Miniguida al sinistro stradale: cosa fare in caso di incidente?

Cosa succede in caso di incidente (tra veicoli assicurati e immatricolati in Italia)? La denuncia del sinistro, le procedure di risarcimento e i termini per l'offerta nella miniguida in 3 passi di Pensioni&Lavoro!

Ogni anno in Italia si verificano circa 150mila incidenti stradali, la maggior parte dei quali vedono implicati autoveicoli o ciclomotori e, ciononostante, non sempre si ha ben chiaro come muoversi e cosa sia necessario fare dal punto di vista assicurativo in tali occasioni. Le variabili che possono entrare in gioco sono molte: la mancanza dell’assicurazione dell’altro veicolo oppure la sua immatricolazione all’estero ecc. Ma cominciamo per ora dall’ipotesi più semplice e anche più frequente: l’incidente tra veicoli assicurati ed immatricolati in Italia.  Come procedere? 

 

1) La denuncia di sinistro alla propria Compagnia di Assicurazione 

La prima cosa da fare è  comunicare tempestivamente (entro tre giorni in base all’art. 1913 c.c.) l’accaduto alla propria assicurazione: la mancata comunicazione potrebbe portare a una riduzione dell’indennità o addirittura alla sua perdita della stessa. 

Nel caso in cui vi sia accordo tra i due conducenti sulla dinamica dell’incidente è sufficiente compilare e poi trasmettere alla Compagnia (sul sito internet o nelle condizioni generali di polizza sono solitamente disponibili indicazioni sulle modalità di trasmissione) una delle quattro copie del modulo blu di constatazione amichevole (C.A.I) che l’impresa direttamente - oppure tramite agente o broker di fiducia - ha rilasciato al momento dell’acquisto della garanzia RCA. Il modulo, compilato in modo chiaro e completo, deve riportare la firma di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro a riprova dell’esistenza di un accordo sulla dinamica dell’evento. In caso di constatazione amichevole, in assenza di dubbi sulle modalità di realizzazione del sinistro le tempistiche per il risarcimento da parte dell’assicurazione, sono di solito significativamente ridotte.   Nel caso in cui manchi invece l’accordo tra le parti sulla dinamica del sinistro, l’assicurato ha comunque il dovere di compilare il CAI e trasmetterlo – seppur sottoscritto solo da una parte – alla Compagnia così che sia messa a conoscenza dell’accaduto; proprio perché entrambe le versioni rese dovranno in questo caso essere verificate, le tempistiche di risarcimento del danno tendono ad allungarsi in assenza di constatazione amichevole.

Attenzione!  Nel caso in cui, al momento del sinistro, non si non abbiano a disposizione i moduli CAI, non bisogna comunque allarmarsi: è infatti possibile reperirli online e compilarli direttamente via smartphone

 

2) Le procedure di risarcimento 

In caso di sinistro sono due le possibili vie perseguibili per richiesta risarcitoria: I) la procedura di risarcimento diretto (previsto dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni) e II) la procedura ordinaria di risarcimento (disciplinato dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni) 

La prima via, quella del risarcimento diretto, tipicamente praticata quando entrambi i conducenti hanno una qualche responsabilità nel sinistro, consente di ricevere il risarcimento direttamente dalla propria impresa di assicurazione e non da quella assicuratrice dell’altro veicolo, permettendo, quindi, una riduzione delle tempistiche. Una procedura “agevolata” applicabile però solo a condizione che: 

  • siano coinvolti non più di due veicoli a motore; 
     
  • entrambi i veicoli siano immatricolati e assicurati in Italia; 
     
  • il sinistro abbia provocato solo danni ai veicoli, alle cose trasportate o, tutt’al più, delle lesioni personali di lieve entità al conducente (massimo 9 punti di invalidità).

Nel caso in cui non sia possibile (o non si voglia, ad esempio perché si ritiene che la responsabilità del sinistro sia totalmente a carico dell’altro veicolo coinvolto) seguire la procedura di indennizzo diretto, subentra invece la cosiddetta procedura ordinaria, nella quale la richiesta risarcitoria deve essere inoltrata non alla propria assicurazione bensì a quella dell’altro veicolo coinvolto, il cui conducente si ritiene  dunque essere responsabile del sinistro. Tale richiesta deve contenere, oltre al codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, anche l’indicazione dei giorni, delle ore e del luogo in cui il veicolo o i beni danneggiati vengono resi disponibili per la perizia dei danni.  

 

3) I termini per l’offerta di risarcimento 

A prescindere della procedura risarcitoria attivata la Compagnia deve formulare un’offerta entro 60 giorni dal giorno di ricezione della richiesta di risarcimento per i danni ai veicoli e alle cose trasportate; tale termine viene ridotto a 30 giorni – sempre decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento – nel caso in cui il modulo CAI sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti. Sale invece a 90 giorni per l’offerta di risarcimento riguardante danni causati alla persona, con decorrenza dal giorno di trasmissione del certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione della patologia conseguente al sinistro.  

Una volta ricevuta l’accettazione o il rifiuto dell’offerta la Compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni; il termine sale a 30 giorni in caso di mancata risposta all’offerta.  In presenza di validi motivi, la compagnia può comunicare - sempre entro i termini sopra indicati - la volontà di non risarcire i danni indicando le esatte ragioni per le quali non ritiene di fare un’offerta.  

Attenzione! I termini indicati valgono solo nel caso i cui le richieste presentate siano complete di tutte le informazioni necessarie. Diversamente, l’impresa assicuratrice è tenuta a trasmettere entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia una richiesta d’integrazione. Decorrenze e termini vari decorreranno  in questo caso solo dalla ricezione delle integrazioni.