Anticipare la pensione con... RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)!

Previdenza complementare e soluzioni di anticipo pensionistico: di cosa si tratta, come funziona e come è possibile accedere alla RITA, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Nell’ottica di favorire la flessibilità per l’accesso alla pensione la legge 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018) ha introdotto una nuova prestazione riservata agli aderenti a una forma pensionistica complementare a contribuzione definita, la RITA - acronimo per Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - applicabile a tutti i lavoratori, dipendenti pubblici compresi. 

 

Quando e come è possibile accedere alla RITA? 

Più precisamente, la RITA consiste nell’erogazione frazionata del montante accumulato dall’aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Importo e numero di rate vengono lasciati alla discrezione del richiedente, purché la periodicità di erogazione non sia superiore ai 3 mesi. 

Attenzione! Benché la prestazione in sé sia slegata da quella poi erogata nell’ambito della previdenza di base, la possibilità di accedere alla RITA è comunque condizionata al verificarsi – al momento della presentazione della domanda - di una serie di condizioni che riguardano anche la posizione previdenziale del richiedente all’interno del regime obbligatorio:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
     
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi; 
     
  • 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza;
     
  • almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. 

o in alternativa:

  • inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
     
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi; 
     
  • almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Il requisito dei 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare si riduce a 3 qualora ci si sposti tra stati membri della comunità europea.

La documentazione sulla sussistenza dei requisiti non richiede attestazioni particolari da parte dell'INPS. Per il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori, è sufficiente produrre l’estratto conto integrato (ECI) rilevabile online sul sito INPS o l’estratto conto rilasciato dai diversi enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori. I fondi pensione, tuttavia, possono accettare anche dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) purché accompagnate da un impegno scritto a produrre, in caso di richiesta da parte della forma pensionistica, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

 

Cosa succede al montante accumulato una volta richiesta la RITA? 

Premesso che la RITA non rileva ai fini della richiesta in rendita e in capitale dell’eventuale montante residuo all’atto del pensionamento – in altre parole, l’aderente può liberamente decidere come ripartire il montante accumulato nel tempo tra le due prestazioni (quella “previdenziale tradizionale” e la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) - anche successivamente alla domanda la quota di montante destinata alla RITA viene mantenuta in gestione presso il fondo tramite la linea di investimento scelta dall’iscritto o quella più prudente in assenza di tale indicazione. Una modalità che consente a tale quota di partecipare ai risultati di una gestione finanziaria attiva: vien da sé che le rate future saranno ricalcolate considerando l'incremento o la diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. 

Il fondo informerà poi annualmente l’iscritto - tramite la comunicazione periodica - sulle rate erogate, le imposte applicate, il numero delle rate residue e la data dell’ultima erogazione prevista.

Attenzione! Durante l’erogazione della prestazione viene comunque lasciata facoltà all’iscritto di cambiare comparto, tramite le modalità normalmente riservate agli aderenti. Eventuali costi “in cifra fissa e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute" richiesti dal fondo sono riportati nelle documentazioni agli iscritti. 

 

Fiscalità, anticipazioni, trasferimenti e riscatti

È consentito revocare l'erogazione della RITA, secondo le modalità previste dal fondo, così come sulla parte della propria posizione previdenziale non destinata alla RITA viene comunque consentito all’aderente di chiedere anticipazioni e riscatti, o di usufruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle prestazioni in capitale e/o rendita. È inoltre possibile anche trasferire ad altro fondo la propria posizione individuale considerando, però, che riguarderà la totalità della stessa con inevitabile revoca della RITA in essere.

Prestazione previdenziale a tutti gli effetti, la RITA segue poi le disposizioni legislative vigenti in caso di decesso dell'iscritto nel corso dell’erogazione: il montante residuo verrà dunque riscattato dagli eredi o dai beneficiari designati, mentre le rate in erogazione sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Per quanto riguarda infine l’aspetto della fiscalità, va rilevato che alla RITA viene riservata una tassazione di favore, in quanto applica anche ai montanti accumulati prima del 2007 la tassazione introdotta con il DM 252/05. Nel dettaglio, l’importo della prestazione è assoggettato alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15esimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a un massimo di 6 punti. Nel caso in cui la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare sia anteriore all'1 gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Il percettore della rendita anticipata ha comunque facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; eventualità nella quale la rendita anticipata sarà assoggettata a tassazione ordinaria. 

Attenzione! Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dall'1 gennaio 2007. 

 

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