Contributi da riscatto, non c'è solo la laurea

Non solo laurea: quando il lavoratore può ottenere ai fini della pensione il riconoscimento di periodi assicurativi altrimenti "scoperti" dal punto di vista previdenziale? Cosa sono, come funzionano e quanto costano i contributi da riscatto

Il riscatto è un’operazione che consente al lavoratore di ottenere, a proprie spese, il riconoscimento contributivo di alcuni periodi durante i quali risulterebbe, diversamente, previdenzialmente “scoperto”A differenza della copertura figurativa (servizio militare, assenza per maternità, ecc.) che è gratuita, il riscatto è sempre a titolo oneroso, benché fiscalmente agevolato. Al tempo stesso, i contributi da riscatto non vanno confusi con i versamenti volontari, rispetto ai quali sono semmai complementari. 

Per definizione, dunque, il riscatto è un’ulteriore tutela prevista dalla legge che consente al lavoratore di coprire, a proprie spese, alcuni periodi che di per sé non prevedrebbero alcun obbligo di copertura assicurativa: in questo modo, l’assicurato ha la possibilità di sviluppare un rapporto il più possibile pieno e contino, avendo i contributi da riscatto la stessa validità di quelli da lavoro, per quanto riguarda sia il diritto sia la misura della pensione.

 

Quando e perché riscattare? Il recupero dei  buchi assicurativi

Premesso dunque che i contributi da riscatto corrispondono dunque a periodi altrimenti privi di contribuzione, sono in particolar modo 3 le situazioni nelle quali la disciplina vigente consente di intervenire: 

1) periodi per i quali vi sia stata omissione contributiva ma sia nel frattempo già intervenuta la prescrizione di legge (la contribuzione obbligatoria si prescrive infatti nell’arco di 10 anni: trascorso questo periodo, per recuperare un eventuale “buco” assicurativo non resta che il riscatto); 

2) periodi per i quali non era previsto l’obbligo di versamento contributivo (ad esempio, la laurea o altri titoli di studio equiparati)

3) periodi per i quali siano stata introdotte particolari disposizioni legislative. 

In tutti i casi, quella di riscatto resta una facoltà a discrezione del lavoratore/pensionato (o dei superstiti in caso di decesso), che deve quindi farne espressa domanda al proprio ente previdenziale di riferimento. Con particolare riferimento alla platea INPS,  possono richiedere il riscatto, nel rispetto delle norme che disciplinano le specifiche casistiche, tutti i lavoratori iscritti all’A.G.O., così come gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i parasubordinati iscritti alla Gestione Separata o, ancora, i lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall’Istituto.  

Temporalmente, i contributi riscattati si collocheranno nello stesso periodo nel quale avrebbero dovuto essere versatiFondamentale è però che non coincidano con periodi passibili di copertura obbligatoria o da riscatto richiesta in altri regimi previdenziali. 

 

Nuovi e vecchi riscatti: un po' di storia

È dunque la legge a disciplinare in modo tassativo i periodi che possono essere riscattati. Se il versamento dei contributi omessi e prescritti, dei periodi di studio o di lavoro svolto all’estero, sono pressoché da sempre previsti nell’ordinamento pensionistico italiano, ulteriori possibilità sono state introdotte dapprima dalla riforma Amato e dalla riforma Dini e, quindi, da successivi interventi legislativi (non ultimo, anche il decreto 4/2019). 

In particolare, la riforma Amato del 1993 ha introdotto una particolare facoltà di riscatto a favore di chi non è occupato e assiste figli o familiari portatori di handicap. Quest'pportunità è concessa solo se si può contare su almeno 5 anni di contribuzione acquisita in base a un’effettiva attività lavorativa, con esclusione quindi di quelle figurativa, volontaria o proveniente da riscatto. La copertura assicurativa, a pagamento, è stata riconosciuta fino a un massimo di cinque anni.

Due le ipotesi previste: a) assenza facoltativa dal lavoro per maternità e assenza dal lavoro per malattia del bambino sino a tre anni di età (quando la donna non sta lavorando). Per chi è già occupato questi periodi sono accreditati figurativamente; b) congedo per l’assistenza e la cura di disabili in misura non inferiore all’80% (solo per i periodi successivi al 31 dicembre 1993). Queste due voci non erano cumulabili con il riscatto del periodo di corso legale di laurea. La limitazione è stata cancellata dalla Legge di Stabilità del 2016.

Con la riforma Dini del 1995, la possibilità di riscatto ai fini pensionistici è stata ampliata anche ai corsi di formazione professionale e a particolari periodi di interruzione o sospensione dell’attività lavorativa purché successivi al 31 dicembre 1996. Questi i casi previsti: 

a) periodi d’interruzione o sospensione del rapporto di lavoro per un massimo di tre anni, non coperti né da contribuzione figurativa, né volontaria. La legge non è molto esplicita a questo proposito e parla genericamente di situazioni derivanti “da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e prive di copertura assicurativa”. Nella categoria potrebbero rientrare, ad esempio, le aspettative per motivi di famiglia o di studio, o le interruzioni per motivi disciplinari. Le circostanze devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal datore di lavoro;

b) periodi di formazione professionale, studio e ricerca, finalizzati all’acquisizione di titoli o di competenze specifiche richieste per l’assunzione al lavoro o per la progressione della carriera.Se è previsto il rilascio di un titolo o attestato, questo deve essere stato effettivamente conseguito. L’esatta individuazione dei corsi di studio dovrà avvenire mediante l’emanazione di un apposito decreto da parte del ministro del Lavoro (che finora non è mai stato emanato);

c) periodi d’inserimento nel mercato del lavoro (lavoro interinale, a termine liberalizzato etc.), ancora da definire mediante l’emanazione del solito decreto ministeriale;

d) lavoro discontinuo, saltuario, precario e stagionale nonché i periodi intercorrenti non coperti da contribuzione. Le domande degli interessati devono essere corredate di certificazione comprovante la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto;

e) lavoro part-time orizzontale, verticale o ciclico (settimane o mesi alterni) per i periodi non coperti. Il richiedente ha l’onere di provare lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo per cui chiede la copertura.

Per questi ultimi due casi (lavoro discontinuo e part-time), in alternativa al riscatto, è prevista in realtà la possibilità di versamento della contribuzione volontaria: per l’autorizzazione, eccezionalmente, viene richiesto un solo anno di contribuzione obbligatoria invece di tre.

 

La pace contributiva: le novità per il 2024

Introdotta dal decreto legge 4/2019, si tratta della misura che ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità di recuperare a condizioni semplificate e con oneri agevolati eventuali buchi contributivi tra un lavoro l’altro. Decaduta al termine della sperimentazione, è stata quindi ripristinata per il biennio 2024-2025 dall’ultima Legge di Bilancio (legge 213/2023). 

La facoltà di riscatto, utile sia ai fini della maturazione del diritto alla pensione sia per la determinazione dell’importo dell’assegno, si rivolge agli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (e a forme sostitutive ed esclusive dell’AGO), nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata INPS, a due condizioni: 

1) che risultino privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (i cosiddetti contributivi puri, vale a dire coloro la cui pensione risulta interamente calcolata con il metodo di calcolo contributivo; 

2) che non siano già titolari di pensione. 

In particolare, risultano riscattabili i periodi compresi tra il primo e l’ultimo versamento contributivo effettuato, entro un massimo di 5 anni anche non continuativi tra loro. Peculiarità del provvedimento è dunque quella di consentire, limitatamente al periodo di sperimentazione e alle condizioni previste, di riscattare anche periodi non compresi all’interno delle ipotesi più stringenti fissate dal Dgls 564/1996. Con due importanti precisazioni: a) anche in questo caso, la possibilità è estesa anche ai superstiti (più precisamente, la domanda può essere avanzata, oltre che dai superstiti, anche da parenti e affini entro il secondo grado); b) la “pace contributiva” non può essere esercitata in caso di omissioni contributive. 

Attenzione! La pace contributiva non consente in alcun modo di recuperare periodi antecedenti all’apertura della propria posizione contributiva né tantomeno successivi all’ultimo contributo versato. Non vale ad esempio quindi per riscattare una laurea conseguita prima dell’inizio della propria carriera lavorativa (per quanto riguarda il riscatto di laurea nelle sue varie declinazioni si rimanda in ogni caso alla scheda di riferimento). 

Non solo i requisiti ma anche i costi sono più severi di quelli previsti per il riscatto di laurea agevolato con cui la pace contributiva è stata dopo il “Decretone” impropriamente paragonata: l’onere del riscatto viene calcolato sulla base delle retribuzioni percepite nelle 52 settimane antecedenti e moltiplicate per l’aliquota contributiva della propria gestione assicurativa. Detto altrimenti, il costo annuo è pari alla aliquota di computo IVS della gestione in cui si riscatta moltiplicata per l’imponibile previdenziale degli ultimi 12 mesi prima della richiesta; semplificando, questo vuol dire che un impiegato con 40mila euro di retribuzione annuale lorda potrebbe dover spendere, per riscattare un periodo di 3 anni, circa 40mila euro. Il versamento, da realizzare al proprio regime previdenziale di appartenenza, può essere corrisposto in un’unica soluzione oppure diluito (senza interessi) in un massimo di 120 rate e a condizione che il riscatto non sia funzionale all’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, purché di importo non inferiore ai 30 euro mensili. 

Attenzione! L’onere sostenuto è fiscalmente detraibile nella misura del 50% e per un massimo di 5 anni d’imposta. 

 

Come inoltrare la domanda di riscatto? 

Possono richiedere il riscatto coloro per i quali sia stato versato o dovuto almeno un contributo settimanale o mensile. Fa eccezione in tal senso il solo riscatto di laurea: in questo caso, la domanda può essere inoltrata anche dai non iscritti, tanto più che la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento ma tende a essere più conveniente in funzione di età e retribuzione (preferibile solitamente presentarla il più presto possibile!). 

Tutti i riscatti sono a titolo oneroso: è cioè sempre dovuto il versamento di una somma, tecnicamente detta “riserva matematica”, a copertura dell’incremento di pensione derivante dai nuovi contributi. L’importo di per sé è però variabile e può dipendere appunto, oltre che dal periodo da riscattare, anche da età, sesso e retribuzione del richiedente. 

 

Riscatto, ma quanto si spende? 

Impossibile rispondere alla domanda in modo univoco: il costo del riscatto varia infatti tendenzialmente a seconda del regime previdenziale in cui si è inquadrati, nonché a seconda della modalità di riscatto esercitata e del periodo interessato.  

Tutto nasce dalle modifiche intervenute nel calcolo della pensione con la riforma del 1995 (legge Dini, n.335/95). Molto sinteticamente, le attuali regole prevedono l’applicazione del tradizionale criterio di calcolo “retributivo” a favore di coloro che potevano vantare almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 (il calcolo retributivo, riguarda ora solo l’anzianità acquisita sino al 31 dicembre 2011). Chi non aveva alcuna anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 (i neoassunti, per intenderci) rientra, invece, nel regime contributivo. Mentre il cosiddetto criterio “misto” (retributivo per i periodi sino al 1995 e contributivo per i successivi) si applica a coloro che, sempre al 31 dicembre 1995, potevano contare su una posizione assicurativa inferiore a 18 anni. Di conseguenza, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva complessiva e, quindi, del diverso meccanismo di calcolo del costo del riscatto, bisogna considerare dove si collocano i periodi da recuperare.

Ecco tre esempi pratici che riepilogano tutti i casi che si possono presentare e che interessano, sostanzialmente, coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1996 e chi ricade nel sistema misto: 

- lavoratore assunto dall’1 gennaio 1996 che riscatta un periodo collocato temporalmente in data anteriore al 31 dicembre 1995. In questo caso si applica, per il calcolo del costo del riscatto, il criterio retributivo. Mentre la pensione verrà calcolata con il sistema misto: retributivo per gli anni riscattati perché si collocano in data anteriore al primo gennaio 1996, contributivo per l’anzianità maturata con l’effettiva attività lavorativa
 

- lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 1995 che riscatta un periodo collocato temporalmente in parte prima e in parte dopo l’1 gennaio 1996 (ad esempio quattro anni di laurea dall’1 novembre 1993 al 31 ottobre 1997). La collocazione temporale della carriera universitaria comporta un doppio calcolo: l’onere di riscatto va valutato in parte con il sistema retributivo (1  novembre 1993 - 31 dicembre 1995) e in parte con quello contributivo (1  gennaio 1996 - 31 ottobre 1997)
 

- lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 1995 che riscatta un periodo collocato temporalmente dopo l’1 gennaio 1996. L’onere del riscatto, come la pensione, viene calcolato interamente con il sistema contributivo.
 

Il costo con il sistema retributivo

L’onere da sostenere, con il sistema retributivo, consiste nel versamento di una somma, definita tecnicamente riserva matematica. Questa somma serve all’ente per coprire l’incremento di pensione che scaturisce dal riscatto. Si tratta, in altri termini, della quantità di capitale necessaria al fondo previdenziale per costituire una riserva tale da coprire il maggior onere finanziario derivante (in futuro) dall’aggiunta, nel calcolo della pensione, degli anni riscattati a quelli coperti da contribuzione obbligatoria.

Le modalità di conteggio della riserva matematica sono piuttosto complesse e il risultato (la somma da versare) dipende da vari elementi tra cui il sesso, l’età e la retribuzione alla data della domanda. Le donne, per esempio, pagano più degli uomini, perché fruiscono del vantaggio (la pensione maggiorata dai periodi riscattati) alcuni anni prima. In linea generale si può dire che più bassa è la retribuzione e più giovane l’età del richiedente, meno si paga. La determinazione della riserva matematica avviene attraverso quattro operazioni:

1) calcolo della pensione annua “teorica” maturata alla data della domanda di riscatto, senza tenere conto del periodo da aggiungere;

2) calcolo della pensione annua “teorica” maturata alla data della domanda di riscatto, con l’aggiunta del periodo da riscattare;

3) calcolo dell’incremento di pensione, ossia la differenza tra la rendita con riscatto e quella senza riscatto;

4) applicazione all’incremento di pensione (in pratica il punto c meno il punto b) dei coefficienti di capitalizzazione, variabili in base alle caratteristiche (età, sesso e così via) di chi ha chiesto il riscatto. I coefficienti di capitalizzazione sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario) n. 258 del 6 novembre 2007.

 

Il costo con il sistema contributivo

Il conteggio decisamente più facile se i periodi da riscattare, collocati dopo il 31 dicembre 1995, rientrano nel calcolo contributivo della pensione. In questi casi la spesa da sostenere non viene più determinata con il meccanismo della riserva matematica, ma applicando semplicemente alla retribuzione l’aliquota contributiva obbligatoria in vigore al momento di presentazione della domanda di riscatto. Un dipendente, ad esempio, deve sborsare, per ciascun anno da recuperare, il 33% della sua retribuzione. Facciamo un esempio. Il signor Rossi, giovane neoassunto, pensa di riscattare la laurea breve (tre anni). Il suo primo stipendio annuo è di 22.000 euro. Per sapere quanto gli costa il riscatto è sufficiente che calcoli il 33% di 22.000 e moltiplichi il risultato per i tre anni di università. In totale deve spendere 21.780 euro. Anche in questo caso si può vedere che la spesa è tanto minore quanto prima si chiede il riscatto (ipotizzando, ovviamente, che al passare del tempo la retribuzione continui a crescere). 

 

Le recenti novità: la pace contributiva

A ciò si aggiunge, con riferimento al biennio 2024-2025, l’eventualità della pace contributiva. In questo caso, l’onere del riscatto viene calcolato – senza particolari differenze rispetto a quanto previsto per un normale riscatto – tenendo conto delle retribuzioni percepite nelle 52 settimane antecedenti e moltiplicate per l’aliquota contributiva della propria gestione assicurativa. 

L’onere sostenuto è fiscalmente detraibile nella misura del 50% e per un massimo di 5 anni d’imposta. Non solo, per i lavoratori del settore privato il costo potrà anche essere sostenuto dal datore di lavoro destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al dipendente, secondo le modalità definite da INPS e Agenzie per le Entrate. 

 

Si può pagare a rate?

L’importo da pagare viene normalmente notificato dall’INPS contestualmente alla notifica dell’accoglimento della richiesta. Insieme alla notifica, vengono poi segnalate anche le modalità di pagamento (bollettini MAV) e i termini per effettuare il versamento. Termine perentorio sono di norma i 60 giorni dalla ricezione. Tuttavia, quando la contribuzione riscattata non debba essere immediatamente utilizzata per la liquidazione della pensione è ammesso il pagamento rateale. In tal caso la somma dovuta deve essere corrisposta in numero massimo di 120 rate mensili, continuative, di uguale entità e di importo non inferiore a 27 euro, senza interessi accessori. 

Il pagamento di ciascuna rata ha valore irrevocabile. Il mancato versamento dell’importo in soluzione unica o della prima rata viene pertanto interpretato come una rinuncia tacita al riscatto; allo stesso modo, l’interruzione del pagamento rateale determina la conclusione della pratica: sarà comunque accreditato un periodo contributivo di entità proporzionale alle somme versate fino a quel momento. 

Attenzione! Anche nel caso della pace contributiva si prevede la possibilità di un dilazionamento rateale, senza interessi, in un massimo di 10 anni (120 rate mensili), a meno che l’operazione non debba essere immediatamente utilizzata ai fini di un trattamento previdenziale (in questo caso, la somma residua dovrà essere per forza versata in un’unica soluzione). Nel caso della pace contributiva, l’importo minimo mensile della rata è fissato a 30 euro.

 

Conviene riscattare? Costi e valore ai fini pensionistici 

Anche in questo caso, la domanda purtroppo non consente una risposta certa e immediata. Trattandosi di un’operazione onerosa, per la quale occorre mettere mano al portafoglio, le considerazioni da fare sono molte, e soprattutto personali. 

La prima riguarda senz’altro l’obiettivo che si vuole raggiungere, ossia se il recupero degli anni   deve servire per aumentare l’assegno mensile che l’INPS corrisponderà un domani o per accelerare i tempi del pensionamento. A tal proposito bene quindi precisare che i contributi da riscatto sono utili: 

  • per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali;
     
  • per l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria; 
     
  • per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità. 

In altre parole, la contribuzione da riscatto ha lo stesso valore della contribuzione obbligatoria ed è quindi valida tanto per il perfezionamento dei requisiti contributivi richiesti per la pensione anticipata quanto per quello dei 20 anni richiesto in caso di pensione di vecchiaia. Nel caso dei contributivi puri, il riscatto è utile inoltre anche per la maturazione dei requisiti accessori richiesti per l’accesso alla prestazione previdenziale.

Posto dunque che la valutazione debba essere lasciata al singolo, si possono tracciare alcuni scenari per valutare i vantaggi della copertura contributiva con i relativi costi. L'operazione è utile se: 

a) gli anni recuperati consentono di superare il limite di 18 anni al 31 dicembre 1995, previsto per poter avere un trattamento per gran parte calcolato con il regime retributivo, invece che con quello misto. In questo caso si può beneficiare di un reale e consistente incremento della pensione;

b) grazie agli anni recuperati, si arriva a raggiungere la pensione di anzianità prima del compimento dell’età pensionabile (67 anni). Facciamo un esempio. Per riscattare due anni di lavoro all’estero un 57enne con 30.000 euro di stipendio deve sborsare circa 28.000 euro. Se il riscatto serve, ad esempio, per acquisire il diritto alla pensione di anzianità, e cioè per raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi e lasciare il lavoro a 63 anni anziché a 67, la convenienza si può quasi considerare conveniente; 

c) con l’aggiunta degli anni riscattati, si riesce a maturare il diritto alla pensione, per la quale è richiesto un minimo di 20 anni. Si pensi, ad esempio, al caso di un soggetto prossimo all’età della vecchiaia, con 18 anni di contribuzione, il quale recuperando 2 anni si assicura il diritto alla pensione che altrimenti non avrebbe. Diritto che potrebbe raggiungere anche attraverso i versamenti volontari, ma a patto dilasciar trascorrere il tempo (la volontaria non vale per il passato).  

In tutti i casi, inoltre, bisogna anche considerare se andare in pensione in anticipo, o con una rendita più elevata compensa il mancato maggior profitto derivante da un diverso impiego della somma da pagare per il riscatto, ad esempio aderendo a un fondo pensione complementare. Nella valutazione dell'operazione occorrerà infine tener conto della deducibilità dal reddito complessivo dell'intero costo del riscatto,  sia per l'assicurato che per i superstiti, prevista per legge fin dal 2001. 

 

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