L'ABC della previdenza: freelance e altre partite IVA

Non solo artigiani e commercianti, tutte le informazioni previdenziali utili a freelance e altri liberi professionisti non iscritti a un Albo

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

Il sistema pensionistico dei  lavoratori autonomi titolari di partita IVA (noti anche come freelance) alla Gestione Speciale INPS è finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato ai compensi ricevuti, dichiarati ai fini IRPEF.


Aliquota contributiva

L’aliquota contributiva è fissata in misura pari al: a) 26,07% (entro il massimale di 119.650 euro) per i soggetti non iscritti ad altro fondo previdenziale obbligatorio, né titolari di pensione. Nel dettaglio, il 26,07% è composto dal 25% di contributi IVS dal 0,72% di contributi aggiuntivi e dallo 0,35% di ISCRO; b) 24% per i soggetti già iscritti ad altro fondo obbligatorio, ovvero titolari di pensione.

La contribuzione è interamente a carico del lavoratore. 



Accredito annuo 

I contributi pensionistici dei titolari di partita IVA vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti attività commerciale. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, a partire dal mese di gennaio.

Per il 2024, considerato che il minimale di reddito previsto per i commercianti risulta pari a 18.415 euro, con contribuzione annua del 26,07% pari a 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 a fini pensionistici), l'accredito contributivo (almeno un mese) si realizza se è stato versato un contributo pari ad almeno 383,65 euro (4.603,75 diviso 12 mesi). Per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 24% l’accredito dell’intero anno si realizza con un contributo di 4.419,6 euro. 
 

La contribuzione 2024La contribuzione 2024 per partite IVA e freelance 

 


TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

 

La pensione ordinaria

Per i lavoratori parasubordinati è prevista la pensione ordinaria vecchiaia determinata con il nuovo sistema di calcolo.

I requisiti per ottenerla sono, in alternativa, i seguenti:

  • 67 anni per uomini e donne e almeno 20 anni di anzianità contributiva, oppure
     
  • almeno 71 anni di età e minimo 5 anni di anzianità contributiva (non vale la contribuzione figurativa).
     

Condizione
Affinché venga riconosciuta la pensione, l’importo del trattamento non deve risultare inferiore a 1,5 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale INPS (limite fissato a 754,90 euro mensili nel 2023). Si prescinde da quest’ultima condizione (1,5 volte l’assegno sociale), nel senso che la pensione viene comunque messa in pagamento, all’età di 71 anni, in presenza di un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva (non valgono i contributi volontari). 

 

Trattamento anticipato

Per i lavoratori parasubordinati è possibile anticipare il pensionamento, in presenza dei seguenti requisiti:

  • 64 anni (sia per le donne che gli uomini) e almeno 20 anni di anzianità contributiva (contribuzione effettiva);
     
  • cessazione di eventuale rapporto di lavoro subordinato in atto.
     

Condizione
Affinché venga riconosciuta la pensione a coloro che hanno contribuzione solo a partire dal 1° gennaio 1996 è necessario che il valore minimo della pensione scende da 1,5 volte l’assegno sociale, come era fino al 2023, a 1 volta l’assegno sociale, pari per il 2024 a 534,4 euro lordi mensili.

 

Quota 103 o Pensione Anticipata Flessibile

Si tratta di un’opzione introdotta dalla legge n.197/2022 che ha modificato il decreto legge 4/2019 introduttivo di Quota 100 e che consente di accedere alla pensione con 62 anni di età e 41 di contributi; la misura ha carattere sperimentale e la sua validità si estende per il momento al prossimo triennio, vale a dire a tutti i lavoratori (dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata INPS) che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2024. 

Attenzione! Affinché sia possibile esercitare questa possibilità, è necessario possedere contemporaneamente entrambi i requisiti minimi. Non è cioè possibile arrivare a 100 con qualche anno in più di contribuzione e qualche anno di età in meno o viceversa: quanti hanno ad esempio 63 anni di età e 37 di contributi dovranno comunque attendere per la propria pensione, non vedendo soddisfatto il requisito contributivo. A proposito di quest’ultimo, bene poi ricordare che si ritiene valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell’assicurativo, fermo restando – così come precisato anche dalla circolare INPS 11/2019 -  il possesso di almeno 35 anni di contribuzione effettiva, al netto di periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Per raggiungere il requisito contributivo, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di pensione a carico di una delle stesse, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, ad esclusione dei contributi maturati presso le casse professionali per i quali è possibile ricorrere alla ricongiunzione onerosa.

La domanda può essere presentata una volta maturati i requisiti (anche nel 2024, se raggiunti entro il 31 dicembre dell’anno precedente), mentre la prestazione decorre 7 mesi dopo la maturazione del diritto per effetto della finestra trimestrale prevista. Per il personale del comparto Scuola ed AFAM la decorrenza rimane, invece, fissata dall’anno scolastico successivo alla domanda di collocamento a riposo, ricordando che coloro che abbiano maturato i requisiti entro il 31.12.2023 possono presentare domanda entro il 28.02.2024. Per quanto riguarda la misura della pensione, va precisato che l’importo non subisce nel calcolo alcuna penalizzazione, pur verosimilmente meno generoso di quello di un’ipotetica pensione anticipata, per effetto sia del minor numero di anni di contribuzione sia di un coefficiente di trasformazione più basso. Va però tenuto conto che il trattamento di pensione anticipata flessibile viene riconosciuto per un valore lordo mensile massimo dell’assegno di pensione non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui il diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, decreto legge n. 201/2011 (67 anni di età per entrambi i sessi fino al 2026 per l’accesso alla pensione di vecchiaia).

Inoltre, la Legge di Bilancio 2024, ha modificato il metodo di calcolo relativo alla pensione Quota 103, prevedendo l’obbligatoria conversione al metodo di calcolo contributivo, solitamente più svantaggioso rispetto al metodo di calcolo misto. 

 

Attenzione! Per gli optanti Quota 103 viene ammesso il cumulo con redditi di lavoro autonomo occasionale entro un limite massimo annuo di 5.000 euro lordi fino al raggiungimento dell’età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia (al momento 67 anni). Ai fini del conseguimento della pensione con Quota 103 è di fatto richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente: la produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma o, in caso di lavoro occasionale, di entità superiore ai limiti previsti comporta sia la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico sia la “restituzione” di quelle già corrisposte.

Si ricorda anche che per coloro che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2024, l’accesso è consentito anche negli anni successivi, ferma restando la possibilità di accedere anche alle pensioni Quota 100, Quota 102 e 103 versione 2023 per chi ne aveva maturato i requisiti entro, rispettivamente, il 2021, il 2022 e il 2023.

 

Trattamenti di invalidità

Sono previsti due distinte prestazioni: l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità.


Assegno d'invalidità

Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

L’assegno ha carattere temporaneo: viene infatti accordato solo per un triennio, suscettibile di riconferma sempre che il soggetto risulti ancora invalido. Alla scadenza del triennio, per ottenerne la conferma il titolare di assegno è tenuto a presentare apposita domanda. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno è confermato automaticamente e cioè indipendentemente dalla domanda dell’interessato. Al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia, sempre che ricorrano i relativi requisiti di contribuzione, l'assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia.

L’assegno d’invalidità è ridotto proporzionalmente all’entità dei redditi, conseguiti per attività lavorativa. In altri termini, all’invalido che continua a svolgere attività lavorativa e realizza una somma superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, l’assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito supera invece 5 volte l’ammontare annuo del minimo, la riduzione sale al 50%. 

Il trattamento minimo INPS per il 2021 è pari a 6.702,54 euro annui, vale a dire 515,58 euro mensili.
 

Invalidi e cumulo

Invalidi e cumulo con trattamenti di invalidità

* Si tratta di reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa


Il trattamento minimo annuo INPS è del 2024 è pari a 7.781,93 euro annui, vale a dire 598,61 euro mensili



Pensione d’inabilità

Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, l'assicurato che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La pensione di inabilità è costituita dal trattamento effettivamente maturato sulla base della contribuzione versata, maggiorato di una quota pari a quella che l’inabile avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare sino all’età di 60 anni (uomini e donne). L’anzianità contributiva da considerare non può comunque superare i 40 anni.

Attenzione! Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di contribuzione: almeno 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda. È richiesta anche la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa, la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi, la cancellazione dagli albi professionali e la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

 

La pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 15 anni di contribuzione, ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli: 100%; un genitore: 15 %; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all’intero ammontare della rendita della quale risultava titolare, o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto.

Se il superstite possiede redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: al 75%, in presenza di redditi imponibili IRPEF (escluso quello della casa di abitazione) d’importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; al 60%, in presenza di redditi d’importo annuo superiore a 4  volte il trattamento minimo; al 50%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d’importo annuo superiore a 5  volte il trattamento minimo INPS. 

Il trattamento minimo INPS per il 2024 è pari a 7.781,93 euro annui, vale a dire 598,61 euro mensili.
 

Cumulo tra reddito e pensione di superstiti

Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti 2024

In ogni caso, il trattamento pensionistico che deriva dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può essere inferiore a quello che spetterebbe al pensionato se il reddito fosse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti a quella in cui si colloca il reddito posseduto (cd. salvaguardia), come chiarito dalla circolare Inps n. 108/2023 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022.

 

DECORRENZA E MISURA DELLA PENSIONE

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti per il diritto. La pensione anticipata (e di anzianità) decorrono, dal 2019, tre mesi dopo il compimento dei requisiti, con la cosiddetta “finestra mobile”. Quota 102 o Quota 100 decorre trascorsa la finestra trimestrale dalla maturazione dei requisiti.  L’assegno di invalidità e la pensione di inabilità decorrono dal mese successivo a quello della relativa domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

 

Misura della pensione

Il sistema di calcolo della pensione è esclusivamente contributivo, il medesimo criterio stabilito per i lavoratori dipendenti assunti dopo l’1 gennaio 1996.

Il sistema contributivo funziona ad accumulo. Il lavoratore provvede, con il concorso dell'azienda, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio. Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del PIL (il Prodotto Interno Lordo) e all'inflazione.

Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l’aumentare dell’età. Con riferimento al 2023, ad esempio, il coefficiente è pari al 4,615%, per chi chiede la rendita a 60 anni, sale al 5,352% per chi resiste fino a 65 anni e al 6,395% se si decide di arrivare fino a 70 anni. A partire dal 2019, i coefficienti di trasformazione sono rivisti ogni due anni - in precedenza lo erano ogni 3 - sulla base della evoluzione degli andamenti demografici (speranza di vita). Per le pensioni liquidate a soggetti di età inferiore a 57 anni (pensione di inabilità e pensione ai superstiti) si applica il coefficiente di trasformazione previsto per coloro che hanno compiuto i 57 anni.

Per le pensioni liquidate a soggetti di età inferiore a 57 anni (pensione di inabilità e pensione ai superstiti) si applica il coefficiente di trasformazione previsto per coloro che hanno compiuto i 57 anni.
 

Confronto fra i vecchi coefficienti di trasformazione e i nuovi validi a partire dal 2023
Confronto fra i vecchi coefficienti di trasformazione e i nuovi validi a partire dal 2023

Per le pensioni liquidate a soggetti di età inferiore a 57 anni (in presenza di 40 anni di contributi, pensione di inabilita e pensione ai superstiti) si applica il coefficiente di trasformazione previsto per coloro che hanno compiuto i 57 anni.

 

La rivalutazione delle pensioni

La perequazione delle pensioni è la rivalutazione annuale degli importi dei trattamenti pensionistici per adeguarli al costo della vita. Si applica a tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive; trova applicazione per le pensioni dirette e ai superstiti (pensione di reversibilità e pensione indiretta), indipendentemente che siano integrate al trattamento minimo. L’applicazione della perequazione avviene al 1° gennaio di ogni anno sulla base degli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall’Istat.

Il decreto ministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2024 è pari a 8,1% dal 1° gennaio 2024.

La rivalutazione dipenderà dalle fasce di reddito:

100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo;

85% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo;

53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo; 

47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo; 

37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo;

32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo.

 

Il trattamento minimo di riferimento in pagamento dal primo gennaio 2023 è pari a 563,73 euro.

 


Regime del cumulo

Il cumulo pensione-reddito da lavoro è ormai un problema che riguarda esclusivamente i beneficiari della pensione di invalidità. I titolari della vecchiaia, infatti, da tempo possono svolgere sia attività di lavoro dipendente che da autonomo, senza subire alcuna riduzione della pensione. Lo stesso vale per i titolari dei trattamenti anticipati/anzianità a partire dal 2009.

Mappa del cumulo 2021

* La trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito da lavoro

*Per il 2024, la misura del trattamento minimo è pari a 598,61 euro

Attenzione! Chi andrà in pensione con Quota 103 (pensione anticipata flessibile) o Quota 102 o Quota 100 non potrà percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente, 67 anni): all’assoluto divieto di cumulo durante il periodo di anticipo – pena la sospensione della pensione stessa – è comunque prevista una deroga per il lavoro autonomo occasionale entro il limite annuale di 5.000 euro lordi annui. Così come chiarito da INPS con il messaggio n. 54/2020, chi richiede la pensione in Quota 100, Quota 102 o Quota 103 deve dichiarare l’assenza o meno di redditi incumulabili, mediante la presentazione del modello AP140 in fase di domanda di pensione. Coloro che sono già titolari di pensione in Quota 100, Quota 102 o Quota 103 devono, invece, presentare il modello AP139 per dichiarare a preventivo o a consuntivo la percezione di redditi cumulabili o incumulabili con la pensione in Quota 100, Quota 102 o Quota 103.


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