Previdenza complementare, cosa succede se l'aderente muore prima della pensione?

In caso di morte dell’iscritto prima della maturazione dei requisiti pensionistici, cosa accade ai contributi fin a quel momento destinati alla previdenza complementare?

Quando si parla di anticipazioni, riscatti e trasferimenti, è (purtroppo) necessario fare i conti  anche con un dubbio piuttosto ricorrente tra quanti sono già iscritti o stanno valutando l’adesione a una forma di previdenza pensionistica complementare:  cosa succede ai contributi versati nel caso in cui l’aderente muoia prima della maturazione dei requisiti pensionistici?

Niente panico! La regola generale per i fondi pensione è definita dall’art. 14 c.3 del D.Lgs. 252/2005“In caso di morte dell'aderente a una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche”.

Tradotto in parole più semplici, questo significa che il montante contributivo (i contributi versati più gli interessi corrisposti) maturato alla data del decesso non verrà perso né sarà automaticamente “assorbito” dal fondo, ma sarà destinato al beneficiario o ai beneficiari indicati dall’iscritto. Dove, si badi bene, tra i possibili beneficiari rientrano sia le persone fisiche sia le persone giuridiche (es. una fondazione, una S.p.A, una S.r.l, etc. …).

Nel caso in cui l’iscritto non avesse invece provveduto a indicare i possibili beneficiari, i risparmi previdenziali saranno destinati agli eredi testamentari (se c’è testamento e non sorgono contenziosi a riguardo) a quelli  legittimi (cioè quelli individuati dal codice civile: coniuge, coniuge più figli, etc). Sulla preferenza dei beneficiari rispetto agli eredi, costituisce in particolare un importante riferimento l’Orientamento COVIP 15 luglio 2008. Nell’ipotesi di più beneficiari o più eredi, a meno di diversa indicazione da parte del deceduto, la ripartizione del montante accumulato avverrà in parti uguali (se in due 50% e 50%, se in tre 33% ad ognuno, …), salvo diverso accordo tra i destinatari degli importi. 

Solo e soltanto nel caso in cui non si verificasse nemmeno una delle precedenti casistiche (assenza di beneficiari designati ed eredi), le somme accantonate dall’iscritto verrebbero acquisite dal fondo nel caso di forme ad adesione collettiva o, altrimenti, devolute per finalità sociali secondo le modalità stabilite con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel caso di fondi ad adesione individuale. A titolo esemplificativo, dunque, per i fondi negoziali o in caso di adesione collettiva a un fondo pensione aperto, le somme accantonate restano in estrema ratio al fondo stesso; nel caso dei PIP o di adesione individuale a un fondo pensione aperto, sono invece devolute per finalità sociali.

Attenzione! Una piccola differenza riguarda i due fondi pensione cui possono iscriversi sia i lavoratori pubblici che privati (Fondo Espero e Fondo Perseo Sirio), così come esplicitato dal Decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 che,  all’articolo 10 comma 3 ter,  che recita: “in caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori”.  In altri termini, si dà cioè in questo caso priorità agli eredi rispetto ai beneficiari designati dall’iscritto. In mancanza di eredi valgono comunque le disposizioni dell’iscritto, in assenza delle quali, come già visto per i lavoratori privati, la posizione individuale maturata resterà acquisita dal fondo. 

 

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