Le possibili declinazioni del lavoro autonomo: i prestatori d'opera manuale

Prestatori d'opera (manuale): quali lavoratori rientrano in questa categoria e quale la disciplina legislativa cui far riferimento?

L’articolo 2222 del Codice Civile definisce il contratto d’opera come «quel contratto con cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente». Il prestatore d’opera è dunque a tutti gli effetti un lavoratore autonomo e, in quanto tale, non sottoposto al potere direttivo, organizzativo e/o disciplinare del committente di una determinata opera o servizio, pur nel doveroso rispetto dei termini previsti dalle disposizioni contrattuali. 

Benché la normativa sia chiara, si pongono d’altra parte alcuni problemi di distinzione in rapporto ad altri istituti previsti dalla legge, a cominciare dall’appalto. Rispetto a quest’ultimo, tuttavia, va considerato che nel contratto d’opera è centrale il prerequisito del “lavoro prevalentemente proprio”: semplificando la questione, si potrebbe affermare che l’appalto può sussistere esclusivamente in presenza di una vera e propria organizzazione di tipo imprenditoriale; viceversa (si pensi ad esempio al caso degli artigiani, prestatori d’opera manuale per eccellenza), si applica per l’appunto la disciplina del contratto d’opera. 

La seconda importante distinzione riguarda invece il libero professionismo: se infatti l’indicazione di libero professionista si applica in particolare a coloro che offrono un’attività di tipo intellettuale, con tutte le peculiarità del caso a proposito delle cosiddette professioni protette e dell’iscrizione agli Albi Professionali, la definizione di prestatore d’opera è normalmente utilizzata con riferimento a chi rende invece un’opera e/o un servizio di tipo manuale. In particolare, in base all’articolo 2224 del Codice Civile, il prestatore d’opera è tenuto a realizzare l’opera o il servizio, a regola d’arte e secondo le condizioni stabiliti dal contratto, come materiali, tempi di consegna, prezzo pattuito, etc (sarà sempre il contratto a definire in ogni caso anche eventuali condizioni di recesso). In altre parole, il contratto d’opera è infatti sempre da intendersi come un contratto di risultato: il prestatore d’opera si impegna infatti non solo a svolgere una determinata attività (ad esempio, un artigiano che deve restaurare una credenza) ma anche a realizzare il risultato atteso dal committente (ad esempio, restaurare la credenza entro un determinato giorno e con certe caratteristiche). Risultato che viceversa non si può dare per “scontato” nel caso di un servizio di tipo intellettuale: emblematico il caso dell’avvocato che, pur avendo prestato il proprio servizio senza negligenze, perda la causa che gli era stata affidata. 

Attenzione! Fatta tale distinzione tra opera manuale e opera intellettuale (tipicamente propria dei liberi professionisti), si ricorda che vale comunque in entrambi i casi quanto disposto secondo legge a proposito delle limitazioni in atto per evitare abusi, con particolare riferimento all’uso improprio di partite IVA per dissimulare rapporti di lavoro subordinato a tutti gli effetti. 

 

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