Contributi volontari per la pensione: quando e come versarli?

Chi resta senza lavoro a un passo dalla pensione può pensare di coprire gli ultimi periodi contributivi con versamenti volontari: tempi, modalità e costi aggiornati al 2024

Nel corso della vita lavorativa possono intervenire fatti, estranei o meno alla volontà del lavoratore, che interrompono temporaneamente o definitivamente l’attività e di conseguenza la copertura assicurativa. In particolare, in assenza di un lavoro, il traguardo della pensione può allontanarsi nel tempo o essere addirittura compromesso. Tra le possibili opzioni, è comunque possibile valutare una ciambella di salvataggio che consente al lavoratore di proseguire a proprie spese i versamenti per la pensione, così da maturarne comunque il diritto e/o incrementare l’importo dell’assegno. È questo appunto il caso della cosiddetta prosecuzione volontaria. 

Per definizione, i versamenti volontari sono quindi uno speciale tipo di contribuzione, sostitutiva di quella obbligatoria. Possono essere richiesti all’INPS da tutti gli iscritti all’Istitutocompresi i dipendenti pubblici (esclusi in passato): 

- che abbiano cessato o interrotto la propria attività lavorativa per perfezionare il requisito contributivo utile a raggiungere il diritto alla pensione; 

- che abbiano già perfezionato i requisiti contributivi richiesti ma desiderino tramite la prosecuzione volontaria incrementare l’importo del proprio trattamento pensionistico. 

Si tratta insomma di una forma di polizza assicurativa che consente a chi per varie cause interrompe il versamento dei contributi, di non perdere quelli già versati e di raggiungere il diritto alla pensione. L’intento, insomma, è quello di permettere a chi ha smesso di lavorare di conseguire comunque una rendita pensionistica

In particolare, i contributi volontari sono utili per il perfezionamento del diritto e per la determinazione di tutte le pensioni dirette (vecchiaia, anzianità, assegno ordinario di invalidità e inabilità) e indirette (superstiti e reversibilità). Ai sensi di legge, possono essere cioè utilizzati per raggiungere il requisito contributivo richiesto sia per l’accesso alla pensiona di anzianità – 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne – sia per quella di vecchiaia (20 anni di contribuzione). Fanno eccezione in tal senso i soli “contributivi puri”, vale a dire i lavoratori non ancora in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995: per questi assicurati, infatti, la prosecuzione volontaria non vale a fini del perfezionamento della pensione anticipata, così come stabilito dalla legge 335/1995

 

l valore ai fini pensionistici dei contributi volontari

Dunque, ricapitolando, i contributi volontari sono parificati, a tutti gli effetti, a quelli obbligatori, quelli cioè versati in conseguenza del rapporto di lavoro. 

Attenzione! La prosecuzione volontaria s'intende regolarmente eseguita solo se l’importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre viene interamente versato durante il trimestre solare successivo. Nell’ipotesi di un versamento inferiore a quello dovuto, il periodo da accreditare viene contratto, ai fini sia della misura che del diritto alla pensione. In tal caso, si divide cioè la somma ridotta pagata per l’importo del contributo settimanale che il prosecutore volontario avrebbe dovuto versare e si considera coperto un numero di settimane pari al quoziente così ricavato.

A ogni modo, resta vero che i contributi figurativi (quando regolarmente versati) valgono dunque ai fini della maturazione dei requisiti necessari sia per la pensione anticipata sia dei requisiti contributivi necessari per la pensione di vecchiaia o altre forme di pensionamento anticipato. Da segnalare però l’eccezione dei “contributivi puri”, sprovvisti di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. 

 

Chi (e come) può far richiesta per i versamenti volontari?

Con la prosecuzione volontaria l’aspirante pensionato può continuare a versare la contribuzione in caso di cessazione o sospensione dell’attività lavorativa oppure integrare la contribuzione obbligatoria in determinati e specifici casi, vale a dire: 

a) interruzioni o sospensione dell’attività lavorativa previste da disposizioni di legge o contrattuali;

b) periodi di congedo parentale (astensione facoltativa, permessi per allattamento, giorni di assenza per la malattia del bambino di età compresa tra i 3 e gli 8 anni) per integrare l’importo dei contributi figurativi, eventualità per la quale è anche possibile richiedere il riscatto per periodi massimi della durata di 3 anni;

c) lavoro intermittente per integrare la contribuzione obbligatoria laddove la retribuzione o l’indennità percepita sia risultata inferiore a quella convenzionale;

d) lavori socialmente utili. 

Per poter proseguire l’assicurazione volontariamente occorre ottenere una specifica autorizzazione che deve essere espressamente richiesta all’INPS. L’autorizzazione viene concessa in presenza di un versamento pari ad almeno 3 anni di contributi obbligatori effettivi nel quinquennio precedente la domanda. Chi non ha almeno 3 anni nei 5 che precedono la richiesta di autorizzazione può comunque essere ammesso alla prosecuzione volontaria, a condizione che abbia maturato un minimo di 5 anni di contributi, versati in qualsiasi epoca.

Attenzione! I requisiti richiesti possono essere perfezionati anche tenendo conto di trasferimenti, ricongiunzioni, riscatti e di alcuni tipi di contribuzione figurativa (CIG, TBC, per motivi politici e sindacali). Non valgono invece i contributi figurativi accreditati per periodi di servizio militare, gravidanza e puerperio, malattia e infortuni, periodi di disoccupazione indennizzata e di lavoro prestato all’estero in Paesi non convenzionati (che sono però considerati neutri ai fini del calcolo del quinquennio entro cui devono essere fatti valere i requisiti per l’autorizzazione). 

Non solo, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, e da qui la significativa differenza rispetto al riscatto di periodi previdenzialmente scoperti, il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione o all'interruzione del rapporto di lavoro, in qualunque forma sia svolta (lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti. Allo stesso modo, la prosecuzione volontaria non può essere concessa a coloro che risultino già titolari di una qualsiasi pensione diretta, anche laddove erogata da una forma previdenziale privata obbligatoria, quali ad esempio le Casse di Previdenza. 

La decorrenza dell’autorizzazione coincide con il primo sabato successivo a quello in cui è stata inoltrata la domanda per i lavoratori subordinati e dal primo giorno del mese della domanda per gli artigiani e commercianti. La contribuzione volontaria non può riguardare periodi temporali pregressi, con la sola eccezione del semestre precedente la data di autorizzazione, a condizione che non siano già coperti da altra contribuzione. 

Attenzione! Un caso particolare riguarda quelle richieste di prosecuzione volontarie presentate nel corso di periodi di disoccupazione o mobilità: la domanda sarà accolta ma, mentre la decorrenza dell’autorizzazione può coincidere con periodi coperti da contribuzione figurativa, come quella appunto prevista nell’eventualità di disoccupazione e/o mobilità, la decorrenza dei pagamenti dovrà necessariamente corrispondere con un periodo privo di contribuzione. 

 

Il costo dei versamenti volontari

L’importo da versare per i dipendenti viene stabilito in base alla retribuzione percepita nell’ultimo anno di lavoro che precede la domanda di autorizzazione. L’aliquota è la stessa prevista per la contribuzione obbligatoria. Questo significa che chi decide di versare volontariamente dovrà pagare in pratica la stessa somma che avrebbe versato laddove avesse continuato a lavorare con uno stipendio pari alla media dell’ultimo anno.

Per avere un’idea della spesa da sostenere per i contributi volontari è infatti sufficiente fare la media delle retribuzioni (complessive, compresa cioè la tredicesima mensilità) dell’ultimo anno di lavoro e  applicare l’aliquota in vigore (che per i dipendenti è pari al 33%), con la premessa che è comunque previsto il versamento di un contributo minimo, pari al risultato che si ottiene applicando l’aliquota obbligatoria (33%) all’importo minimo della retribuzione settimanale, il cosiddetto minimale, il cui valore nel 2024 – con riferimento ai dipendenti non agricoli – ammonta a 239,44 euro. 

Allo stesso modo, l’importo dei contributi volontari per artigiani e commercianti è determinato dall’INPS in base alla media del reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF negli ultimi 36 mesi di contribuzione (gli ultimi 3 anni); i contributi dovuti sono su base mensile e sono calcolati sulla base di una ripartizione in 8 diverse fasce di reddito. Per coltivatori diretti, mezzadri e coloni l’importo del contributo è settimanale e viene calcolato sulla base media settimanale dei redditi degli ultimi 3 anni, vale a dire delle ultime 156 settimane di lavoro. Non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti. 


I contributi volontari vanno dunque pagati per periodi trimestrali solari (entro la fine del trimestre successivo): il numero delle settimane è quello corrispondente ai sabati compresi nel periodo. Per coprire il primo trimestre (gennaio-marzo) occorre effettuare il versamento entro il successivo 30 giugno; il secondo trimestre (aprile-giugno) va versato entro il 30 settembre, il terzo trimestre (luglio-settembre) entro il 31 dicembre, il quarto (ottobre-dicembre), e così via. 

Attenzione! Il pagamento dell’importo del contributo assegnato dall’INPS è vincolante per l’assicurato, per cui il versamento di una somma inferiore determina automaticamente la riduzione proporzionale del periodo assicurato.

Al pari della contribuzione obbligatoria, la spesa sostenuta per i versamenti volontari è deducibile dall’imponibile IRPEF. Nella valutazione dei costi e quindi dell’eventuale convenienza (o meno) dei versamenti volontari, è opportuno dunque considerare che i contributi volontari rientrano, a tutti gli effetti, tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo per l’intero importo, anche laddove l’onere dei versamenti sia sostenuto per familiari fiscalmente a carico. 

 

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