L'ABC della previdenza: gli sportivi professionisti

Sport professionistico e tutele previdenziali: ecco quali sono le "regole" che si applicano ai lavoratori sportivi - definizione compresa - iscritti all'INPS presso il Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP)

Gli sportivi sono iscritti all’ex gestione ENPALS, ente soppresso nel 2011 e confluito nell’INPS, con la denominazione di Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP). La tutela previdenziale per gli sportivi è stata riconosciuta per la prima volta con la legge 366/1973, modificata dalla legge n. 91/1981. 

Rientrano nella definizione di lavoratori sportivi “..gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”. 

Nell’ambito delle Federazioni sportive professionistiche disciplinate dal C.O.N.I., sono sei le Federazioni con obbligo di iscrizione all’attuale FPSP: 

1) Calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile;

2) Ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo;

3) Golf;

4) Motociclismo: velocità e motocross; 

5) Pallacanestro: serie A1 e A2 maschile; 

6) Pugilato: I, II, III, serie nelle 15 categorie di peso.

 

Le particolarità

Il FPSP presenta alcune particolarità rispetto alle regole previste per il fondo pensioni lavoratori dipendenti in quanto:

- i soggetti iscritti al fondo, se in possesso di anzianità contributiva prima del 1995, possono ancora oggi andare in pensione con età più basse rispetto a quelle previste per la generalità dei lavoratori di quelle coorti. In alcune condizioni è possibile richiedere il versamento di contributi di ufficio (accredito automatico di contributi per un certo numero di giornate), utili ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione;

- se un soggetto iscritto al fondo FPSP ha versato contributi anche nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, può cumulare gratuitamente e automaticamente le contribuzioni accreditate presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un’unica pensione (la contribuzione accreditata presso il FPLD è utile solamente ai fini della determinazione della misura della prestazione);

- l’annualità contributiva è espressa non in anni ma in giorni.

 

I CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione) 

Il fondo pensioni degli sportivi professionisti è finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato alla retribuzione corrisposta.

La retribuzione imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale è costituita da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Contrariamente a quanto avviene per l’INPS, la retribuzione utilizzata per il versamento dei contributi ex ENPALS, non corrisponde alla retribuzione presa a base per il calcolo della pensione. Quest’ultima infatti viene presa in considerazione entro un limite massimo, rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall’Istat.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, per il 2024: 

- sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di euro 155 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce di retribuzione giornaliera pari per il 2023 a 176 euro, per gli sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995;

- sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di 55.008 euro (che rapportato a dodici mesi è pari a 4.584 euro), e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a 119.650 euro, per gli sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995.

Il contributo di solidarietà è dovuto per il 2024 in misura pari al 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore):

- sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di 383 euro e fino all’importo giornaliero di 2.796 euro per gli sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995;

- sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di 119.650 euro e fino all’importo annuo di 872.251 euro per gli sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995.
 

Contribuzione pensionistica iscritti al 31 dicembre 1995
* Valore giornaliero di 55.008,00 euro annui
Contribuzione pensionistica sportivi professionisti iscritti al 31 dicembre 1995                                                      

Contribuzione pensionistica iscritti dall’1 gennaio 1996    Contribuzione pensionistica iscritti dall’1 gennaio 1996

 

 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI 

Pensione di vecchiaia anticipata

In aggiunta agli accessi “ordinari” comuni a tutti i lavoratori, gli sportivi professionisti possono beneficiare di un accesso anticipato a pensione con requisiti differenti a seconda che si tratti di vecchi o nuovi iscritti.

 

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Fino al 31 dicembre 2025 la pensione si ottiene in presenza dei seguenti requisiti:

  • 54 anni di età (uomini e donne);
     
  • 20 anni di assicurazione dal primo contributo versato al Fondo.

I suddetti requisiti anagrafici, a far tempo dall’1 gennaio 2013, sono adeguati alle cosiddette speranze di vita (sulla base dei dati forniti dall’Istat). I valori riportati nella tabella sono aggiornati con l’adeguamento demografico. 

Pensione anticipata per gli sportivi professionisti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

L’annualità minima di contribuzione richiesta è pari a 260 contributi giornalieri. 

Ai fini del raggiungimento dei 5.200 contributi giornalieri (260 per 20 anni) versati o accreditati con la qualifica di sportivo professionista, concorrono anche i periodi di contribuzione figurativa (maternità,  servizio militare, ecc.) e  i versamenti volontari effettuati al Fondo. Viene richiesta la cessazione dell’attività lavorativa dipendente, anche nel caso in cui sia svolta all’estero.

 

2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con primo accredito contributivo a decorrere dall'1 gennaio 1996

I soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dall’1 gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia fino al 2025 in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • 64 anni di età anagrafica sia per gli uomini che per le donne (requisiti anagrafici soggetti all’adeguamento all’incremento della speranza di vita);
     
  • 20 anni di assicurazione e di contribuzione;
     
  • importo di pensione non inferiore a 2,8 l’ammontare dell’assegno sociale (1.409,15 euro mensili nel 2023);
     
  • cessazione dell’attività lavorativa dipendente, anche se svolta all’estero. 

Oppure con:

  • 71 anni di età anagrafica sia per gli uomini che per le donne (requisito soggetto all’adeguamento all’incremento della speranza di vita);
     
  • 5 anni di assicurazione e di contribuzione (con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo).


Agli sportivi professionisti iscritti dopo il 31 dicembre 1995, per il conseguimento dell’età pensionabile è consentito aggiungere alla propria età anagrafica,  un anno ogni 4 di lavoro effettivamente svolto nella specifica qualifica, sino ad un massimo di 5 anni.

Nel sistema di calcolo interamente contributivo le categorie di lavoratori appartenenti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, armonizzate al regime dell’assicurazione generale obbligatoria, mantengono le specificità dei requisiti previsti nel sistema misto in ordine a:

  • 20 anni di assicurazione dal primo contributo versato al Fondo;
     
  • annualità di contribuzione minima di 260 contributi giornalieri;
     
  • 5.200 contributi giornalieri per attività svolta esclusivamente nella qualifica di sportivo professionista. 

 

Trattamenti di invalidità 

Valgono le regole previste per la generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’INPS, con una particolarità della pensione cosiddetta “di privilegio”.
 

Pensione di privilegio

Per queste due prestazioni previdenziali, riconosciute in favore delle categorie di lavoratori iscritti al FPLS (fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) dal nr. 1 al nr. 14 di cui all’art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947, valgono le stesse regole previste per l’assegno ordinario di invalidità e per la pensione di inabilità salvo che lo stato di invalidità o di inabilità debbano essere imputabili a “causa di servizio”.

I requisiti sanitari richiesti per ottenere le prestazioni sono: riconoscimento dello stato d'invalidità o di inabilità, comunque dipendente da causa di servizio, che renda il richiedente inabile al servizio stesso. Il requisito contributivo è almeno un contributo giornaliero versato.

 

Pensione ai superstiti

Valgono le regole previste per la generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’INPS.

 

MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995:

- per chi ha almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi, figurativi, da riscatto e ricongiunzione), il criterio utilizzato è misto, e cioè “retributivo”, per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011, e “contributivo” per i periodi di attività dall'1 gennaio 2012; 

- per chi ha meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è misto, e cioè “retributivo”, per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e “contributivo” per i periodi di attività dall'1 gennaio 1996;

- per  coloro che si sono iscritti, dall'1 gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), si applica invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore della contribuzione versata nell’arco dell’intera vita lavorativa.​


Criteri di calcolo della pensione 

Sportivi professionisti: i criteri di calcolo della pensione

Attenzione! La Legge n. 190/2014 (art. 1, commi 707-709) ha stabilito che per i soggetti con più di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, l’INPS effettuerà il doppio calcolo su ogni pensione liquidata dal 2012 con i seguenti criteri:

- primo calcolo: applicando i criteri previsti dalla Riforma Fornero, determinando l’importo con il retributivo per i versamenti maturati al 31 dicembre 2011 e con il contributivo per quelli maturati dall’1 gennaio 2012;

- secondo calcolo: applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate (sia antecedenti il 31 dicembre 2011, sia successivi) anche oltre i 40 anni complessivi di contribuzione.

Dal confronto dei due calcoli quello che sarà di minore importo verrà posto in pagamento.  Restano escluse dal doppio calcolo le pensioni di inabilità.

 

Calcolo retributivo

La misura della pensione nel sistema retributivo è data dalla somma di due distinte quote (A + B). La prima (A) corrispondente all’importo relativo all’anzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all’anzianità contributiva acquisita dall'1 gennaio 1993 in poi. Per l’importo relativo all’anzianità maturata dall’1 gennaio 2012 e la data di decorrenza della pensione subentra invece il sistema contributivo puro. 

 

Per gli iscritti al fondo con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 la pensione si calcola sulla base di tre quote (due in forma retributiva e una in forma contributiva):

A) la Quota "A" riferita all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992. Si ricava dalla media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere fra tutte quelle versate ed accreditate nell'arco della vita lavorativa. Le retribuzioni sono rivalutate sulla base della variazione media annua dell'indice Istat del costo della vita, ma solo fino al quinto anno precedente la decorrenza della pensione, ed entro il limite del massimale di retribuzione giornaliero pensionabile.

B) la Quota "B" riferita all'anzianità contributiva maturata dall’1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011. Si ricava dalla media delle ultime 2.080 retribuzioni giornaliere. La rivalutazione opera su tutte le retribuzioni del periodo di riferimento ad eccezione dell’anno di decorrenza della pensione e di quello immediatamente precedente. La retribuzione rivalutata non può essere utilizzata al di sopra del massimale di retribuzione giornaliero pensionabile previsto.

c) la Quota “C” riferita all’anzianità contributiva maturata dall’1 gennaio 2012 fino al mese precedente la data di decorrenza della pensione. Si ricava accantonando il montante di contribuzione, rivalutato anno per anno, che deve essere poi moltiplicato per il relativo coefficiente di trasformazione in base all’età del lavoratore alla decorrenza del trattamento di pensione. 

Per i lavoratori iscritti al fondo con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 la pensione si calcola sempre sulla base di tre quote con le stesse modalità sopra esposte, con l’eccezione del fatto che la “quota B” si calcola con riferimento all’anzianità contributiva maturata tra l’1 gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 e che la quota C si calcola relativamente al periodo compreso tra l’1 gennaio 1996 e il mese precedente la data di decorrenza del trattamento di pensione.

L’ammontare del trattamento è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni si ha diritto, quindi, al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino all’80% con 40 anni, massima anzianità presa in considerazione.

Sulla quota di retribuzione annua eccedente il cosiddetto “tetto pensionabile” (52.190 euro per il 2023), rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT (costo vita), l’aliquota si riduce come segue:  

* all’1,5% per la fascia eccedente il 33%;

* all’1,25% per la fascia compresa tra il 33% e il 66%;

* all’1%, infine, per l’ulteriore fascia di retribuzione annua pensionabile eccedente il 66%.

L’aliquota di rendimento da applicare alla retribuzione pensionabile utilizzata per la quota “B”, è invece determinata come segue:

* 1,6%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 33% del “tetto”;

* 1,35%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il “tetto”; 

* 1,10%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 66 e il 90% eccedente il “tetto”;

* 0,90%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 90% del “tetto”.

Aliquote di rendimento pensioni 2024

Aliquote di rendimento 2024

* Da utilizzare per il calcolo della quota A, ossia in riferimento alla contribuzione versata a tutto il 31 dicembre 1992.
** Da utilizzare per il calcolo della quota B, ossia in riferimento alla contribuzione versata nel periodo  compreso tra l'1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011.


Calcolo contributivo

Ai lavoratori con primo accredito contributivo dopo il 31 dicembre 1995 l’importo della pensione si calcola interamente secondo il sistema contributivo.

Il sistema contributivo funziona ad accumulo. Il lavoratore provvede, con il concorso dell'azienda, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio. Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del PIL (il prodotto interno lordo) e all'inflazione. Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l’aumentare dell’età. Con riferimento al 2023, ad esempio, il coefficiente è pari al 4,615%, per chi chiede la rendita a 60 anni, sale al 5,352% per chi resiste fino a 65 anni e al 6,395% se si decide di arrivare fino a 70 anni. A partire dal 2019, i coefficienti di trasformazione sono rivisti ogni due anni - in precedenza lo erano ogni 3 -  sulla base della evoluzione degli andamenti demografici (speranza di vita). 

Per le pensioni liquidate a soggetti di età inferiore a 57 anni (pensione di inabilità e pensione ai superstiti) si applica il coefficiente di trasformazione previsto per coloro che hanno compiuto i 57 anni.
 

Confronto fra i vecchi coefficienti di trasformazionee i nuovi validi a partire dal 2023    

Attenzione! Per le pensioni liquidate sulla base del criterio contributivo, le disposizioni sull'integrazione al minimo non trovano applicazione.

 

La rivalutazione delle pensioni

La perequazione delle pensioni è la rivalutazione annuale degli importi dei trattamenti pensionistici per adeguarli al costo della vita. Si applica a tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive; trova applicazione per le pensioni dirette e ai superstiti (pensione di reversibilità e pensione indiretta), indipendentemente che siano integrate al trattamento minimo. L’applicazione della perequazione avviene all'1 gennaio di ogni anno sulla base degli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall’Istat.

Il decreto ministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2024 è pari a 8,1% dall'1 gennaio 2024. La rivalutazione dipenderà dalle fasce di reddito:

  • 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il TM;
     
  • 85% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il TM e pari o inferiori a 5 volte il TM;
     
  • 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il TM e pari o inferiori a 6 volte il TM;
     
  • 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il TM e pari o inferiori a 8 volte il TM;
     
  • 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il TM e pari o inferiori a 10 volte il TM;
     
  • 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il TM.

Attenzione! Il trattamento minimo di riferimento in pagamento dal primo gennaio 2024 è pari a 598,61 euro.

 

Contribuzione d’ufficio 

Ai soli fini dell’acquisizione del diritto ai trattamenti pensionistici è prevista una “contribuzione d’ufficio”, valida ai soli fini dell’acquisizione del diritto ai trattamenti pensionistici in favore degli iscritti al FPSP alla data del 31 dicembre 1995, che siano in possesso di almeno 4.160 contributi effettivi in costanza di lavoro o figurativi versati o accreditati nel fondo (16 anni), alle seguenti condizioni: 

- la retribuzione globale percepita non superi il 50% del massimale di retribuzione imponibile stabilito dalla legge, rivalutato annualmente; 

- il numero dei contributi giornalieri accreditabili d’ufficio sino al limite di 260 per ogni anno deve essere rapportato sino alla capienza massima di 312 contributi giornalieri annui;

- l’accredito è consentito per più anni per un numero di giornate non superiore a 1040 (4 anni) e sino alla concorrenza di 5.200 contributi giornalieri (20 anni).

Dall’accredito della contribuzione d’ufficio sono esclusi i lavoratori iscritti al fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data.

 

Contribuzione volontaria

Per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per gli sportivi professionisti è utile anche la contribuzione versata volontariamente al fondo.

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è subordinata alla condizione che risultino versati nel fondo almeno 3 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, o di contribuzione proveniente da riscatto per periodi di attività lavorativa o da ricongiunzione o, in alternativa, cinque anni di contribuzione effettiva in qualsiasi epoca versata. Non rileva la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.

 

Pensioni supplementari

L’iscritto al FPSP, titolare di una pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’assicurazione generale obbligatoria, in presenza di contribuzione versata e accreditata in qualità di sportivo professionista non sufficiente per il riconoscimento di una autonoma prestazione a carico del fondo, ha diritto, a domanda, alla pensione supplementare in presenza dei requisiti richiesti. Il trattamento spetta anche ai titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.  

 

Supplemento di pensione 

Il supplemento di pensione a carico del FPSP è un incremento del trattamento liquidato, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione. La contribuzione utilizzabile può essere versata sia al FPSP sia al FPLD. I contributi versati successivamente alla decorrenza di un supplemento danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi.

Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché siano perfezionati i requisiti richiesti. Può essere richiesto:

- dopo almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento;

- per una sola volta, dopo 2 anni, se si è compiuta l’età pensionabile (vecchiaia anticipata per gli sportivi professionisti nel caso degli iscritti al FPSP), dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

I supplementi liquidati ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo sono assorbiti dall’integrazione e, nel caso di assorbimento parziale, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza.

 

Cumulo contributivo

Al fine di agevolare la definizione dei trattamenti pensionistici in favore degli assicurati titolari sia di una posizione assicurativa presso la gestione ex-ENPALS sia di altra contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), vengono cumulate gratuitamente e automaticamente le contribuzioni accreditate presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un unico trattamento previdenziale. 

Attenzione! La cumulabilità della contribuzione FPLD con la contribuzione versata e accreditata al fondo è utile ai fini della determinazione della sola misura del trattamento pensionistico.

Qualora la contribuzione versata e accreditata in qualità di sportivo professionista non sia sufficiente per maturare i requisiti per conseguire la specifica pensione anticipata di vecchiaia a carico del fondo, la stessa potrà essere utilizzata, ai fini del diritto a pensione, nelle ipotesi di istanze di pensionamento anticipato o di vecchiaia secondo i requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS per i lavoratori dipendenti. La prestazione è posta a carico della gestione (FPSP o FPLD) ove risulti versata e accreditata la prevalente contribuzione.

Resta ferma la possibilità di valorizzare la contribuzione versata e accreditata sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) sia presso il Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP) ai fini della concessione di un unico trattamento previdenziale, secondo i requisiti più elevati previsti nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.
 


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