Miniguida alla scelta o alla revoca del medico di base

Scegliere o cambiare il proprio medico di medicina generale (o il pediatra di famiglia): guida alla corretta procedura e agli aspetti da considerare per una scelta adeguata alle proprie esigenze 

Ogni cittadino iscritto al Servizio Sanitario Nazionale ha diritto alla scelta del proprio medico di base. Il diritto può essere esercitato al compimento del quattordicesimo anno di età o a partire dal sesto, laddove richiesto dai genitori; salvo diversa scelta, per i ragazzi di età compresa tra gli 0 e i 14 anni opera infatti una figura sostanzialmente analoga, ma specializzata nella cura dei più giovani, vale a dire il pediatra di libera scelta. 
 

Ma come scegliere dunque il proprio medico di fiducia? 

Primo passo è ovviamente quello di individuare i medici “disponibili”, consultando l’elenco dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale presente negli uffici dei distretti sanitari di riferimento o disponibile anche online per le Aziende sanitarie territoriali che lo rendono possibile. Curriculum del dottore, orari di visita e caratteristiche strutturali e strumentali dello studio medico le indicazioni che devono essere fornite affinché il possibile futuro paziente (che può eventualmente decidere anche di fissare un appuntamento conoscitivo) disponga di tutte le informazioni necessarie a prendere la propria decisione. 

Una volta individuato il nominativo di propria scelta, è dunque necessaria farne comunicazione presentandosi presso l’Ufficio di scelta e revoca della stessa azienda sanitaria locale muniti della propria Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS–CNS) o, in alternativa, della Carta Regionale dei Servizi. Anche in questo caso, tuttavia, bene informarsi preventivamente: anche per il cambio/revoca è infatti spesso possibile completare l’intera procedura in via telematica. In molto casi, tuttavia, la scelta del medico (o del pediatra) effettuata per la prima volta va necessariamente eseguita di persona, mentre è possibile eseguire l’operazione online solo nell'eventualità di un cambio successivo. 

Attenzione!  La scelta del nuovo medico è normalmente possibile solo all’interno di un preciso ambito sanitario, vale a dire di un territorio di riferimento che dipende dalla propria residenza. Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio o sia comunque necessario scegliere un medico all’interno di un distretto diverso da quello di competenza, è comunque possibile procedere con la scelta ma a delle precise condizioni, a cominciare dall’(auto)certificare la motivazione - ad esempio, di studio o di lavoro - che impone la permanenza all’interno dell’ambito sanitario in cui si vuole scegliere il medico. In questo caso, la scelta implica la cancellazione temporanea della propria Asl e ha durata minima di 3 mesi (una durata inferiore non giustifica la deroga) e una durata massima annuale (oltre la quale può essere invece ragionevole ipotizzare un cambio di residenza), ma è comunque rinnovabile. 

Anche nel caso dei residenti, la durata è in realtà annuale, ma il rinnovo avviene anno dopo anno tacitamente salvo diversa indicazione del paziente o del medico.
 

E se si vuole cambiare il proprio medico di base? 

Sia per la scelta del pediatra di libera scelta sia nel caso in cui si debba cambiare il proprio medico di base, la procedura è appunto sostanzialmente analoga a quella finora descritta (attenzione solo a finalizzare l’iscrizione del nuovo nato al Servizio Sanitario Nazionale).

Il cambio del medico (o del pediatra) può essere realizzato in qualsiasi momento, senza motivare la revoca. Per farlo può recarsi all’Ufficio anagrafe del Distretto sanitario di residenza, munito di libretto sanitario, e comunicare la nuova scelta. Anche in questo caso, alcune Asl consentono la revoca della scelta tramite procedure informatizzate: in questo caso andrà tuttavia considerato che, in caso di più cambi successivi praticati tramite servizio online, può essere richiesto al paziente di attendere un certo periodo di tempo tra una revoca/nuova assegnazione e l’altra.



Il medico è obbligato ad accettare il nuovo paziente? 

Premessa indispensabile a farsi che ogni medico di base può assistere un numero massimo e ben definito per legge di pazienti: la scelta (o il cambio) non è quindi possibile laddove si vada a sforare il limite di 1.500 assistiti, salvo eccezioni e/o lievi margini di deroga. Ecco perché, una volta scelto il professionista, sarebbe opportuno contattarlo o fare un passaggio preliminare con la propria Asl così da verificare che possa a tutti gli effetti accettare l’incarico. 

Sempre per tutelare il diritto alla salute di tutti i pazienti, vengono appunto stabili poi anche dei precisi limiti di disponibilità territoriale, che possono tuttavia essere derogati in alcune particolari situazioni. Ad esempio, nel caso in cui nella propria zona di riferimento presti servizio un unico medico e siano sorti problemi tali da interrompere il rapporto di fiducia con quell’unico modico, è possibile scegliere il medico di un altro distretto, purché facilmente raggiungibile dal paziente e previa disponibilità del medico di stesso. Che dovrà tra le altre cose appunto verificare di non sopravanzare così il numero massimo di assistiti fissato per legge. 

 

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