E se per un periodo non mi è possibile lavorare? I contributi figurativi

La contribuzione figurativa sostituisce l'obbligatoria quando il lavoratore è temporaneamente costretto a sospendere l'attività o è impossibilitato a svolgerla per situazioni comunque ritenute per legge meritevoli di copertura previdenziale: ecco quando vengono (gratuitamente) riconosciuti 

La funzione della contribuzione figurativa è quella di assicurare la copertura assicurativa per determinati periodi, identificati dalla normativa di riferimento, nei quali il lavoratore sia impossibilitato a svolgere la propria attività. Loro particolarità è quella di essere riconosciuti senza alcun onere finanziario a carico del lavoratore, cioè senza la necessità di mettere mano al portafoglio. Si tratta infatti di periodi assicurativi accreditati gratuitamente dallo Stato al sussistere di particolari situazioni che, secondo quanto stabilito dalla legge, rendono il lavoratore comunque meritevole di copertura previdenziale. 

Poiché non versati né dal lavoratore né tantomeno dal datore di lavoro, i contributi figurativi possono essere considerati una sorta di copertura fittizia, che vale però a tutti gli effetti (seppur con qualche limitazione ed eccezione) sia per maturare il diritto alla pensione sia per determinare la misura dell’assegno stesso. Per i lavoratori privi di contribuzione al 31 dicembre 1992, viene però fissato a 5 anni il numero massimo di periodi figurativi complessivamente computabili ai fini del reddito alla pensione anticipata o di anzianità. 

Attenzione! L'accredito si riferisce esclusivamente ad alcuni momenti particolari della carriera lavorativa, precisamente individuati dalla legge. Con specifico riferimento ai dipendenti del settore privato (diverso, infatti, sia il caso dei dipendenti pubblici sia quello di artigiani, commercianti e autonomi), si ricordano in particolare: 

a) periodi durante i quali il dipendente licenziato ha diritto a percepire forme di indennità di disoccupazione indennizzata;

b) periodi di sospensione dell'attività dovuta a cassa integrazione;

c) periodi successivi al licenziamento da parte di un'azienda dichiarata in stato di crisi, durante i quali il lavoratore è ammesso a fruire della cosiddetta indennità di "mobilità";

d) servizio militare, anche quando non armato (missioni umanitarie) on in caso di servizio sostitutivo civile dovuto a obiezione di coscienza;

e) malattia o infortunio, eventualità per le quali il periodo massimo di accredito figurativo per l'assenza dovuta a malattia è stato per lungo tempo fissato in 52 settimane (12 mesi) nell'intera vita assicurativa; dall’1 gennaio 1997 la copertura è salita al ritmo di due mesi ogni tre anni, sino a raggiungere il tetto di 22 mesi (95 settimane), nell'intera vita assicurativa. In ogni caso, la prestazione è rivolta a coloro che si siano trovati nella temporanea inabilità al lavoro per un periodo non inferiore ai 7 giorni;

f) interruzione obbligatoria del lavoro per gravidanza e puerperio. In particolare, la riforma Amato del 1992 ha stabilito l'estensione dell'accredito figurativo a tutti i periodi per i quali è prevista l'assenza obbligatoria, anche se collocati al di fuori di un determinato rapporto di lavoro (cioè quando la donna è senza occupazione). In quest'ultimo caso, l'accredito è riservato, però, soltanto a coloro che possono far valere il requisito di cinque anni di anzianità contributiva acquisita in relazione all'effettiva attività lavorativa;

g) periodi d'interruzione facoltativa del lavoro per maternità della durata di 6 mesi, anche frazionati, entro l'ottavo anno di vita del bambino. Sono comprese anche le assenze (permessi) dovute a malattia del bambino di età inferiore a 3 anni;

h) periodi di ricovero per malattia tubercolare e quelli per i quali è prevista la corresponsione dell'indennità giornaliera per cura ambulatoriale, successiva al ricovero, o del sussidio post sanatoriale (compreso l'assegno di cura o di sostentamento);

i) periodi di assenza dal lavoro per donazione del sangue;

l) periodi di aspettativa durante i quali il dipendente viene chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive (l'onorevole, ad esempio) o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali.

 

Che cosa si deve fare per l'accredito?

I contributi figurativi sono accreditati d’ufficio per disoccupazione, integrazione salariale e in generale per tutti gli ammortizzatori sociali. Negli altri casi, erano prima accreditabili su domanda (senza però particolari vincoli temporali): oggi, in un’ottica di semplificazione, sono tuttavia nella maggior parte dei casi accreditati direttamente dall’INPS attraverso le procedure automatizzate di implementazione dei conti correnti individuali, fatta eccezione per i riconoscimenti degli eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo (ad esempio, maternità al di fuori del rapporto di lavoro) e di quelli che, seppur accaduti in costanza di rapporto di lavoro, si riferiscono in cui non era o non è prevista la relativa dichiarazione a carico del datore. 

Attenzione! Per l'accredito del servizio militare è invece necessario presentare all'INPS il foglio matricolare (ovvero lo stato di servizio per gli ex ufficiali), rilasciato dal distretto militare d'appartenenza. Se il riconoscimento figurativo viene richiesto contestualmente alla domanda di pensione si può evitare la documentazione, compilando una dichiarazione di responsabilità. 

L’assicurato ha comunque facoltà di rinunciare all’accredito (completamente o con riferimento ad alcuni periodi precisi), a condizione che gli eventi figurativi per i quali voglia presentare rinuncia rientrino tra quelli riconosciuti a fronte di una domanda diretta dell’interessato. Al contrario, non è possibile rinunciare né alla contribuzione figurativa accreditata d’ufficio né tantomeno ai contributi figurativi già utilizzati per liquidare precedenti/altre prestazioni.  

Per quanto riguarda il numero massimo di contributi cumulabili, non sono previsti limiti particolari, se non con qualche eccezione (ad esempio, nel caso dei lavoratori per i quali al 31 dicembre 1992 non risulti accreditata alcuna contribuzione e per i quali, ai fini del diritto alla pensione anticipata, non è possibile superare ai 5 anni). Altri limiti temporali possono invece riguardare non la contribuzione complessiva quanto piuttosto gli eventi associati alla contribuzione figurativa. 

Eventi che danno diritto a contribuzione figurativa


Quanto valgono i contributi figurativi?

I contributi figurativi sono contributi utili a tutti gli effetti e concorrono, quindi, a determinare sia il diritto sia la misura della pensione. Non mancano tuttavia delle eccezioni. Ad esempio, per la pensione di anzianità, i periodi accreditati in seguito a disoccupazione indennizzata e quelli relativi all'assenza dal lavoro per malattia generica hanno un valore limitato. Vengono, infatti, considerati solo ai fini della determinazione della misura della pensione d'anzianità e non per il diritto: sì per il calcolo, dunque, e non per il computo dell’anzianità contributiva. 

Attenzione! Nel sistema retributivo – che interessa tutti i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità al 31 dicembre 1995, e pro quota quelli con un'anzianità inferiore – l'accredito della contribuzione figurativa non pone alcun problema se i periodi si collocano lontano dalla data del pensionamento. Il problema sorge, invece, quando questi stessi periodi sono compresi nell'arco di tempo da prendere in considerazione per il conteggio della rendita. In questo caso, infatti, diventa importante anche la "consistenza" del contributo in termini di retribuzione figurativa, perché si ripercuote direttamente sull'entità del trattamento a cui si avrà diritto. Per i periodi di disoccupazione indennizzata, malattia e maternità, il valore di ciascuna settimana di assenza va determinato sulla media delle retribuzioni (sempre settimanali) percepite per l'attività lavorativa svolta nello stesso anno solare. Per quanto riguarda invece i periodi di sospensione per cassa integrazione e di mobilità, la retribuzione figurativa riconosciuta è pari allo stipendio preso come base per il calcolo dell'integrazione salariale o dell'indennità di mobilità.

Queste norme di garanzia servono per non penalizzare eccessivamente i lavoratori e un esempio può aiutare a far capire il funzionamento del meccanismo. Il signor Verdi è andato in pensione l’1 ottobre 2017. Nel trimestre aprile-giugno del 2008, per 13 settimane, in seguito alla crisi del settore cui appartiene l'azienda, era stato posto in cassa integrazione. A fronte di un normale stipendio mensile di 2.300 euro, ha percepito per questo periodo dall'azienda (che ha successivamente scaricato l'onere sull'INPS) un'indennità mensile di 950,95 euro. Questo perché l'indennità di cassa integrazione, pari all'80% della retribuzione normalmente corrisposta, per legge non può comunque superare una determinata cifra (aggiornata annualmente). Nel 2008, il limite era fissato, appunto, in 950,27 euro (898,27 mensili, al netto della contribuzione). Se il conteggio della sua pensione venisse effettuato considerando l'effettivo compenso percepito nell'anno 2008, pari a 25.552 euro (il normale stipendio di 2.300 euro per nove mesi, più 2.000 euro di tredicesima, più 2.852 euro di cassa integrazione), l'interessato verrebbe evidentemente danneggiato. Ecco, quindi, intervenire il paracadute dei contributi figurativi.

L'INPS, infatti, per i tre mesi di cassa integrazione gli accredita una retribuzione figurativa di 6.900 euro (2.300 per 3). La retribuzione complessiva pensionabile dell'anno 2008 del signor Verdi risulta così pari a 29.600 euro: la stessa che avrebbe percepito se non fosse stato costretto a sospendere l'attività per la cassa integrazione.

 

Contributi figurativi e maternità

Le riforme previdenziali degli ultimi anni da una parte e la legge n.53/2000 dall'altra, hanno conferito alla maternità una particolare tutela che si riflette anche sull'aspetto pensionistico. Per poter beneficiare della copertura figurativa durante i periodi di assenza in seguito a maternità non sono richiesti particolari requisiti di anzianità contributiva: è sufficiente la sola iscrizione all'INPS. In particolare, oltre al periodo di astensione obbligatoria, anche il periodo di astensione facoltativa sino a 6 mesi è coperto da contribuzione figurativa, con valore pari alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si colloca l'assenza dal lavoro. Se si superano i 6 mesi, la quota eccedente è coperta anch'essa da contribuzione figurativa, ma in misura ridotta: il valore retributivo è pari al 200% dell'assegno sociale, il cui importo per il 2024 è pari a 534.41 euro.

La tutela vale anche per le mamme - e i papà -  che devono seguire i figli malati di età inferiore a 8 anni. In questi casi, la lavoratrice ha il diritto di assentarsi dal lavoro ogni volta che lo ritenga opportuno, con il solo obbligo di presentare il certificato medico (rilasciato da un sanitario liberamente scelto) attestante la malattia del bambino. Fino al compimento del terzo anno di vita del figlio, è previsto l'accredito della contribuzione figurativa. Successivamente, e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura può avvenire, a richiesta dell'interessata, con riscatto (cioè a pagamento, come previsto per il recupero degli anni di università), oppure con il versamento di contributi volontari.

Attenzione! La riforma del 1995 (legge Dini) oltre a estendere le regole della contribuzione figurativa INPS agli altri regimi previdenziali (quelli pubblici, ad esempio), ha introdotto alcune agevolazioni a favore delle donne lavoratrici. Gli accrediti figurativi sono riservati solo a coloro che riceveranno la pensione interamente calcolata con il nuovo sistema contributivo (i giovani, in pratica) e per i periodi successivi al 31 dicembre 1995.

Ecco le coperture figurative previste:

a) 170 giorni per le assenze dal lavoro dovute all'educazione di ogni figlio (sino al sesto anno di età);

b) 25 giorni l'anno fino a un massimo di 24 mesi per l'intero arco della vita assicurativa se la lavoratrice si assenta per assistere i figli sopra i sei anni, oppure un genitore o il coniuge inabili;

c) in caso di maternità, alla donna che lavora è riconosciuto, dall’1 gennaio 1996, un "bonus", cioè un anticipo rispetto all'età minima di accesso al pensionamento, di quattro mesi per ogni figlio, sino a un massimo di un anno. In alternativa all'anticipo, la lavoratrice può scegliere di utilizzare il "bonus" per incrementare la misura della pensione, attraverso l'applicazione di un coefficiente maggiorato di un anno (per uno o due figli) o di due anni (nel caso di tre o più figli). Il bonus spetta indipendentemente dall'assenza dal lavoro da parte della donna lavoratrice.