Anticipazioni, trasferimenti e riscatti: le prestazioni prima del pensionamento

Fondi pensione e PIP, quali prestazioni è possibile ottenere prima del pensionamento, e a quali condizioni? Facciamo chiarezza su previdenza complementare e anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Uno dei falsi miti più diffusi a proposito della previdenza complementare riguarda l’indisponibilità delle somme versate fino al momento del pensionamento. In realtà, le somme accumulate nella propria posizione individuale restano a disposizione dell’iscritto anche nel corso della propria vita lavorativa, seppur con modalità e con riferimento ad alcune specifiche circostanze. In particolare, la “restituzione” - anche parziale - della posizione accumulata è possibile in condizioni che lo rendano necessario, richiedendo l'accesso a 3 diverse tipologie di prestazioni: 

  • anticipazioni;
     
  • riscatti;
     
  • trasferimenti.



Anticipazioni

Prima del pensionamento è possibile riscattare parte della propria posizione accumulata presso il fondo chiedendo un'anticipazione per far fronte a spese straordinarie nei casi previsti dalla legge e dallo statuto del fondo stesso. Più precisamente:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per spese sanitarie o per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti, in relazione a situazioni gravissime riguardanti l'aderente, il coniuge o i figli; 

- decorsi 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale: A) per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; B) per la realizzazione – sulla prima casa di abitazione – degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia di edilizia

- decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto.

Attenzione! Le anticipazioni per spese mediche sono assoggettate all'imposizione prevista per le prestazioni di previdenza complementare, mentre per le altre tipologie si applica la tassazione di minor favore prevista per i riscatti. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata ai vantaggi fiscali associati alla previdenza complementare

È bene in ogni caso ricordare che le somme ricevute a titolo di anticipazione e non reintegrate riducono inevitabilmente la posizione individuale e, di riflesso, le future prestazioni. Per questa ragione, in qualsiasi momento, è possibile reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo. Per le imposte pagate all’atto dell’erogazione è invece riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Riscatti

Anche senza aver maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, l’iscritto può poi in alcuni casi riscattare, del tutto o in parte, la propria posizione individuale. Eccoli nel dettaglio:

- qualora cessino i requisiti di partecipazione al fondo (sia in nei casi di adesione collettiva che individuale) indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. In caso di riscatto totale della posizione, si tenga conto che viene a cessare ogni rapporto con il fondo e, di conseguenza, risulta azzerata ogni eventuale anzianità sin a quel momento maturata nell'ambito della previdenza complementare;

- in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni riscattando il 50% della posizione individuale maturata, ma rimanendo comunque iscritto al fondo;

- a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, riscattando l’intera posizione maturata; 

- in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, riscattando l’intera posizione maturata pur rimanendo iscritto al fondo. 

Ciascun fondo, secondo quanto definito dal proprio Statuto, può in ogni caso prevedere altri casi di cessazione, con possibilità di riscatto della propria posizione individuale in misura variabile fino al 100%. 

 

Trasferimenti

Dopo 2 anni di adesione a una forma pensionistica complementare è possibile, per qualsiasi motivo, trasferire volontariamente la propria posizione maturata presso un’altra forma pensionistica. Il trasferimento è previsto esplicitamente dal Dlgs 252/2005 e il fondo cedente deve necessariamente darvi corso entro un massimo di 6 mesi, senza applicare alcun tipo di penalizzazione. Prima di procedere con la richiesta, può essere però opportuno fare alcune considerazioni:

- per i fondi negoziali, preesistenti e aperti ad adesione collettiva va considerato che, in assenza di specifiche norme statutarie, il trasferimento non comporta necessariamente la portabilità del versamento della quota aziendale anche al nuovo fondo. Si potrebbe cioè “perdere” il contributo datoriale; 

- se la motivazione alla luce del trasferimento è legata a un senso d'insoddisfazione sul proprio fondo, è bene tenere presente che il giudizio sulla gestione va preferibilmente realizzato sul medio e sul lungo periodo, evitando (come per qualsiasi tipo di investimento) decisioni emotive legate alla “normale” volatilità dei mercati finanziari; 

- nel caso si passi da una forma ad adesione collettiva a una forma ad adesione individuale, è sempre bene verificare attentamente i costi di adesione e gestione della nuova forma, perché potrebbero essere più elevati. 

Attenzione! Nell’eventualità in cui l’iscritto perda invece i requisiti di partecipazione al fondo prima del pensionamento, il trasferimento a un’altra forma pensionistica può essere realizzato anche prima che venga maturato il periodo minimo di permanenza (2 anni). 

Una considerazione a parte va dunque invece fatta nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione a una forma pensionistica complementare, secondo quanto disposto dallo Statuto e/o dal regolamento di riferimento. Nei casi previsti, sono possibili 3 opzioni:

1) rimanere nella forma attuale verificando l'eventualità di dover sostenere costi aggiuntivi;

2) riscattare la propria posizione, azzerando di fatto la propria anzianità nella previdenza complementare (ad esempio per ottenere le anticipazioni bisognerà attendere nuovamente 8 anni);

3) trasferire la posizione a un’altra forma pensionistica complementare, ad esempio quella prevista dal contratto del nuovo lavoro. In questo caso, non verrà registrata alcuna interruzione del proprio percorso previdenziale.