L'ABC della previdenza: i commercianti

Quale pensione per i lavoratori autonomi (non iscritti ad alcun Albo)? Dalla misura della contribuzione obbligatoria alla decorrenza dei trattamenti previdenziali, l'ABC della previdenza di base per i commercianti


CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

Il sistema pensionistico dei commercianti è finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato al reddito d’impresa dichiarato dai fini IRPEF. La base imponibile sulla quale devono essere calcolati i contributi è costituita dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto di un minimale e di un massimale.

 

Aliquota contributiva

L’aliquota contributiva per il 2024 è pari al 24,48%, con l’eccezione dei familiari collaboratori di età fino ai 21 anni che pagano invece il 24,18%. 

Nel dettaglio, per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, all’aliquota contributiva di base del 24% deve essere sommato lo 0,48% a titolo di aliquota aggiuntiva e destinato ad alimentare l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di 0,62 euro mensili.

Attenzione! L’aliquota è elevata di un punto (25,48%) per la quota di reddito d’impresa eccedente il cosiddetto “tetto” pensionabile dei lavoratori dipendenti, pari a 55.008 euro per il 2024. 


Minimale e massimale

Il minimale di reddito è fissato in base alla retribuzione minima da assoggettare a contributi che le disposizioni vigenti fissano annualmente per i dipendenti del settore. Per il 2024, il minimale di reddito risulta pari a 18.415 euro. Il contributo minimo è dunque pari a 4.515,43 euro (24,48% di 18.415 più 7,44 euro per il fondo maternità), ridotto a 4.460,19 per i collaboratori di età inferiore rispetto ai 21 anni. 

La legge prevede inoltre un massimale imponibile di reddito d’impresa - oltre il quale non è dovuta la contribuzione previdenziale - stabilito in misura pari al “tetto” di retribuzione pensionabile previsto per i lavoratori dipendenti, maggiorato di 2/3. Il massimale di reddito annuo 2024 è pari a 91.680 euro, ricavato dalla prima fascia del cosiddetto tetto di retribuzione pensionabile (55.008 euro) maggiorato di due terzi. 

La contribuzione 2024

    La contribuzione 2024 per i commercianti

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 che si iscrivono a far data dall'1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie - un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Tale massimale, fissato in lire 132 milioni per l’anno 1996, viene rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (il limite relativo al 2024 è di 119.650 euro).

 

 

TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi. 

 

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia viene riconosciuta qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: compimento dell'età pensionabile; raggiungimento di determinati requisiti contributivi; cessazione del rapporto di lavoro dipendente. 

Spetta all'età di 67 anni mesi sia per gli uomini sia per le donne (il limite di età delle donne è parificato a quello degli uomini a partire dal 2018). I suddetti requisiti anagrafici, a far tempo dall'1 gennaio 2013, viene adeguato alla cosiddetta speranze di vita (sulla base dei dati forniti dall’ISTAT), con una periodicità dapprima triennale e divenuta biennale dal 2019.

 

L'evoluzione dell'età pensionabile nel tempo
                  Evoluzione età pensionabile 2024


Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione. Al fine di tutelare posizioni precedenti al 1993 (riforma Amato) è stabilito che si continuino ad applicare i precedenti requisiti (minimo di 15 anni) per i seguenti soggetti:

  • lavoratori che abbiano maturato 15 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1992;
     
  • lavoratori che al 31 dicembre 1992 risultino ammessi alla prosecuzione volontaria. Non è richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.

 

La pensione di vecchiaia contributiva

Per i lavoratori che hanno iniziato l'attività dall’1 gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva, anche all’estero, al 31 dicembre 1995), la pensione di vecchiaia, dall’1 gennaio 2012, richiede gli stessi requisiti di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31 dicembre 1995: 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva.

È inoltre possibile ottenere la pensione di vecchiaia contributiva all’età di 71 anni sia per le donne che per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, volontaria e da riscatto (non valgono i contributi figurativi). Viene richiesta la cessazione del lavoro dipendente. 

Condizione

Affinché venga riconosciuta la pensione a coloro che hanno contribuzione solo a partire dal 1° gennaio 1996 è necessario che il valore minimo della pensione scende da 1,5 volte l’assegno sociale, come era fino al 2023, a 1 volta l’assegno sociale, pari per il 2024 a 534,4 euro lordi mensili.

Attenzione! A differenza dei dipendenti cui si richiede la cessazione del lavoro subordinato, ai lavoratori autonomi non si richiede la cessione dell’attività o dagli eventuali elenchi professionali. 

 

La pensione anticipata (ex pensione di anzianità)

La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che si può ottenere in anticipo rispetto all’età prevista per la vecchiaia, da cui il nome. 

Dall’1 gennaio 2012 per la pensione anticipata è richiesta un’anzianità contributiva pari a 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di 4 mesi per l’anno 2013, di un mese nel 2014 e di ulteriori 4 mesi dal 2016 secondo la parametrazione periodica agli andamenti demografici. Nella tabella che segue sono dunque riepilogati gli adeguamenti alla cosiddetta speranza di vita dal 2012 - anno della loro introduzione con la legge Monti-Fornero – fino al 2020.

Attenzione! Proprio nel 2019 sarebbero dovuti ulteriormente aumentare i requisiti contributivi minimi sia per gli uomini sia per le donne: per i primi da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e 3 mesi e per le seconde da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e 3 mesi. 

I requisiti richiesti per la pensione anticipata 
 requisiti richiesti pensione anticipata 2024                  

Il decreto legge del 28 gennaio 2019, n.4 è tuttavia intervenuto sul tema dell'indicizzazione dell'anzianità contributiva rispetto all’aspettativa di vita, bloccandola a 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (un anno in meno per le donne): come recita il testo del decreto legge, il "blocco" è sperimentale e dunque in vigore dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026. Viene comunque introdotto un differimento della decorrenza di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici (la cosiddetta “finestra mobile”). Secondo le tabelle di riferimento rilasciate dal MEF nel dicembre 2023, i requisiti rimarranno bloccati fino al 2028 compreso.

Attenzione! Per i lavoratori iscritti al sistema pensionistico pubblico a partire dal 1/1/1996 (cioè i lavoratori interamente assoggettati al regime contributivo non avendo maturato prima di quella data contribuzione neppure all’estero), è previsto un ulteriore canale di accesso al pensionamento anticipato. Possono infatti accedere con un’età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, fino a un massimo di 3 anni, dunque 64 anni per il 2023, se in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non sono considerati utili i contributi figurativi) e un importo minimo di pensione variabile in base allo status del lavoratore:

  • Uomo/Donna priva di figli: 3 volte l’assegno sociale (nel 2024 1.603 euro lordi mensili);
  • Donna con 1 figlio: 2,8 volte l’assegno sociale (nel 2024 1.496 euro lordi mensili) stesso valore del 2023;
  • Donna con 2 o più figli: 2,6 volte l’assegno sociale (nel 2024 1.389 euro lordi mensili) valore inferiore al 2023.

Quest’ultima forma di pensionamento, dal 2024 prevede una finestra di differimento trimestrale a partire dal momento del raggiungimento dei requisiti, e, dalla decorrenza della pensione e fino alla maturazione dell’età di vecchiaia (da 64 a 67 anni), non potrà avere un valore superiore a 5 volte il trattamento minimo (nel 2024 circa 2.990 euro mensili), dopodiché, raggiunta l’età per la pensione di vecchiaia, l’assegno tornerà al valore pieno. 


Opzione Donna

La legge n. 213/2023 ha modificato i requisiti di accesso ad Opzione Donna, precedentemente corrispondenti a almeno 35 anni di contributi e almeno 60 anni di età oltre al possesso di almeno un requisito soggettivo tra quelli previsti dalla normativa.

A partire dal 1° gennaio 2024, il diritto a Opzione Donna è concesso alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di 61 anni, ridotta di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74%;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, Mimit (articolo 1, comma 852, legge n. 296/2006). Per queste lavoratrici la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli, portando l’età da possedere entro la fine del 2023 a 58 anni.

Le lavoratrici possono ottenere il trattamento di anzianità con 35 anni di contribuzione e 59 anni di età, ma  con  una  penalizzazione consistente nella liquidazione  della  pensione con il sistema completamente contributivo (la cosiddetta “opzione donna”). Tale possibilità è limitata alle pensioni con requisiti maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

Con la circolare 11/2019, l’INPS ricorda che per raggiungere il requisito dei 35 anni di contribuzione non concorrono i contributi accreditati per malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Non solo, la circolare 11/2019 specifica inoltre che alle lavoratrici madri che accedono al pensionamento tramite opzione donna non si applicano le agevolazioni previste dalla Legge Dini (articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995). In sostanza, per le pensioni contributive non sono riconosciuti i contributi figurativi relativi ai periodi di assenza dal lavoro per motivi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età o di assistenza al coniuge e al genitore, oltre a non essere riconosciuto l’anticipo di quattro mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di un anno. La circolare 6/2020 ha specificato che le lavoratrici che presentano domanda per opzione donna, dal momento che la misura comporta la conversione al metodo di calcolo contributivo, possono presentare, contestualmente, domanda di riscatto agevolato della durata legale del corso di studi universitari.

Nel caso del lavoro dipendente, la pensione decorre in ogni caso 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti che diventano 18 mesi per le lavoratrici che hanno maturato contribuzione anche nella gestione artigiani e commercianti.  

 

Quota 103 o Pensione Anticipata Flessibile

Si tratta di un’opzione introdotta dalla legge n. 197/2022 che ha modificato il decreto legge 4/2019 e che consente di accedere alla pensione con 62 anni di età e 41 di contributi; la misura ha carattere sperimentale e la sua validità si estende pertanto a tutti i lavoratori (dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata INPS) che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2024. 

Attenzione! Per esercitare questa possibilità, è necessario possedere contemporaneamente entrambi i requisiti minimi. A proposito del requisito contributivo, occorre inoltre si ritiene valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell’assicurativo, fermo restando – così come precisato anche dalla circolare INPS 11/2019 -  il possesso di almeno 35 anni di contribuzione effettiva, al netto di periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Per raggiungere il requisito contributivo, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di pensione a carico di una delle stesse, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, ad esclusione dei contributi maturati presso le casse professionali per i quali è possibile ricorrere alla ricongiunzione onerosa.

La domanda può essere presentata una volta maturati i requisiti (anche nel 2024, se raggiunti entro il 31 dicembre dell’anno precedente), mentre la prestazione decorre 7 mesi dopo la maturazione del diritto per effetto della finestra trimestrale prevista. Per il personale del comparto Scuola ed AFAM la decorrenza rimane, invece, fissata dall’anno scolastico successivo alla domanda di collocamento a riposo, ricordando che coloro che abbiano maturato i requisiti entro il 31.12.2023 possono presentare domanda entro il 28.02.2024. Per quanto riguarda la misura della pensione, va precisato che l’importo non subisce nel calcolo alcuna penalizzazione, pur verosimilmente meno generoso di quello di un’ipotetica pensione anticipata per effetto sia del minor numero di anni di contribuzione sia di un coefficiente di trasformazione più basso. Va però tenuto conto che il trattamento di pensione anticipata flessibile viene riconosciuto per un valore lordo mensile massimo dell’assegno di pensione non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui il diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, decreto legge n. 201/2011 (67 anni di età per entrambi i sessi fino al 2026 per l’accesso alla pensione di vecchiaia). Inoltre, la Legge di Bilancio 2024, ha modificato il metodo di calcolo relativo alla pensione Quota 103, prevedendo l’obbligatoria conversione al metodo di calcolo contributivo, solitamente più svantaggioso rispetto al metodo di calcolo misto. 

Attenzione! Chi andrà in pensione con Quota 103 non potrà percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente, 67 anni): all’assoluto divieto di cumulo durante il periodo di anticipo – pena la sospensione della pensione stessa – è comunque prevista una deroga per il lavoro autonomo occasionale entro il limite annuale di 5.000 euro lordi annui. Chi richiede la pensione in Quota 103 debba dichiarare l’assenza o meno di redditi incumulabili, mediante la presentazione del modello AP140 in fase di domanda di pensione. 

Si ricorda anche che per coloro che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2024, l’accesso è consentito anche negli anni successivi, ferma restando la possibilità di accedere anche alle pensioni Quota 100, Quota 102 e 103 versione 2023 per chi ne aveva maturato i requisiti entro, rispettivamente, il 2021, il 2022 e il 2023.

 

Lavori usuranti

Il lavoratore che svolge attività usuranti per almeno la metà della vita lavorativa o per 7 anni negli ultimi 10 beneficia di una particolare normativa, come specificato da INPS con la circolare 90/2017. Dall’1 gennaio 2012, i lavoratori interessati - in possesso di un’anzianità contributiva minima di 35 anni e di una determinata età anagrafica minima - possono accedere al trattamento pensionistico attraverso il cosiddetto “sistema delle quote”, date dalla somma dell'età anagrafica e dell’anzianità maturata. I requisiti sono riepilogati nella tabella che segue, nella quale sono indicati anche i requisiti richiesti ai lavoratori notturni che prestano la loro attività a turni per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno inferiore a 78. 

I requisiti richiesti a partire dal 2016 restano “congelati” sino a tutto il 2026 in quanto nei loro confronti non trova applicazione né l’adeguamento demografico alla speranza di vita né il posticipo della decorrenza, fissata per gli autonomi, al 18° mese successivo a quello di maturazione dei requisiti (la cosiddetta finestra mobile).

Lavori usuranti 2021                                       

 

Lavoratori precoci

La Legge di Bilancio 2017 ha riconosciuto la necessità di un intervento in favore delle categorie di lavoratori cosiddette precoci che si trovano in condizione di particolare disagio lavorativo e/o economico. Sono definiti precoci i lavoratori che possono vantare almeno un anno (12 mesi, anche non continuativi) di contribuzione, riferiti a periodi di lavoro effettivo, precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età.

Questi lavoratori, dall’1 gennaio 2017, possono ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione (in luogo dei richiesti 42 anni e 10 mesi, o 41 anni e 10 mesi, le donne), a condizione che si trovino in almeno uno dei seguenti profili di tutela:

a) assistano in qualità di caregiveral momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (Legge n..104/1992) o parente o affine di 2° grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto 70 anni o sono anch'essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti;

b) presentino una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o pari al 74%.

L’anticipo, in effetti, è di 22 mesi per gli uomini e di soli 10 mesi per le donne. Inoltre, dall’1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, in base al DL 4/2019 il requisito di 41 anni non è più soggetto all’adeguamento demografico del requisito contributivo alla variazione della speranza di vita, ma è assoggettato alla cosiddetta “finestra mobile” di 3 mesi: tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione deve passare un periodo di 3 mesi.

 

TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ

Sono previste due distinte prestazioni: l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità.

 

Assegno d'invalidità

Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di 1/3, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

L’assegno ha carattere temporaneo: viene infatti accordato solo per un triennio, suscettibile di riconferma sempre che il soggetto risulti ancora invalido. Alla scadenza del triennio, per ottenerne la conferma il titolare di assegno è tenuto a presentare apposita domanda. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno è confermato automaticamente e cioè indipendentemente dalla domanda dell’interessato. Al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia, sempre che ricorrano i relativi requisiti di contribuzione, l'assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia.

L’assegno d’invalidità è ridotto proporzionalmente all’entità dei redditi, conseguiti per attività lavorativa. In altri termini, all’invalido che continua a svolgere attività lavorativa e realizza una somma superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, l’assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito supera invece 5 volte l’ammontare annuo del minimo, la riduzione sale al 50%.

Invalidi e regimi di cumulo
  Invalidi e cumulo artigiani 2021

* Si tratta di reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa

Il trattamento minimo annuo INPS del 2024 è pari a 7.781,93 euro annui, vale a dire 598,61 euro mensili.

 

Pensione d’inabilità

Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, l'assicurato che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La pensione di inabilità è costituita dal trattamento effettivamente maturato sulla base della contribuzione versata, maggiorato di una quota pari a quella che l’inabile avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare sino all’età di 55 (le donne) o 60 anni (gli uomini). L’anzianità contributiva da considerare non può comunque superare i 40 anni.

Requisito contributivo
Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di contribuzione: almeno 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.

 

La pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 15 anni di contribuzione, ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli:100%; un genitore: 15 %; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all’intero ammontare della rendita della quale risultava titolare, o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto.

Se il superstite possiede redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: al 75%, in presenza di redditi imponibili IRPEF (escluso quello della casa di abitazione) d’importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; al 60%, in presenza di redditi (escluso quello della casa di abitazione) d’importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; al 50%, in presenza di redditi imponibili Irpef d’importo annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.

Il trattamento minimo annuo INPS del 2024 è pari a 7.781,93 euro annui, vale a dire 598,61 euro mensili.

Cumulo reddito pensione ai superstiti 2024
 

In ogni caso, il trattamento pensionistico che deriva dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può essere inferiore a quello che spetterebbe al pensionato se il reddito fosse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti a quella in cui si colloca il reddito posseduto (cd. salvaguardia), come chiarito dalla circolare Inps n. 108/2023 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022

Decorrenza e misura della pensione 

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti per il diritto. La pensione anticipata (e di anzianità) decorrono, dal 2019, tre mesi dopo il compimento dei requisiti, con la cosiddetta “finestra mobile”. L’assegno di invalidità e la pensione di inabilità decorrono dal mese successivo a quello della relativa domanda.  La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

 

Misura della pensione

Il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995:

  • per chi ha almeno 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è misto, e cioè “retributivo”, per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011, e “contributivo” per i periodi di attività successivi all'1 gennaio 2012;
     
  • per chi ha meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è misto, e cioè “retributivo”, per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e “contributivo” per i periodi di attività successivi all'1 gennaio 1996;
     
  • per coloro che si sono iscritti, dall'1 gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) , si applica invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore della contribuzione versata nell’arco dell’intera vita lavorativa.
     

Criteri di calcolo della pensione

Criteri di calcolo della pensione

Attenzione! La Legge n. 190/2014 (art. 1, commi 707-709) ha stabilito che per i soggetti con più di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, l’INPS effettuerà il doppio calcolo su ogni pensione liquidata dal 2012 con i seguenti criteri:

  • primo calcolo: applicando i criteri previsti dalla riforma Fornero, determinando l’importo con il retributivo per i versamenti maturati al 31 dicembre 2011 e con il contributivo per quelli maturati dall'1 gennaio 2012;
  • secondo calcolo: applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate (sia antecedenti il 31 dicembre 2011, sia successivi) anche oltre i 40 anni complessivi di contribuzione.

Dal confronto dei due calcoli quello che sarà di minore importo verrà posto in pagamento. Restano escluse dal doppio calcolo le pensioni di inabilità.



Calcolo retributivo (reddituale)

La misura della pensione nel sistema retributivo è data dalla somma di due distinte quote (A + B). La prima (A) corrispondente all’importo relativo all’anzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all’anzianità contributiva acquisita dall'1 gennaio 1993 in poi. Per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 2012 si fa invece riferimento al sistema contributivo puro (quota C). La base pensionabile è costituita dalla media annua dei redditi assoggettati a contribuzione dei 10 anni che precedono la decorrenza, per la quota A e dalla media annua degli ultimi 15 anni per la quota B. I redditi utilizzati sono rivalutati tenendo conto dell’inflazione.

L’ammontare del trattamento è pari al 2% del reddito pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni si ha diritto, quindi, al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino all’80% con 40 anni, massima anzianità presa in considerazione.

Sulla quota di reddito annuo eccedente il cosiddetto “tetto pensionabile” (52.190 euro per il 2023), rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat (costo vita), l’aliquota di rendimento per la Quota A si riduce come segue:

  • all’1,5% per la fascia eccedente il 33%; 
  • all’1,25% per la fascia compresa tra il 33% e il 66%; 
  • all’1%, infine, per l’ulteriore fascia di reddito annuo pensionabile eccedente il 66%. 

L’aliquota di rendimento da applicare al reddito pensionabile utilizzato per la quota “B”, è invece determinata come segue:

  • 1,6%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 33% del “tetto”; 
  • 1,35%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il “tetto”;
  • 1,10%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 66% e il massimale contributivo pensionabile. 


Aliquote di rendimento pensioni 2024

Aliquote di rendimento 2024 commercianti

* Da utilizzare per il calcolo della quota A, ossia in riferimento alla contribuzione versata a tutto il 31 dicembre 1992.** Da utilizzare per il calcolo della quota B, ossia in riferimento alla contribuzione versata nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1993 e il 31 dicembre 2011 (invece la quota di pensione relativa al periodo compreso tra l'1 gennaio 2012 e la data di decorrenza della pensione è calcolata con il metodo contributivo).

 

L’integrazione al minimo

Quando l'importo della pensione, calcolato con il criterio retributivo sulla base della contribuzione effettivamente versata risulta inferiore a una certa cifra (il minimo stabilito dalla legge) si procede alla cosiddetta integrazione, che rappresenta quindi la differenza, a carico dello Stato, tra la quota effettivamente maturata e la soglia stabilita.

Le condizioni da rispettare affinché scatti l'integrazione sono due: chi richiede la pensione non deve avere altri redditi assoggettati a IRPEF di importo superiore a 2 volte il trattamento minimo; il reddito complessivo della coppia (pensionato e relativo coniuge) non deve superare l'importo annuo di 4 volte il minimo.

L’importo nel 2024 è pari a 598,61 euro/mese.

 

Calcolo contributivo

Il sistema contributivo funziona ad accumulo. Il lavoratore provvede, con il concorso dell'azienda, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio. Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del Pil (il prodotto interno lordo) e all'inflazione.

Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l’aumentare dell’età. Con riferimento al 2023, ad esempio, il coefficiente è pari al 4,615%, per chi chiede la rendita a 60 anni, sale al 5,352% per chi resiste fino a 65 anni e al 6,395% se si decide di arrivare fino a 70 anni. A partire dal 2019, i coefficienti di trasformazione sono rivisti ogni due anni - in precedenza lo erano ogni 3 - sulla base della evoluzione degli andamenti demografici (speranza di vita). 

Per le pensioni liquidate a soggetti di età inferiore a 57 anni (pensione di inabilità e pensione ai superstiti) si applica il coefficiente di trasformazione previsto per coloro che hanno compiuto i 57 anni.               
        Coefficienti di trasformazione dal 2021

Attenzione! Per le pensioni liquidate sulla base del criterio contributivo, le disposizioni sull'integrazione al minimo non trovano applicazione.

 

La rivalutazione delle pensioni

La perequazione delle pensioni è la rivalutazione annuale degli importi dei trattamenti pensionistici per adeguarli al costo della vita. Si applica a tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive; trova applicazione per le pensioni dirette e ai superstiti (pensione di reversibilità e pensione indiretta), indipendentemente che siano integrate al trattamento minimo. L’applicazione della perequazione avviene al 1° gennaio di ogni anno sulla base degli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall’Istat.

Il decreto ministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2024 è pari a 8,1% dal 1° gennaio 2024.

La rivalutazione dipenderà dalle fasce di reddito:

100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo;

85% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo;

53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo;

47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo;

37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo;

32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo.

Il trattamento minimo di riferimento in pagamento dal primo gennaio 2024 è pari a 598,61 euro.

 

Regime del cumulo

Il cumulo pensione-reddito da lavoro è ormai un problema che riguarda esclusivamente i beneficiari della pensione di invalidità. I titolari della vecchiaia, infatti, da tempo possono svolgere sia attività di lavoro dipendente che da autonomo, senza subire alcuna riduzione della pensione. Lo stesso vale per i titolari dei trattamenti anticipati/anzianità a partire dal 2009.

La mappa del cumulo 2021

* La trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito da lavoro

*Per il 2024, la misura del trattamento minimo è pari a 598,61 euro

Attenzione! Chi andrà in pensione con Quota 103 (pensione anticipata flessibile) o Quota 102 o Quota 100 non potrà percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente, 67 anni): all’assoluto divieto di cumulo durante il periodo di anticipo – pena la sospensione della pensione stessa – è comunque prevista una deroga per il lavoro autonomo occasionale entro il limite annuale di 5.000 euro lordi annuiCosì come chiarito da INPS con il messaggio 54/2020, chi richiede la pensione in Quota 100, Quota 102 o Quota 103 devono dichiarare l’assenza o meno di redditi incumulabili, mediante la presentazione del modello AP140 in fase di domanda di pensione. Coloro che sono già titolari di pensione in Quota 100, Quota 102 o Quota 103 devono, invece, presentare il modello AP139 per dichiarare a preventivo o a consuntivo la percezione di redditi cumulabili o incumulabili con la pensione in Quota 100,  Quota 102 o Quota 103. 

 


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