RC Auto: quali tutele e quali obblighi per le assicurazioni Responsabilità Civile Auto?

L'RCA è la copertura assicurativa più nota, ma non sempre tutti gli adempimenti che la riguardano sono chiari ad assicurati e conducenti: dalle garanzie accessorie al bonus malus, facciamo chiarezza sull'assicurazione RC Auto 

L’assicurazione RC Auto (responsabilità civile autoveicoli terrestri) è il contratto di assicurazione che garantisce il conducente e/o il proprietario del veicolo da tutti i rischi derivanti dalla circolazione stradale e, in particolare, da quello di dover risarcire terzi per eventuali danni procurati. Stipulando la polizza, il proprietario si assicura così il trasferimento del rischio alla Compagnia assicurativa che, a fronte del pagamento del premio, si farà carico degli oneri economici correlati ai danni eventualmente causati. In quest’ottica, quindi, la polizza non è solo una garanzia per chi subisce il sinistro, ma anche per chi lo provoca, nella misura in cui spesso i danni provocati possono essere molto gravosi da sostenere, economicamente, da un privato cittadino. 

Data l’elevata probabilità di incidenti su strada, in molti Paesi sussiste l’obbligatorietà di stipulare l’RC Auto. Quest’ultima è obbligatoria anche in Italia: nel nostro Paese, ai veicoli a motore è concesso circolare solo se regolarmente coperti da una polizza RC Auto; in caso contrario, il veicolo non assicurato è soggetto a sequestro e il proprietario alle sanzioni previste dal Codice della strada. Parimenti, le imprese d’assicurazione sono obbligate a prestare l’assicurazione RC Auto: le Compagnie non possono cioè rifiutarsi di dare fornire tutela assicurativa a chi la richiede e intende pagare il premio corrispondente. 

Attenzione! L’RC Auto di per sé non tutela il proprietario del veicolo da furti, incendi o, ad esempio, atti vandalici: queste forme di copertura rientrano infatti tra le cosiddette garanzie accessorie, vale a dire coperture non obbligatorie che è comunque possibile aggiungere al momento della sottoscrizione per tutelare il veicolo da danneggiamenti o altri danni subiti da terzi o agenti esterni. 

 

I soggetti coinvolti nel contratto di assicurazione RCA

Una domanda piuttosto ricorrente in materia di RC Auto è se sia possibile o meno stipulare un’assicurazione a proprio nome anche se il veicolo è di proprietà di qualcun altro. La risposta è negativa proprio perché non è detto che contraente e assicurato coincidano effettivamente tra loro; è invece vero, d’altra parte, che l’assicurato coincide sempre in questo caso con il proprietario del veicolo. Ulteriormente diverso poi il caso del conducente, vale a dire di colui che a tutti gli effetti guida il veicolo su strada, il quale può di fatto anche non coincidere con il proprietario del veicolo

Un’ultima figura da chiarire è infine quella del terzo danneggiato. Viene infatti così definito il soggetto che subisce danno in caso di sinistro stradale e che ha quindi diritto all’eventuale risarcimento. Non è invece considerato terzo e non ha pertanto diritto al risarcimento il conducente responsabile del sinistro e, nel caso di danni alle cose, il proprietario del veicolo. 

 

Entità del premio e durata della copertura

Il premio di assicurazione è normalmente determinato dalle imprese, nel rispetto delle norme comunitarie: il risultato è un’onerosità che può variare significativamente da Compagnia a Compagnia, oltre che in funzione di vari parametri correlati a sottoscrittore e veicolo di riferimento. Solitamente, il premio è infatti frutto sia di dati statici sia di fattori di personalizzazione: incidono ad esempio sula sua entità anche la potenza del veicolo e il tipo di alimentazione, l’anno di immatricolazione e la provincia, nonché alcune informazioni personali sull’assicurato, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a età, modalità di utilizzo del veicolo assicurato e, in alcuni casi, condotta di guida. 

A questo proposito occorre infatti fare un’importante precisazione. Le assicurazioni RC Auto non sono tutte uguali! In particolare, per legge, i contratti riguardanti autovetture, ciclomotori e motocicli – per categorie diverse è invece possibile applicare differenti soluzioni – devono essere stipulati in base a una di queste due formule (o a eventuali formule miste tra le due tipologie): 

  1. Fomula bonus malus, che prevede a ogni scadenza del contratto la variazione del premio applicato al momento della stipula o del rinnovo sulla base del verificarsi (o meno) di sinistri in un determinato periodo di tempo;
     
  2. Formula a clausole di franchigia, che prevede in ogni caso un contributo da parte dell’assicurato nel momento in cui si renda necessario risarcire un danno. 

Questo, semplificando, vuol dire quindi che, normalmente, più il guidatore è virtuoso più la polizza tende a diminuire: più bassa è infatti la classe di merito che gli viene attribuita minore è l’entità del premio da corrispondere. 

La polizza RC Auto ha solitamente una durata annuale, che decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui si è pagato il premio (la scadenza è specificata nel certificato di assicurazione). Delle eccezioni sono comunque possibili, come nel caso delle assicurazioni provvisorie su veicoli di prova o con targa provvisoria. Cosa succede quindi al momento della scadenza della polizza? Premessa indispensabile ha farsi è che la normativa italiana ha ormai da tempo abolito (e cioè vale anche per le garanzie accessorie) il tacito rinnovo. Il contratto esaurisce quindi di norma tutti i suoi effetti con la scadenza annuale, ma con una particolarità, vale a dire il cosiddetto periodo di tolleranza, nel corso del quale la Compagnia è comunque tenuta a garantire la copertura. Nel corso di questo periodo di tempo, l’assicurato ha nel concreto la possibilità di valutare tutte le offerte presenti sul mercato e decidere quindi se mantenere o cambiare Compagnia.

Attenzione! Nel caso in cui decida di cambiare Compagnia, l’assicurato non ha in questo caso alcun obbligo di preavviso. Viceversa, l’impresa assicurativa è sempre tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. 

 

Addio al contrassegno! 

Fino a qualche anno fa, l’effettiva sottoscrizione di una polizza RC Auto era mostrata dall’assicurato a mezzo di un apposito contrassegno da esporre in posizione visibili sul veicolo, normalmente sul parabrezza. Il contrassegno recava alcune informazioni di base – quali Compagnia di riferimento, targa del veicolo, periodo di assicurazione – e si poneva lo scopo sia di agevolare sia controlli da parte delle autorità competenti sia eventuali terzi danneggiati. In conseguenza di un inevitabile processo di dematerializzazione e digitalizzazione, a partire dall’ottobre 2015, così come previsto dal decreto ministeriale 110/2013, l’obbligatorietà di esposizione è però venuta meno e, per dimostrare di essere regolarmente coperti da un’assicurazione RC Auto, è diventato sufficiente esibire il certificato di assicurazione (recente dati identificativi di Compagnia e assicurato, numero di polizza e periodo di validità, targa e tipologia di veicolo assicurato), mettendolo a disposizione delle Autorità in caso di accertamenti o di un eventuale controparte nell’eventualità di un sinistro. 

Attenzione! Dall’1 settembre 2016 è comunque per legge consentito gli automobilisti esibire alle autorità il certificato di assicurazione in formato digitale (ad esempio tramite smartphone) o comunque in copia stampata diversa dall’originale. 

 

 

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