Cos'è e come aprire una partita IVA
Quando è necessario aprire una partita IVA? E come procedere, anche in merito alla scelta del regime fiscale cui aderire? Tutte le informazioni utili su obblighi e adempimenti da osservare
Per definizione, la partita IVA è un numero di 11 cifre necessario a identificare un contribuente, vale a dire la società o la persona fisica titolare della partita IVA stessa. Nello specifico, mentre le prime 7 cifre servono per identificare il nome o la denominazione del titolare, le 3 cifre seguenti corrispondono a un codice identificativo riferito allUfficio delle Entrate; lultimo numero ha infine una funzione di controllo. La denominazione fa poi espresso riferimento allIVA, acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto, imposta indiretta che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi eseguite in Italia da tutti i titolari di partita IVA e che, di fatto, incide sul consumatore finale a seconda dei beni o dei servizi acquistati.
Quando aprire una partita IVA?
Lobbligo di aprire una partita IVA subentra in funzione del carattere di abitualità o, viceversa, di occasionalità con cui viene svolta una determinata attività. In particolare, sulla base di quanto stabilito dalla legge, chiunque eserciti un'attività economica abituale e continuativa dimpresa commerciale, artigiana o industriale sotto forma di ditta individuale o di società, oppure come libero professionista (iscritto o meno a un ordine professionale), è soggetto allobbligo di apertura di una partita IVA.
A chiarire quando un'attività può ancora considerarsi occasionale ci pensa ovviamente la legge. Due, in particolare, gli aspetti cui prestare attenzione: 1) la prestazione deve avere durata complessiva non superiore ai 30 giorni; 2) il compenso complessivo della prestazione non deve essere superiore ai 5.000 euro.
Attenzione! Se una delle due condizioni non viene soddisfatta, l'attività viene considerata abituale e subentrano per l'appunto tutti gli obblighi del caso.
Come aprire una partita IVA?
Per aprire una partita IVA i lavoratori autonomi che producono un reddito superiore ai 5.000 euro nellanno civile devono presentare all'Agenzia delle Entrate un modulo con il quale si comunica di avere intrapreso unattività come lavoratori autonomi. Tale modulo deve essere necessariamente presentato entro 30 giorni dallinizio dellattività per la quale si richiede lapertura della partita IVA, con dichiarazione redatta su appositi modelli.
Più precisamente, i modelli AA9/12 (impresa individuale e lavoratori autonomi) e AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche come ad esempio società, enti, associazioni, etc.) devono essere presentati dai contribuenti non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) con una delle seguenti modalità:
- in duplice copia direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dellAgenzia delle Entrate;
- in ununica copia a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dellAgenzia delle Entrate (le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite);
- in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica (in questo caso, le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dellAgenzia delle Entrate).
Attenzione! Tali modelli possono essere scaricati gratuitamente e stampati dai siti Internet dellAgenzia delle Entrate e del Ministero dellEconomia e delle Finanze.
Per i soggetti tenuti alliscrizione al Registro Imprese o al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), invece, con il d.l. n. 7/2007 è stata introdotta la Comunicazione Unica, tramite cui si assolve simultaneamente a tutti gli obblighi e agli adempimenti amministrativi e di natura fiscale, assistenziale e previdenziale. Tale procedura amministrativa, che è diventata obbligatoria per le imprese a partire dallaprile 2010, permette di compilare i modelli AA9/12 e AA7/10 e inviare il tutto in via telematica o tramite supporto informatico al Registro Imprese.
Contestualmente allapertura della partita IVA, va poi ricordato che il soggetto titolare di partita IVA ha obbligo di comunicare il codice ATECO, una combinazione alfanumerica riconducibile allattività economica svolta. In caso di variazione dellattività, quindi, si deve procedere con la trasmissione del nuovo codice identificativo dellattività.
Infine, è bene non dimenticare che i titolari di partita IVA sono obbligati ad aprire la propria posizione previdenziale allINPS per il pagamento dei contributi e allINAIL per lassicurazione obbligatoria. Sono esclusi da questultimo obbligo le seguenti categorie di soggetti:
- titolari di ditte individuali commercianti senza dipendenti;
- professionisti senza dipendenti.
A quale regime fiscale aderire?
Per ciò che concerne il regime fiscale da applicare alla propria attività, i soggetti titolari di partita IVA possono scegliere se aderire al regime forfettario, a quello ordinario oppure a quello semplificato. L'adesione all'uno o all'altro regime dipende solitamente da valutazioni di natura economica che tengono conto dell'attività effettivamente svolta e del proprio volume d'affari, nonché dalla "fattibilità giuridica" della soluzione prescelta. Precisi vincoli giuridici possono infatti talvolta vincolare il titolare di partita IVA a un regime particolare o, viceversa, escluderlo dalla possibilità di scelta di un determinato regime. Eccoli di seguito.
Il regime forfettario e i relativi oneri
Le ultime Leggi di Bilancio sono intervenute sulla platea di soggetti che possono accedere al cosiddetto regime forfettario, che prevede una tassa piatta al 15% sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali dell'IRAP; percentuale che si riduce addirittura al 5% per le persone fisiche che iniziano una nuova attività, sia nel periodo di imposta di avvio che nei successivi 4 anni (per un massimo totale, quindi, di 5 anni).
Al 2024 possono accedervi, oltre a chi inizia una nuova attività, i contribuenti che nellanno precedente abbiano:
1) conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
2) sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dallimprenditore o dai suoi familiari.
Attenzione! Il regime forfettario cessa di avere applicazione nel caso in dovessero eventualmente venire meno anche solo uno dei suoi requisiti indicati. Previsti dall'altra parte anche dei meccanismi di esclusione "antielusivi", a cominciare appunto dall'esclusione:
- di quanti partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari, oppure detengono il controllo;
- di chi detiene il controllo diretto o indiretto su srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quelle associate al regime forfettario;
- dei non residenti, con l'eccezione di quanti risiedono in uno degli Stati membri dellUnione europea o in uno Stato aderente allAccordo sullo Spazio economico europeo, e producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo;
- di quanti esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o di datori con cui erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi dimposta (si considerano allo stesso modo soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro);
- di chi effettua in via prevalente o esclusiva cessioni di fabbricati, terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Limposta sostitutiva è dunque lunica forma di imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfettario e sostituisce lIRPEF (ordinaria e addizionali) e lIRAP. Inoltre, lIVA non è dovuta, ma è imposto il diritto annuale alla Camera di Commercio per tutte le ditte iscritte. Per quel che riguarda i contributi INPS relativi ai professionisti senza Cassa e quindi iscritti alla Gestione Separata, laliquota contributiva è del 25,72% (per la precisone 25% + 0,72% di aliquota addizionale non di computo per la pensione ma utilizzata per finanziare tutele assistenziali come malattia o maternità). Laliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA in pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria è invece pari al 24%.
I regimi contabili ordinario, semplificato e relativi oneri
Il regime contabile ordinario è obbligatorio, a prescindere dallammontare di ricavi conseguiti, per:
- S.p.A, S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
- Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale lesercizio di attività commerciali;
Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;
- Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale lesercizio di attività commerciali.
Qualora lammontare di ricavi conseguito sia superiore a 500.000 euro (nel caso di attività di prestazioni di servizi) o superiore a 800.000 euro (nel caso di altre attività), l'obbligo si estende inoltre a:
- Persone fisiche che esercitano attività commerciali;
- Società di persone (S.n.c. e S.a.s.);
- Enti non commerciali che esercitano anche unattività commerciale in misura non prevalente.
Purché i ricavi si mantengano inferiori a 500.000 euro nel caso di attività di prestazioni di servizi e 800.000 euro nel caso di altre attività, possono invece adottare il regime contabile semplificato:
- Persone fisiche che esercitano attività commerciali in forma di ditta individuale (che non ha i requisiti per accedere al regime forfettario o, semplicemente, che non vuole aderirvi);
- Società di persone (S.n.c. e S.a.s.);
- Enti non commerciali che esercitano unattività commerciale in via non prevalente.
Nel caso in cui sia esclusa la possibilità di aderire al nuovo regime forfettario, i titolari di partita IVA saranno dunque soggetti al pagamento delle imposte e dei costi ordinari:
- costo per Camera di Commercio - diritto camerale (sono esenti i contribuenti che svolgono attività professionali e tecniche che non obbligano alliscrizione al registro delle imprese);
- IRPEF;
- Gestione Separata INPS o Cassa professionale;
- IRAP;
- IVA.
Attenzione! Nel regime semplificato le imposte da corrispondere allo Stato sono uguali a quelle del regime ordinario e, come nel caso delle persone fisiche, strettamente correlate al fatturato annuo: è il caso, ad esempio, dellIRPEF e dei suoi scaglioni progressivi. La differenza sostanziale riguarda gli adempimenti burocratici, contabili e amministrativi obbligatori previsti dalla legge, meno onerosi nel caso del regime semplificato.