La responsabilità civile: polizze (obbligatorie) per i professionisti… e non solo

Lo svolgimento di alcune attività professionali impone di assicurarsi per il rischio di eventuali danni provocati a terze parti: cosa s’intende per responsabilità civile generale e in quali casi la polizza RC è obbligatoria

Cosa succede se con un comportamento imprudente o negligente si danneggia qualcuno o qualcosa involontariamente? Di norma, si sarebbe tenuti a ripagare (di tasca propria) l’eventuale danneggiato nel caso in cui richieda un risarcimento. Allo scopo di proteggersi da questo rischio è però possibile sottoscrivere delle assicurazioni di responsabilità generale che, per definizione, proteggono il patrimonio dell’assicurato dal dover pagare a un terzo, a titolo di risarcimento, una propria condotta colpevole

Due le condizioni fondamentali affinché ciò avvenga: 1) la prima è che il danno sia causato con colpa ma non con dolo, vale a dire che non ci sia stata alcuna volontà di provocarlo, 2) la seconda che il danno sia stato effettivamente causato nell’ambito delle attività previste dal contratto di assicurazione. In altre parole, la garanzia non coprirà qualsiasi tipo di responsabilità civile nella quale possa incorrere un assicurato, ma esclusivamente la fattispecie prevista dalla polizza assicurativa. Per fare un esempio si prenda il caso di un medico, obbligato per legge a sottoscrivere una polizza di responsabilità civile professionale: questa polizza lo tutelerà da errori professionali commessi durante un intervento chirurgico, ma nulla potrà nel caso in cui un oggetto lanciato dal balcone dai suoi bambini colpisca un passante. 

Attenzione! Questo esempio offre l’occasione per alcune importanti precisazioni. Innanzitutto, la polizza può dunque coprire sia danni causati direttamente dall’assicurato sia, si badi bene, quelli provocati da qualcuno sotto la sua responsabilità, come un animale o un figlio minorenne. In secondo luogo, non è detto che il danno si debba manifestare subito dopo la “colpa commessa”: gli effetti di un intervento chirurgico non ottimale possono ad esempio palesarsi anche a distanza di settimane, mesi o anni, dal comportamento negligente che l’ha provocato. Allo stesso modo, anche l’obbligo di intervento della Compagnia assicurativa non sorge quindi subito dopo che il danno sia stato provocato, ma solo nel caso in cui il soggetto danneggiato formuli una richiesta di risarcimento all’assicurato che, a propria volta, ne darà conto all’impresa. Tanto che, in linea di massima, la Compagnia tratta di solito esclusivamente con il proprio assicurato e non ha invece alcun rapporto diretto con il danneggiato, se non nel caso in cui la prassi di pagamento del risarcimento preveda che l’impresa liquidi direttamente chi ha subito il danno, dandone però preventiva comunicazione all’assicurato. 

Non solo, proprio perché il danno si manifesta solitamente solo dopo l’evento che l’ha causato, al momento della stipula del contratto sarà necessario prestare grande attenzione a due diversi tipi di clausole alternative: 

- Loss occurance: in questo caso, la garanzia è efficace per i fatti avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dall’eventuale data di richiesta del risarcimento e/o di denuncia del sinistro. Questo vuol dire quindi ad esempio che, in caso di errore medico, farà fede la data dell’intervento che ha provocato il danno e non quella in cui il danneggiato chiede il risarcimento, anche se la richiesta dovesse arrivare a distanza di anni o, nel frattempo, dovesse essere cessato il rapporto tra assicurato e Compagnia. 

- Claims made: in questo caso, l’efficacia della garanzia dipende dalla richiesta di risarcimento, che deve quindi essere presentata nel corso di validità della polizza, a prescindere da quando l’assicurato ha provocato il danno con il suo comportamento colpevole o negligente. In aggiunta, la garanzia copre anche eventi dannosi verificati in corso di contratto, ma a condizione che la denuncia del comportamento dannoso o la richiesta di risarcimento arrivi entro il termine specifico (anche successivo alla scadenza del contratto) previsto dalla polizza. A titolo esemplificativo, quindi, l'assicurazione si farà carico del sinistro se il chirurgo riceve la richiesta di risarcimento in vigenza di contratto anche se l’intervento mal riuscito è stato effettuato prima. 

Attenzione! Nell’eventualità in cui si ricorra, in successione, a diverse polizze di responsabilità civile sarà dunque sempre bene controllare che ci sia “coerenza” tra le clausole sottoscritte, così da non incorrere in periodi privi di copertura. 

 

Quali sono le possibili garanzie offerte dalle polizze di responsabilità civile?

Nell’ambito del ramo assicurativo della responsabilità civile generale (in separata sede, per le sue peculiarità è trattato il caso dell’RC Auto)è bene innanzitutto distinguere tra garanzie di RC obbligatorie e non obbligatorie. Nella prima casistica rientrano tutte quelle polizze, in prevalenza correlate allo svolgimento di specifiche attività professionali o industriali, la cui stipula è obbligatoriamente fissata dalla legge, che può definirne oltretutto anche alcuni parametri fondamentali, come rischi da coprire o esclusioni. Le assicurazioni non obbligatorie, viceversa, sono sottoscritte liberamente, in assenza di alcun vincolo, e sono quindi normalmente regolate dalle condizioni del contratto sottoscritto da Compagnia e assicurato. 

Tra le polizze obbligatorie più note e diffuse si ricordano indubbiamente le RC professionisti che tutelano il professionista dai rischi dovuti a inadempienze, omissioni o negligenze commesse nel corso dell’esercizio delle proprie attività, secondo quanto originariamente disposto dall’articolo 5 del Dpr 137/2012 e seguenti. Di recente, diversi provvedimento normativi - la legge Gelli-Bianco n. 24 del febbraio 2017la legge annuale per il mercato e la concorrenza emanata nel successivo mese di agosto e i D.M. Giustizia del 22 settembre 2016 e 10 ottobre 2017 – hanno di fatto esteso la platea dei professionisti obbligati a stipulare l’assicurazione, definendone inoltre coperture, garanzie minime, nonché clausole di retroattività. Attualmente, rientrano quindi ad esempio tra le categorie professionali obbligate per legge all’assicurazione RC notai, commercialisti, ingegneri, architetti e avvocati. 

In questo quadro, una menzione particolare spetta poi all’RC professionale medica, che deve essere necessariamente sottoscritta da tutti i medici iscritti all’Albo. In questo caso, la polizza è dunque pensata per intervenire nei casi di medical malpractice, allo scopo di tutelare il medico che abbia causato il danno sia da eventuali richieste di risarcimento da parti di terzi sia da eventuali rivalse esercitate dalla struttura sanitaria all’interno della quale sia stato commesso l’errore. 

Tra le polizze di responsabilità civile e non obbligatorie, la più nota e diffusa (ma non certo l’unica presente sul mercato) è la cosiddetta RC del capofamiglia, il cui obiettivo è quella di tutelare l’assicurato e il suo intero nucleo familiare dalle conseguenze di eventuali danni che, per legge, sarebbero obbligati a risarcire a terzi. A dispetto del nome, peculiarità della polizza è che a essere garantito non è quindi il solo “capofamiglia” – nei fatti, la persona che sottoscrive il contratto – ma anche quanti vivono con lui/lei o collaborano con lui/lei in modo non occasionale (con un collaboratore domestico, ad esempio) nel caso in cui provochino danni fisici o materiali a seguito di fatti attinente alla vita privata o di relazione, la proprietà o la conduzione della casa in cui si abita. 

Attenzione! Proprio perché questo tipo di assicurazione si presta a coperture di svariato genere, più o meno ampie, sarà ancora più importante prestare la massima attenzione a tutta la documentazione del caso così da essere sicuri di stipulare una polizza in linea alle proprie esigenze. Molte Compagnie prevedono ad esempio che, a fronte di un sovrapprezzo, il contraente possa far includere coperture di suo specifico interesse; non solo, spesso questa tipologia di polizza può essere abbinata ad altri contratti assicurativi che offrono forme di tutela nei confronti del patrimonio del singolo o della famiglia: molte polizze prevedono ad esempio anche la copertura dei danni subìti in caso di incendio o furto presso la propria casa, indipendentemente dal fatto che il furto o l’incendio abbiamo causato danni a terze parti.

 

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