Lavoro autonomo e partita IVA: come funziona?
Autonomi e "partite IVA", sono davvero sinonimi oppure no? Alcuni chiarimenti su un'espressione troppo spesso impropriamente usata nel mondo del lavoro, autonomo e dipendente
Con lespressione partite IVA si fa normalmente (e talvolta anche impropriamente) riferimento ai contratti di lavoro stipulati con prestatori dopera, vale a dire con lavoratori di tipo autonomo che, in assenza di alcun vincolo di subordinazione, offrono dietro corrispettivo un servizio che può consistere tanto in unattività di tipo intellettuale quanto nella realizzazione di un bene materiale. Per quanto spesso utilizzata per estensione anche a identificare specifiche categorie di lavoratori, la Partita IVA non costituisce tuttavia, nella sua accezione più pura, un riferimento a una specifica modalità di svolgimento del rapporto di lavoro o tipologia contrattuale: determina semmai il regime fiscale allinterno del quale esercitano la propria attività lavorativa alcune figure professionali (liberi professionisti, consulenti, etc).
A tal proposito si rendono però necessarie alcune importanti precisazioni, poiché negli ultimi anni sono stati intrapresi provvedimenti legislativi volti a evitare abusi, con particolare riferimento al ricorso allo strumento della partita IVA, da parte di lavoratori e aziende, per mascherare rapporti di lavoro dipendente a tutti gli effetti. A partire dal gennaio 2016, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2015 (il cosiddetto Jobs Act), sono pertanto da considerarsi come lavoro subordinato tutte quelle forme di collaborazione che si concretizzino di fatto in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente, rispetto a orari e luoghi di lavoro.
Fanno eccezione, vale a dire che sfuggono alla presunzione di subordinazione:
- le collaborazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche in ragione di specifiche esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento;
- le prestazioni intellettuali di professionisti cui è obbligatoriamente richiesta liscrizione a un Albo professionale;
- le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi e alle commissioni, esclusivamente in relazione allesercizio delle loro funzioni;
- le collaborazioni rese, a fini istituzionali, nellambito di associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal Coni;
- le prestazioni di cui siano certificati i requisiti presso le commissioni di certificazione istituite dal Decreto Legislativo 276/2003.
Sempre allo scopo di arginare il cosiddetto fenomeno delle false parte IVA, il Jobs Act ha introdotto a partire una sorta di sanatoria, vale a dire la possibilità per i committenti che, dall1 gennaio 2016, hanno deciso di assumere partite IVA o collaboratori a progetto, di estinguere - nei casi passibili di applicazione del principio di presunzione - tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali derivati dall'errata qualificazione dei precedenti rapporti di lavoro. In caso di beneficio della sanatoria, subentra tuttavia per i datori di lavoro lobbligo di non recedere dal contratto di lavoro nei 12 mesi successivi allassunzione, con leccezione di eventuali licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.