L'ABC della previdenza: i giornalisti dipendenti

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021, dall'1 luglio 2022 la gestione sostitutiva dell'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) è passata all'INPS. Contribuzione e trattamenti: tutte le info utili ai giornalisti dipendenti 

A partire dall'1 luglio 2022, i giornalisti iscritti alla Gestione sostitutiva dell’A.G.O. dell’INPGI (giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica) sono passati all’INPS. Con evidenza contabile separata, presso l’INPS sono stati dunque "arruolati" anche i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti, già iscritti presso l’INPGI.

Per chi già percepiva una pensione o per chi l'ha maturata entro giugno 2022 non è cambiato nulla perché si applicano le regole INPGI, mentre le pensioni corrisposte dall'1 luglio 2022 saranno determinate, nel rispetto del principio del pro rata, secondo le regole valide per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’INPS. Il che significa che l’importo del trattamento sarà determinato dalla somma delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI (per approfondimenti si rimanda alla scheda riportata di seguito) e della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dall'1 luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel FPLD.

A decorrere dall'1 gennaio 2024 il trasferimento entrerà pienamente a regime coinvolgendo anche le prestazioni non previdenziali, come i trattamenti di disoccupazione e di Cassa Integrazione Guadagni che saranno, nel frattempo, erogati dall’INPS ma secondo le regole INPGI. L’INPGI continuerà, invece, la propria attività con riguardo alla Gestione Separata per i giornalisti che svolgono lavoro autonomo.


Le modifiche al Regolamento INPGI approvate a settembre 2016 dal CdA dell’ente, il 4 maggio 2017 hanno ricevuto l’ultimo benestare dei Ministeri vigilanti (Lavoro e Economia). Pertanto, per i giornalisti dipendenti sono oggi valide le regole INPS e le misure sancite dalla riforma Monti-Fornero, con alcune modifiche ed eccezioni riguardanti le sole pensioni di categoria. 

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

Il sistema pensionistico dei giornalisti dipendenti, iscritti all’INPGI, è finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato alla retribuzione erogata.

L’attuale aliquota contributiva destinata al fondo pensioni è pari al 33%, così suddivisa: 23,81% a carico azienda e 9,19% a carico del lavoratore. Sulla quota di retribuzione annua d’importo eccedente una determinata somma - per il 2024 pari a 55.008 euro - è prevista un’aliquota maggiorata di un punto a completo carico del dipendente, che versa quindi il 10,19%.

Contribuzione pensionistica obbligatoriaContribuzione pensionistica obbligatoria 2024
* Valore mensile di 55.008 euro annui

Per i soli giornalisti privi di anzianità contributiva pregressa che si iscrivano all’Istituto a far data dall’1 gennaio 2017, è adottato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (art. 2, comma 18, legge n. 335/1995). Tale massimale annuo per l’anno 2024 risulta pari a 119.650 euro.

 


I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alla condizione che l'assicurato sia in possesso di determinati requisiti contributivi e assicurativi.


La pensione di vecchiaia

Spetta all'età di 67 anni sia per gli uomini sia per le donne:

  • con almeno 15 anni di contribuzione se l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 era uguale o superiore a 15 anni;
     
  • con almeno 20 anni di contribuzione in caso contrario. 

Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto utile il periodo di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria INPS, o in forme sostitutive, esclusive o esonerative e nella Gestione Previdenziale Separata, costituita in favore dei giornalisti che svolgono attività autonoma di libera professione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia

Dal 2019 il suddetto requisito anagrafico viene adeguato alla speranza di vita. L’applicazione di eventuali successivi adeguamenti alla speranza di vita viene comunque valutata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI.

Attenzione alle deroghe! Possono accedere alla pensione di vecchiaia con le regole previste prima della riforma anche successivamente all'1 gennaio 2017, tutti coloro i quali:

a) hanno già maturato requisiti previsti dalla disciplina in vigore al 31 dicembre 2016 e cioè:

  • per gli uomini --- > 65 anni d’età (nati entro il 1951) con almeno 20 anni di contribuzione;
     
  • per le donne - pensione intera --- > 62 anni (nate entro il 1954) con almeno 20 anni di contribuzione;
     
  • per le donne - pensione con abbattimenti  --- > 60 anni d’età (nate entro il 1956) con almeno 20 anni di contribuzione. Al calcolo della pensione sarà applicato un abbattimento permanente legato all’anticipo rispetto ai requisiti di età previgenti (dal 2,38% al 10%).

b) sono rientrati nelle clausole di salvaguardia previste nella tabella sottostante:

Deroghe giornalisti 2023



La pensione di anzianità

La pensione di anzianità è il trattamento previdenziale che si può ottenere in anticipo rispetto all’età prevista per la vecchiaia.  Dall’1 gennaio 2019, è possibile accedervi con almeno 40 anni e 5 mesi di contribuzione e almeno 62 anni e 5 mesi di età. 

Attenzione! Potranno continuare ad accedere, in qualsiasi momento, alla pensione di anzianità con le vecchie regole tutti coloro i quali abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e cioè:

  • 62 anni d’età con almeno 35 anni di contribuzione;
     
  • almeno 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età;
     
  • 57 anni d’età con almeno 35 anni di contribuzione, con degli abbattimenti permanenti sul calcolo dal 4,76% al 20%.
     

I predetti requisiti contributivi possono essere perfezionati anche attraverso il cumulo della contribuzione INPS/INPGI.

Attenzione! Gli iscritti all'INPGI possono dunque eventualmente ottenere la pensione di anzianità anche con i precedenti requisiti (35 anni di  contribuzione e  57 anni di età). In tal caso, l’ammontare della pensione viene però ridotto stabilmente di una percentuale, in relazione agli anni di anticipazione rispetto agli anni mancanti alle età sopra indicate. Gli abbattimenti saranno i seguenti: 4,76% per 1 anno; 9,09% per 2 anni; 13,04% per 3; 16,67% per 4; 20% per 5 anni.

Anni di anticipo e relativa percentuale di abbattimento

 Il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
 

Prepensionamento

Il provvedimento stabilisce il requisito di anzianità contributiva Inpgi pari a 25 anni e 5 mesi dall’1 gennaio 2019, al posto dei precedenti 18, ed estende anche alla categoria l’applicazione del meccanismo di adeguamento del requisito all’aspettativa di vita, secondo i criteri generali vigenti. Possono accedere al trattamento di pensione i giornalisti professionisti dipendenti di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale purché non già titolari di pensione diretta a carico di altro Ente previdenziale. La pensione decorre dall’1 giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

I giornalisti posti in CIGS e in possesso dei requisiti, qualora rientrino nel numero dei casi previsti dai decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono esercitare la facoltà di accedere al prepensionamento. Le dimissioni devono avvenire entro 60 giorni dal collocamento in CIGS. L’interessato ha ulteriori 60 giorni di tempo per dimettersi dalla data di emanazione del decreto ministeriale qualora lo stesso avvenga in periodi successivi al collocamento in CIGS. Nel caso in cui l’interessato sia stato posto in CIGS ma non abbia raggiunto uno dei requisiti richiesti per il prepensionamento, il termine di 60 giorni, permanendo la CIGS, decorre dalla data del raggiungimento del requisito mancante ovvero, anche in tale ipotesi, i 60 giorni potranno decorrere dall'emanazione del decreto, se successivo.

L’Istituto non può procedere all’effettiva liquidazione del trattamento pensionistico in mancanza del decreto ministeriale. Nulla vieta agli interessati, che rientrino nel contingente numerico previsto, di presentare comunque la domanda di prepensionamento, ma la stessa potrà essere presa in esame soltanto nel momento in cui sia avvenuta l’emanazione del decreto ministeriale relativo alla tranche di appartenenza in cui rientra l’interessato e il datore di lavoro abbia presentato una dichiarazione da allegare alla domanda da cui risulti l'unità aziendale di appartenenza del giornalista, il numero e la data di emanazione del decreto ministeriale, la data collocamento in CIGS e la data delle dimissioni.

Lo scivolo contributivo è riconosciuto fino a 5 anni di contributi figurativi, nei limiti di un massimo di 30 anni di contributi. Qualora il giornalista, sia uomo che donna, abbia superato i 62 anni di età, lo scivolo contributivo non potrà essere superiore alla differenza tra il limite di 67 anni (requisito pensione di vecchiaia) e l'età anagrafica raggiunta dal richiedente.

A seguito del passaggio nella gestione INPS, le domande di prepensionamento si presentano telematicamente tramite il sito INPS, direttamente o per il tramite di un CAF, nel servizio “Prestazioni pensionistiche - Domande”, attivando il successivo sottomenu “Nuova Prestazione Pensionistica” e scegliere la tipologia di prepensionamento editoria dedicata (art. 37, legge 416/1981, lettera b o lettera a). 

 

La pensione di invalidità

Il  giornalista ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi età, quando:

a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica;

b) risultino versati in suo favore almeno 15 anni (180 contributi mensili), ovvero non meno di 5 anni (60 contributi mensili)  dei quali almeno uno (12 contributi mensili) nel quinquennio precedente la domanda di pensione;

c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale dipendente.

Attenzione! I tre requisiti devono sussistere contemporaneamente.

Qualora l'assicurato non risulti  già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora conseguito diritto a pensione presso altri Enti previdenziali, la misura di tale  pensione non può essere inferiore a quella derivante da 20 anni di contribuzione. Nei casi in cui l'invalidità derivi da causa di servizio si prescinde dal requisito contributivo. L’invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.

Al compimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia. 

 

La pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 15 anni di contribuzione, ovvero 5 anni, di cui almeno uno versati nel quinquennio precedente la data della morte.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari sono il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni e universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: un solo superstite: 75%; due superstiti: 90%; tre o più superstiti: 100%.

Se il superstite possiede reddditi 
Nel caso  in cui  il  coniuge  sia  l'unico  superstite,  la  relativa percentuale si  applica in  misura piena  o ridotta  secondo l'importo della pensione origine (in godimento o maturata dal coniuge deceduto):


La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta, in relazione al reddito ai fini IRPEF posseduto (esclusa la casa di abitazione), come segue:

Cumulo redditi e pensione ai superstitiRiduzione pensione in base al reddito - giornalisti dipendenti 2023  N.B. I valori vengono aggiornati annualmente in base all’inflazione

 

DECORRENZA E MISURA DELLE PENSIONI

Le pensioni di anzianità, di vecchiaia e anticipata decorrono dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti, mentre quelle di invalidità e inabilità dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti decorre infine dal mese seguente il decesso del dante causa. 

 

L'anzianità contributiva

L'anzianità contributiva è data dal totale di tutti i contributi versati da un giornalista nell'arco dell'intera vita lavorativa. Ai fini del calcolo della pensione l'anzianità contributiva va suddivisa in più quote:

  • quota A, costituita dagli anni di contribuzione maturati precedentemente al 31 dicembre 1992
     
  • quota B, costituita dai contributi versati dall’1 gennaio 1993 al 31 luglio 1998
     
  • quota C, costituita dalle contribuzioni versate a partire dall’1 agosto 1998
     
  • quota D, costituita dalle contribuzioni versate a partire dall’1 gennaio 2006
     
  • quota E, costituita dalle contribuzioni versate a partire dall’1  gennaio 2016
     
  • quota F, costituita dalle contribuzioni versate a partire dall’1 gennaio 2017

 

La retribuzione pensionabile 

Per la "Quota A": media annua delle retribuzioni degli ultimi 5 anni precedenti la domanda, ovvero se più favorevoli, dei 10 anni di calendario migliori (di tutta la carriera).

Per la "Quota B": media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione successivi al 31 dicembre 1992 e dagli eventuali ultimi 5 anni precedenti il 31 dicembre 1992 (1)

Per la "Quota C": la retribuzione pensionabile è quella calcolata come per la "Quota B"(2)

Per la "Quota D": media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione

Per la “Quota E”: la retribuzione pensionabile è calcolata come per la “Quota D”

Per la “Quota F”: viene determinato il montante contributivo applicando l'aliquota del 33% alle retribuzioni per i giornalisti iscritti all'INPGI prima dell'1 gennaio 2017, ovvero applicando il massimale contributivo (art. 2, co. 18, L. 335/1995) per i giornalisti iscritti all'INPGI successivamente il 31 dicembre 2016.

(1) Per coloro i quali hanno più di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 media annua ultimi 10 anni, se più favorevoli, ovvero dei 10 anni migliori anni in assoluto

(2) Per gli iscritti all’INPGI post 24 luglio 1998 media annua delle retribuzioni relative a tutta la vita lavorativa  

 

L'aliquota di rendimento

L'importo annuo della pensione è calcolato applicando alla retribuzione media pensionabile individuale (rivalutata ISTAT) un'aliquota di rendimento, in modo diverso a seconda che ci si riferisca alla "Quota A", alla "Quota B", oppure alle Quote "C" e "D".


Quota A

  • 2,66% dell'importo ricompreso entro la media retributiva della categoria dell'anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione;
     
  • 2,00% dell'importo eccedente, fino a un terzo della media predetta;
     
  • 1,66% dell'ulteriore eccedenza fino a due terzi della stessa media; 
     
  • 1,33% dell'importo residuo, senza alcun limite.


Quota B

  • 2,66% dell'importo ricompreso entro la media retributiva della categoria dell'anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione

Per le quote di retribuzione eccedenti il limite della suddetta media retributiva:

  • 2,00 % fino al 33%;
     
  • 1,66 % dal 33% al 66%;
     
  • 1,33 % dal 66% al 90%;
     
  • 0,90 % oltre il 90%.


Quote C e D

  • 2,66 % dell'importo ricompreso entro il minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento, maggiorato del 20%. 

Per le quote di retribuzione eccedenti il limite del suddetto importo:

  • 2,00% dell'importo eccedente, fino al 33%;
     
  • 1,66% dell'importo eccedente compreso tra il 33% e il 66%;
     
  • 1,33% dell'importo eccedente compreso tra il 66% e il 90%;
     
  • 0,90% dell'importo eccedente il 90%. 


Quota E

  • 2,30% dell'importo ricompreso entro il minimo contrattuale annuo del redattore ordinario vigente nell'anno precedente la decorrenza del trattamento, maggiorato del 20%.

Per le quote di retribuzione eccedenti il limite del suddetto importo:

  • 1,73 % fino al 33%;
     
  • 1,44 % dal 33% al 66%;
     
  • 1,15 % dal 66% al 90%;
     
  • 0,78 % oltre il 90%.


Quota F

Viene determinato il montante contributivo (applicando alle retribuzioni denunciate: per gli iscritti all'INPGI anteriormente all’1 gennaio 2017, l'aliquota di computo del 33% mentre per gli iscritti successivamente al 31 dicembre 2016 il massimale contributivo stabilito dall'art. 2, co. 18, L. 335/1995) e moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica posseduta al momento della decorrenza della pensione.

Attenzione! La media retributiva della categoria è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base al rapporto intercorrente tra l'ammontare delle retribuzioni annue accertate ai fini contributivi e il numero dei giornalisti contribuenti, così come risultano dal bilancio dell'anno a cui la media va riferita.

 

Metodo contributivo 

Valido per l'intera pensione degli assicurati privi di anzianità contributiva che si iscrivono all’Istituto posteriormente al 31 dicembre 2016. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile risultapari per il 2024 a 119.650 euro annui.

L'importo della pensione nel sistema contributivo è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento. 

            Lo  sviluppo dei coefficienti di trasformazione nel tempo Lo sviluppo dei coefficienti di trasformazione nel tempo

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate in età inferiore. Il montante si ottiene applicando alla retribuzione imponibile annua un'aliquota di computo del 33%. Tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'anno in corso), applicando un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
 

 

REGIME DEL CUMULO 

Le pensioni di vecchiaia sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente nella loro interezza. La pensioni di anzianità, liquidata con meno di 40 anni di contribuzione è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente e autonomo fino ad un limite massimo, annualmente aggiornato, che è fissato in misura pari a 22.097,04 euro. La quota di reddito eccedente tale limite non è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile. Le pensioni di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendenti non giornalistico fino ad un limite massimo, annualmente aggiornato, fissato in misura pari a 22.097,04 euro. La quota di reddito eccedente tale limite non è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.

Le pensioni di anzianità sono equiparate, agli effetti del cumulo, alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l’età prevista per le pensioni di vecchiaia. 

Il regime del cumuloRegime del cumulo 2023 giornalisti dipendenti

Le pensioni di anzianità sono equiparate, agli effetti del cumulo, alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l’età prevista per le pensioni di vecchiaia. 

 


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