L'ABC della previdenza: i lavoratori (dipendenti) dello spettacolo

Contribuzione obbligatoria, trattamenti previdenziali, misura e decorrenza dell'assegno pensionistico: ecco come funziona la previdenza di base per i lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS) 

La previdenza a favore dei lavoratori dello spettacolo è gestita dall’ex ENPALS (fondo sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria INPS), confluito nell’INPS a partire dall’1 gennaio 2012. 

Ai  fini del calcolo della contribuzione e delle prestazioni, i lavoratori dello spettacolo sono inseriti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, a seconda che:

A)  prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente  connessa  con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

B)  prestino a tempo  determinato  attività al  di  fuori delle ipotesi di cui alla lettera A);

C)  prestino attività a tempo indeterminato (si tratta per lo più degli impiegati delle emittenti televisive, Rai, Mediaset, ecc.).

 

Elenco delle categorie iscritte all’ENPALS

Gruppo A): lavoratori a tempo  determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli:

  • artisti lirici;
  • coristi;
  • vocalisti;
  • suggeritori del coro;
  • maestri del coro;
  • assistenti e aiuti del coro;
  • attori di prosa;
  • allievi attori;
  • mimi;
  • attori cinematografici e audiovisivi;
  • attori di doppiaggio;
  • attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni;
  • imitatori, contorsionisti;
  • artisti del circo;
  • marionettisti e burattinai;
  • acrobati e stuntman;
  • ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;
  • suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
  • generici e figuranti;
  • presentatori;
  • disc-jockey;
  • animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
  • registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
  • aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
  • casting director;
  • sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
  • soggettisti;
  • dialoghisti;
  • adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
  • direttori della fotografia;
  • light designer;
  • direttori di produzione;
  • ispettori di produzione;
  • segretari di produzione;
  • responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva;
  • segretari di edizione;
  • cassieri di produzione;
  • organizzatori generali;
  • amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
  • direttori di scena;
  • direttori di doppiaggio;
  • assistenti di scena e di doppiaggio;
  • location manager;
  • compositori;
  • direttori d'orchestra;
  • sostituti direttori d'orchestra;
  • maestri collaboratori;
  • maestri di banda;
  • professori d'orchestra;
  • consulenti assistenti musicali;
  • concertisti e solisti;
  • orchestrali anche di musica leggera;
  • bandisti;
  • coreografi e assistenti coreografi;
  • ballerini e tersicorei;
  • figuranti lirici;
  • cubisti;
  • spogliarellisti;
  • figuranti di sala;
  • indossatori;
  • fotomodelli;
  • amministratori di formazioni artistiche;
  • organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;
  • tecnici del montaggio e del suono;
  • documentaristi audiovisivi;
  • tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione
  • cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi;
  • tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
  • sound designer;
  • tecnici addetti agli effetti speciali;
  • maestri d'armi;
  • operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
  • aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
  • video-assist;
  • fotografi di scena;
  • maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive
  • (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori,
  • decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);
  • scenografi;
  • story board artist;
  • bozzettista;
  • creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
  • architetti;
  • arredatori;
  • costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
  • sarti;
  • truccatori;
  • parrucchieri;
  • lavoratori autonomi esercenti attività musicali. 
  •  

Gruppo B): lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al gruppo A):

    • operatori di cabine di sale cinematografiche;
    • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • artieri ippici;
    • Impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi;
    • prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
    • impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
    • direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;
    • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
    • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film. 
    •  

Gruppo C): tutti i lavoratori dello spettacolo, iscrivibili all’ENPALS secondo le norme vigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (si tratta degli impiegati amministrativi delle TV, ecc.).

 


I CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

Il fondo pensioni ENPALS è finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato alla retribuzione corrisposta al lavoratore. La retribuzione imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale è costituita da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Contrariamente a quanto avviene per l’INPS, la retribuzione utilizzata per il versamento dei contributi ENPALS, non corrisponde alla retribuzione presa a base per il calcolo della pensione. Quest’ultima infatti viene presa in considerazione entro un limite massimo, rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall’Istat.

 

Contribuzione pensionistica iscritti al 31 dicembre 1995

Per i lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995 il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 872 euro. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano per il 2024 così come indicate in tabella: 

Contribuzione pensionistica iscritti al 31 dicembre 1995

* Valore giornaliero di 55.008 euro annui

L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per il 2024, l’importo di 176 euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce sopra riportate. Va precisato che l’applicazione del contributo aggiuntivo avviene invece senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari per l’anno incorso a 55.008 euro; alla fine dell’anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà comunque possibile effettuare il relativo conguaglio. 

Il contributo di solidarietà, di cui all’articolo 1, comma 8, del D.lgs. n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

 

Contribuzione pensionistica iscritti dall’1 gennaio 1996

Per i lavoratori non ancora iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano per il 2024 così come indicate in tabella: 

Contribuzione pensionistica iscritti da 1 gennaio 1996 lavoratori spettacolo

* Valore giornaliero di 55.008 euro annui

L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente - per il 2024 -  l’importo di 55.008 euro, che rapportato a dodici mesi è pari a 4.584 euro (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di 119.650 euro). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo, deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. Va precisato che l’applicazione del contributo aggiuntivo avviene invece senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari per l’anno incorso a 55.008 euro; alla fine dell’anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà comunque possibile effettuare il relativo conguaglio.

Il contributo di solidarietà - nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore - si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, pari per il 2024 – sulla base dell’indice Istat a 119.650 euro. 

 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

Valutazione della contribuzione

L’anzianità contributiva ENPALS è espressa in giorni, considerando l’anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno. Fino al 31 dicembre 1992,  l’annualità di contribuzione veniva soddisfatta con un numero di contributi giornalieri pari a:

  •  
  • 60, per i lavoratori appartenenti ai gruppi A;
  •  
  • 180, per gli appartenenti  gruppo B.
  •  

Dall'1 gennaio 1993, ai fini del diritto alla pensione, con la sola eccezione della pensione dovuta ai superstiti, il requisito dell’annualità di contribuzione è stato elevato:

  •  
  • a 90 contributi giornalieri, per le categorie appartenenti ai gruppo A;
  •  
  • a 260 contributi giornalieri, per le categorie appartenenti al gruppo B.
  •  
  • a 312 contributi giornalieri, per le categorie appartenenti al  gruppo C.
  •  

Il nuovo criterio di parametrazione dell’annualità contributiva si applica ai soli periodi di attività lavorativa successivi al 31 dicembre 1992. In altre parole, ai fini della individuazione delle annualità contributive - per tutti i soggetti che vantano contribuzione versata entro il 31 dicembre 1992 - occorre utilizzare i due diversi criteri di parametrazione, a seconda che si tratti di contributi riferiti a periodi ante o post 1 gennaio 1993.

Riepilogando, il requisito dell’annualità di contribuzione utile per la pensione si considera ora soddisfatto in presenza di:

  •  
  • 90 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo A. Per questi lavoratori, ai fini del diritto a pensione, qualora possono far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri, viene accreditato d’ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita non superi quattro volte l’importo del trattamento minimo INPS, un numero massimo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In  ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10;
  •  
  • 260 contributi giornalieri per i lavoratori dal gruppo B;
  •  
  • 312 contributi giornalieri per gli  appartenenti al gruppo C.
  •  

Il meccanismo convenzionale di accredito può comportare che in un anno vengano versati contributi per un numero di giorni superiori a quelli richiesti per coprire un anno di contribuzione. L'eccedenza contributiva viene recuperata al momento della valutazione finale, a scomputo del requisito contributivo. 

Per i lavoratori del gruppo A è previsto un meccanismo di copertura d'ufficio a completamento dell'anno di contribuzione. Il lavoratore deve aver maturato nell’anno almeno 60 contributi effettivi in costanza di lavoro o figurativi e la retribuzione complessiva dell’anno non deve essere superiore a 4 volte l’importo del trattamento minimo INPS. I contributi sono riconosciuti solo ai fini del diritto e non anche alla misura della pensione, entro un limite di 60 contributi l'anno sino a concorrenza e per un massimo di 10 anni.

Dall'1 luglio 2021 l'accredito avviene sino a concorrenza dei 90 giorni se la retribuzione complessiva annua non superiore a 4 volte il minimo INPS è verificata tenendo conto solamente della retribuzione globale derivante dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria all’Enpals. Dalla medesima data, solo per gli attori cinematografici e audiovisivi, è previsto l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi, per ogni giornata contributiva versata.

È prevista una normativa ad hoc in caso di passaggio di gruppo. Il Dlgs 182/1997 impone un riproporzionamento dei contributi giornalieri maturati in base al rapporto esistente tra i requisiti dell’annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni nei vari gruppi. I lavoratori apparterranno al gruppo nel quale risultano accreditati il maggiore numero di contributi.

 

Totalizzazione contributi INPS-ENPALS

I contributi versati nell’assicurazione generale INPS (obbligatori, figurativi, volontari e da riscatto) si totalizzano sia ai fini del diritto che della determinazione della misura della pensione ENPALS, e viceversa.

I contributi settimanali INPS trasferiti e utilizzati all’ENPALS si trasformano in giornalieri moltiplicandoli per 6. I contributi giornalieri ENPALS trasferiti e utilizzati presso l’INPS si trasformano in settimane dividendoli per 6.

 

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia viene riconosciuta qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: compimento dell'età pensionabile; raggiungimento di determinati requisiti contributivi; cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Spetta all'età di 67 anni per gli uomini e per le donne. Il limite di età delle donne è stato parificato a quello degli uomini dal 2018. il suddetto requisito anagrafico, a far tempo dall'1 gennaio 2013, è stato adeguato alla cosiddetta speranza di vita (sulla base dei dati forniti dall’ISTAT), con una periodicità triennale fino al 2018 e diventata biennale dal 2019.

L’evoluzione dell’età pensionabile nel tempo

Evoluzione dell'età pensionabile nel tempo 2024

Le norme vigenti prevedono in alcuni casi la riduzione dei requisiti di età per l'accesso al pensionamento in presenza di situazioni soggettive particolari:

  • per gli invalidi con grado di infermità pari o superiore all'80%, per i quali continuano ad applicare i “vecchi” limiti di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini, da adeguare alla speranza di vita; 
     
  • per i non vedenti, in condizioni di cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, per i quali l’età è fissata a 50 anni se donne e 55 se uomini, da adeguare alla speranza di vita, in presenza di almeno 10 anni di contribuzione.
     

I suddetti limiti di età sono tuttavia ridotti per alcune specifiche categorie (si veda la seguente tabella).

L’età pensionabile 2024 (riduzioni)Eccezioni pensione vecchiaia lavoratori spettacolo 2024

Minimo di contributi
Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione.

I ballerini e tersicorei conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno 20 anni dalla data iniziale dell’assicurazione al fondo e risultino versati un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, pari a 2.400 giornate.

 

La pensione di vecchaia contributiva

Per i lavoratori che hanno iniziato l'attività dall’1 gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva, anche all’estero, al 31 dicembre 1995), la pensione di vecchiaia, dall’1 gennaio 2012, richiede gli stessi requisiti di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31 dicembre 1995: 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva.

È inoltre possibile ottenere la pensione di vecchiaia contributiva all’età di 71 anni sia per le donne che per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, volontaria e da riscatto (non valgono i contributi figurativi). Viene richiesta la cessazione del lavoro dipendente. 

Condizione
Affinché venga riconosciuta la pensione a coloro che hanno contribuzione solo a partire dal 1° gennaio 1996 è necessario che il valore minimo della pensione scende da 1,5 volte l’assegno sociale, come era fino al 2023, a 1 volta l’assegno sociale, pari per il 2024 a 534,4 euro lordi mensili.

 

Pensione anticipata e di anzianità

La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che si può ottenere in anticipo rispetto all’età prevista per la vecchiaia, da cui il nome. 

Dall’1 gennaio 2012 per la pensione anticipata è richiesta un’anzianità contributiva pari a 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di 4 mesi per l’anno 2013, di un mese nel 2014 e di ulteriori 4 mesi dal 2016 secondo la parametrazione periodica agli andamenti demografici. Nella tabella che segue sono dunque riepilogati gli adeguamenti alla cosiddetta speranza di vita dal 2012 - anno della loro introduzione con la legge Monti-Fornero – fino al 2020.

Attenzione! Proprio nel 2019 sarebbero dovuti ulteriormente aumentare i requisiti contributivi minimi sia per gli uomini sia per le donne: per i primi da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e 3 mesi e per le seconde da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e 3 mesi. 

Requisiti per pensione anticipata 2024

Il decreto legge del 28 gennaio 2019, n.4 è tuttavia intervenuto sul tema dell'indicizzazione dell'anzianità contributiva rispetto all’aspettativa di vita, bloccandola a 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (un anno in meno per le donne): come recita il testo del decreto legge, il "blocco" è sperimentale e dunque in vigore dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026. Viene comunque introdotto un differimento della decorrenza di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici (la cosiddetta “finestra mobile”). Secondo le tabelle di riferimento rilasciate dal MEF nel dicembre 2023, i requisiti rimarranno bloccati fino al 2028 compreso.

Attenzione! Per i lavoratori iscritti al sistema pensionistico pubblico a partire dal 1/1/1996 (cioè i lavoratori interamente assoggettati al regime contributivo non avendo maturato prima di quella data contribuzione neppure all’estero), è previsto un ulteriore canale di accesso al pensionamento anticipato. Essi possono accedere con un’età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, fino a un massimo di 3 anni, dunque 64 anni per il 2023, se in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non sono considerati utili i contributi figurativi) e un importo minimo di pensione variabile in base allo status del lavoratore:

Uomo/Donna priva di figli: 3 volte l’assegno sociale (nel 2024 1.603 euro lordi mensili);
Donna con 1 figlio: 2,8 volte l’assegno sociale (nel 2024 1.496 euro lordi mensili) stesso valore del 2023;
Donna con 2 o più figli: 2,6 volte l’assegno sociale (nel 2024 1.389 euro lordi mensili) valore inferiore al 2023.
 

Quest’ultima forma di pensionamento, dal 2024 prevede una finestra di differimento trimestrale a partire dal momento del raggiungimento dei requisiti, e, dalla decorrenza della pensione e fino alla maturazione dell’età di vecchiaia (da 64 a 67 anni), non potrà avere un valore superiore a 5 volte il trattamento minimo (nel 2024 circa 2.990 euro mensili), dopodiché, raggiunta l’età per la pensione di vecchiaia, l’assegno tornerà al valore pieno. 

 

Opzione Donna

La legge n. 213/2023 ha modificato i requisiti di accesso ad Opzione Donna, precedentemente corrispondenti a almeno 35 anni di contributi e almeno 60 anni di età oltre al possesso di almeno un requisito soggettivo tra quelli previsti dalla normativa.

A partire dall'1 gennaio 2024, il diritto a Opzione Donna è concesso alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di 61 anni, ridotta di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 60 anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74%;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, Mimit (articolo 1, comma 852, legge n. 296/2006). Per queste lavoratrici la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli, portando l’età da possedere entro la fine del 2023 a 58 anni.

Con la circolare 11/2019, l’INPS ricorda che per raggiungere il requisito dei 35 anni di contribuzione non concorrono i contributi accreditati per malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Non solo, la circolare 11/2019 specifica inoltre che alle lavoratrici madri che accedono al pensionamento tramite opzione donna non si applicano le agevolazioni previste dalla Legge Dini (articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995). In sostanza, per le pensioni contributive non sono riconosciuti i contributi figurativi relativi ai periodi di assenza dal lavoro per motivi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età o di assistenza al coniuge e al genitore, oltre a non essere riconosciuto l’anticipo di quattro mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di un anno. 

La circolare 6/2020 ha specificato che le lavoratrici che presentano domanda per opzione donna, dal momento che la misura comporta la conversione al metodo di calcolo contributivo, possono presentare, contestualmente, domanda di riscatto agevolato della durata legale del corso di studi universitari.

Nel caso del lavoro dipendente, la pensione decorre in ogni caso 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti, mesi che diventano 18 mesi per le lavoratrici che hanno maturato contribuzione anche nella gestione artigiani e commercianti.  

 

Quota 103 o pensione anticipata flessibile

Si tratta di un’opzione introdotta dalla legge n.197/2022 che ha modificato il decreto legge 4/2019 introduttivo di Quota 100 e che consente di accedere alla pensione con 62 anni di età e 41 di contributi; la misura ha carattere sperimentale e la sua validità si estende pertanto a tutti i lavoratori (dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata INPS) che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2024. 

Attenzione! Per esercitare questa possibilità, è necessario possedere contemporaneamente entrambi i requisiti minimi.  A proposito del requisito contributivo, occorre inoltre si ritiene valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell’assicurativo, fermo restando – così come precisato anche dalla circolare INPS 11/2019 -  il possesso di almeno 35 anni di contribuzione effettiva, al netto di periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Per raggiungere il requisito contributivo, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di pensione a carico di una delle stesse, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, ad esclusione dei contributi maturati presso le casse professionali per i quali è possibile ricorrere alla ricongiunzione onerosa.

La domanda può essere presentata una volta maturati i requisiti (anche nel 2024, se raggiunti entro il 31 dicembre dell’anno precedente), mentre la prestazione decorre 7 mesi dopo la maturazione del diritto per effetto della finestra trimestrale prevista. Per il personale del comparto Scuola ed AFAM la decorrenza rimane, invece, fissata dall’anno scolastico successivo alla domanda di collocamento a riposo, ricordando che coloro che abbiano maturato i requisiti entro il 31.12.2023 possono presentare domanda entro il 28.02.2024. Per quanto riguarda la misura della pensione, va precisato che l’importo non subisce nel calcolo alcuna penalizzazione, pur verosimilmente meno generoso di quello di un’ipotetica pensione anticipata per effetto sia del minor numero di anni di contribuzione sia di un coefficiente di trasformazione più basso. Va però tenuto conto che il trattamento di pensione anticipata flessibile viene riconosciuto per un valore lordo mensile massimo dell’assegno di pensione non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui il diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, decreto legge n. 201/2011 (67 anni di età per entrambi i sessi fino al 2026 per l’accesso alla pensione di vecchiaia).Inoltre, la Legge di Bilancio 2024, ha modificato il metodo di calcolo relativo alla pensione Quota 103, prevedendo l’obbligatoria conversione al metodo di calcolo contributivo, solitamente più svantaggioso rispetto al metodo di calcolo misto. 

Attenzione! Chi andrà in pensione con Quota 103 non potrà percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente, 67 anni): all’assoluto divieto di cumulo durante il periodo di anticipo – pena la sospensione della pensione stessa – è comunque prevista una deroga per il lavoro autonomo occasionale entro il limite annuale di 5.000 euro lordi annui. Chi richiede la pensione in Quota 103 deve dichiarare l’assenza o meno di redditi incumulabili, mediante la presentazione del modello AP140 in fase di domanda di pensione. 

Si ricorda anche che per coloro che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2024, l’accesso è consentito anche negli anni successivi, ferma restando la possibilità di accedere anche alle pensioni Quota 100, Quota 102 e 103 versione 2023 per chi ne aveva maturato i requisiti entro, rispettivamente, il 2021, il 2022 e il 2023.

La Legge di Bilancio 2024 ha rinnovato il cd. Bonus Maroni, incentivo previsto per coloro che, raggiunti i requisiti per la pensione in Quota 103, decida di rimanere in servizio. Si potrà scegliere se continuare a versare contributi, aumentando la futura pensione, o godere dell’incentivo beneficiando di una decontribuzione totale in busta paga ricevendo il valore della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore (9,19% dell’imponibile previdenziale) che avrebbero dovuto essere versati all’Inps. Il bonus decorre dal mese successivo alla richiesta telematica da presentare all’Inps con una notifica al datore di lavoro e rimane attivo fino all’età della vecchiaia o, se anteriore, alla liquidazione della pensione.

 

TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ

Sono previsti due distinte prestazioni: l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità.

 

Assegno di invalidità

Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di 1/3, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

L'assegno ha carattere temporaneo: viene infatti accordato solo per un triennio, suscettibile di riconferma sempre che il soggetto risulti ancora invalido. Alla scadenza del triennio, per ottenerne la conferma il titolare di assegno è tenuto a presentare apposita domanda. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno è confermato automaticamente e cioè indipendentemente dalla domanda dell'interessato. Al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia, sempre che ricorrano i relativi requisiti di contribuzione, l'assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia.

L'assegno d'invalidità è ridotto proporzionalmente all'entità dei redditi, conseguiti per attività lavorativa. In altri termini, all'invalido che continua a svolgere attività lavorativa e realizza una somma superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, l'assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito supera invece 5 volte l'ammontare annuo del minimo, la riduzione sale al 50%.
 

Prestazioni di invalidità e regime di cumulo

Trattamento invalidi e cumulo pensione

Si tratta di reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa


Il trattamento minimo INPS per il 2024 è pari a 7.781,93 euro annui, pari a 598,61 euro mensili.

 

Pensione di invalidità specifica

La particolare prestazione è riservata ad alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, di età non inferiore ai 30 anni, i quali abbiano perduto la capacità di lavoro specifica nell’esercizio dell’attività professionale.

La differenza tra l’assegno d’invalidità generica e pensione d’invalidità specifica sta appunto nella diversa valutazione delle condizioni del lavoratore. Nel primo caso (invalidità generica) è richiesto uno stato invalidante che riduca per oltre i 2/3 la capacità lavorativa generica. Nel secondo caso (invalidità specifica) lo stato invalidante può essere riconosciuto anche quando la capacità lavorativa generica risulti ridotta in misura inferiore al 67%, ma comunque in misura tale che non consenta la prosecuzione dell’attività specifica.

Un esempio. La lacerazione dei legamenti muscolari di una gamba non costituisce di per sé stato invalidante tale da ridurre oltre i 2/3 la capacità di un “normale” lavoratore (anche del settore dello spettacolo), ma è più che sufficiente per il riconoscimento dell’invalidità “specifica” nei confronti di una ballerina.

La particolare prestazione è riferita alle seguenti categorie:

  • attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
     
  • attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
     
  • direttori d’orchestra e sostituti;
     
  • figuranti e indossatori;
     
  • artisti lirici, professori  d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera;
     
  • tersicorei e ballerini.
  •  


La pensione di invalidità specifica è riconosciuta a condizione che il richiedente:

  1. abbia raggiunto il 30esimo anno di età;
     
  2. abbia perduto la capacità di lavoro specifica nell’esercizio dell’attività professionale abituale o prevalente per infermità, difetto fisico o mentale, in modo totale e permanente;
     
  3. possa far valere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all’ENPALS;
     
  4. possa far valere almeno 600 contributi giornalieri, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione;
     
  5. e che i contributi minimi (di cui alla precedente lettera d) risultino versati per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento dell’invalidità specifica.

 

Pensione d'inabilità

Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, l'assicurato che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La pensione di inabilità è costituita dal trattamento effettivamente maturato sulla base della contribuzione versata, maggiorato di una quota pari a quella che l'inabile avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare sino all’età di 60 anni (uomini e donne). L'anzianità contributiva da considerare non può comunque superare i 40 anni.

Requisito contributivo
Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di contribuzione: almeno 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.


 

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 15 anni di contribuzione, ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell'intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli:100%; un genitore: 15 %; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all'intero ammontare della rendita della quale risultava titolare, o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto.

Se il superstite possiede redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: al 75%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d'importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (escluso quello della casa di abitazione); al 60%, in presenza di redditi d'importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; al 50%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d'importo annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.

Il trattamento minimo INPS per il 2024 è pari a 7.781,93 euro annui, pari a 598,61 euro mensili.

Cumulo tra redditi e pensioni ai superstiti

Cumulo reddito pensione ai superstiti

In ogni caso, il trattamento pensionistico che deriva dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può essere inferiore a quello che spetterebbe al pensionato se il reddito fosse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti a quella in cui si colloca il reddito posseduto (cd. salvaguardia), come chiarito dalla circolare Inps n. 108/2023 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022.

 

DECORRENZA DELLE PENSIONI

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti per il diritto. La pensione anticipata (e di anzianità) decorrono, dal 2019, tre mesi dopo il compimento dei requisiti, con la cosiddetta “finestra mobile”. L’assegno di invalidità e la pensione di inabilità decorrono dal mese successivo a quello della relativa domanda.  La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

 

 

MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell'anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995:

  •  
  • per chi può contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi, figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica il cosiddetto criterio e cioè “retributivo”, per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011, e “contributivo” per i periodi di attività dall'1 gennaio 2012;
  •  
  • per chi ha meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è misto, e cioè “retributivo”, per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e “contributivo” per i periodi di attività successivi all'1 gennaio 1996;
  •  
  • per i nuovi assunti, dopo l'1 gennaio 1996, (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) si applica invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore della contribuzione versata nell’arco dell’intera vita lavorativa.

     
  • Criteri di calcolo della pensione 

Criteri di calcolo della pensione

Attenzione! La Legge n. 190/2014 (art. 1, commi 707-709) ha stabilito che per i soggetti con più di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, l’INPS effettuerà il doppio calcolo su ogni pensione liquidata dal 2012 con i seguenti criteri:

  • primo calcolo: applicando i criteri previsti dalla riforma Fornero, determinando l’importo con il retributivo per i versamenti maturati al 31 dicembre 2011 e con il contributivo per quelli maturati dall’1 gennaio 2012;
     
  • secondo calcolo: applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate (sia antecedenti il 31 dicembre 2011, sia successivi) anche oltre i 40 anni complessivi di contribuzione.

Dal confronto dei due calcoli quello che sarà di minore importo verrà posto in pagamento.  Restano escluse dal doppio calcolo le pensioni di inabilità.

 

Calcolo retributivo

La misura della pensione nel sistema retributivo è data dalla somma di tre distinte quote (A + B) + C. La prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all'anzianità contributiva acquisita dall'1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011; e la terza (C) corrispondente all’importo relativo all’anzianità maturata dall’1 gennaio 2012.

Per il calcolo della quota A la retribuzione giornaliera pensionabile viene ricavata dalla media delle migliori 540 retribuzioni giornaliere, fra tutte quelle versate e accreditate nell’arco dell’intera vita lavorativa. Le retribuzioni, per il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 1957 e l'1 gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione,sono rivalutate sulla base della variazione media annua dell’indice ISTAT del costo della vita.

Per il calcolo della quota B, la retribuzione giornaliera   ricavata dalla media di un determinato numero di migliori retribuzioni ovvero di ultime retribuzioni a seconda che il lavoratore appartenga al raggruppamento A, B o C. Le retribuzioni sono rivalutate secondo lo stesso criterio utilizzato per la quota. 

La base pensionabile 

La base pensionabile (lavoratori dello spettacolo, ex ENPALS)

* La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione
** La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle ultime retribuzioni giornaliere assoggettate a contribuzione


L’ammontare del trattamento è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni si ha diritto, quindi, al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino all’80% con 40 anni, massima anzianità presa in considerazione.

Sulla quota di retribuzione annua eccedente il cosiddetto “tetto pensionabile” (52.190 euro per il 2023), rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat (costo vita),  l’aliquota si riduce come segue:

  • all’1,5% per la fascia eccedente il 33%;
     
  • all’1,25% per la fascia compresa tra il 33% e il 66%;
     
  • all’1% per l’ulteriore fascia di retribuzione annua pensionabile eccedente il 66%.
  •  

L’aliquota di rendimento da applicare alla retribuzione pensionabile utilizzata per la quota “B”, è invece determinata come segue:

  • 1,6%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 33% del “tetto”;
     
  • 1,35%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il “tetto”;
     
  • 1,10%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 66 e il 90% eccedente il “tetto”;
     
  • 0,90%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 90% del “tetto”.


Aliquote di rendimento pensioni 2024

Aliquote rendimento 2024

* Da utilizzare per il calcolo della quota A, ossia in riferimento alla contribuzione versata a tutto il 31 dicembre 1992

** Da utilizzare per il calcolo della quota B, ossia in riferimento alla contribuzione versata nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2012 e la data di decorrenza della pensione è calcolata con il metodo contributivo


L'integrazione al minimo

Quando l'importo della pensione, calcolato con il criterio retributivo sulla base della contribuzione effettivamente versata risulta inferiore a una certa cifra (il minimo stabilito dalla legge) si procede alla cosiddetta integrazione, che rappresenta quindi la differenza, a carico dello Stato, tra la quota effettivamente maturata e la soglia stabilita.

Le condizioni da rispettare affinché scatti l'integrazione sono due: chi richiede la pensione non deve avere altri redditi assoggettati a Irpef di importo superiore a 2 volte il trattamento minimo; il reddito complessivo della coppia (pensionato e relativo coniuge) non deve superare l'importo annuo di 4 volte il minimo.

L’importo nel 2024 è pari a 598,61 euro/mese.

 

Calcolo contributivo

Il sistema contributivo funziona ad accumulo. Il lavoratore provvede, con il concorso dell'azienda, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio. Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del Pil (il prodotto interno lordo) e all'inflazione.

Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l’aumentare dell’età. Con riferimento al 2023, ad esempio, il coefficiente è pari al 4,615%, per chi chiede la rendita a 60 anni, sale al 5,352% per chi resiste fino a 65 anni e al 6,395% se si decide di arrivare fino a 70 anni. A partire dal 2019, i coefficienti di trasformazione sono rivisti ogni due anni - in precedenza lo erano ogni 3 - sulla base dell’evoluzione degli andamenti demografici (speranza di vita). 

Per le pensioni liquidate a soggetti di età inferiore a 57 anni (pensione di inabilità e pensione ai superstiti) si applica il coefficiente di trasformazione previsto per coloro che hanno compiuto i 57 anni.
 

Confronto fra i vecchi coefficienti di trasformazione e i nuovi validi a partire dal 2023     Confronto fra i vecchi coefficienti di trasformazione e i nuovi validi a partire dal 2021

Attenzione! Per le pensioni liquidate sulla base del criterio contributivo, le disposizioni sull'integrazione al minimo non trovano applicazione.

 

La rivalutazione delle pensioni

La perequazione delle pensioni è la rivalutazione annuale degli importi dei trattamenti pensionistici per adeguarli al costo della vita. Si applica a tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive; trova applicazione per le pensioni dirette e ai superstiti (pensione di reversibilità e pensione indiretta), indipendentemente che siano integrate al trattamento minimo. L’applicazione della perequazione avviene al 1° gennaio di ogni anno sulla base degli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall’Istat.

Il decreto ministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2024 è pari all' 8,1% dal 1° gennaio 2024.

La rivalutazione dipenderà dalle fasce di reddito:

100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo;

85% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo;

53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo;

47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo;

37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo;

32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo.

 

Il trattamento minimo di riferimento in pagamento dal primo gennaio 2024 è pari a 598,61 euro.

 

Regime del cumulo reddituale

Il cumulo pensione-reddito da lavoro è ormai un problema che riguarda esclusivamente i beneficiari della pensione di invalidità. I titolari della vecchiaia, infatti, da tempo possono svolgere sia attività di lavoro dipendente che da autonomo, senza subire alcuna riduzione della pensione. Lo stesso vale per i titolari dei trattamenti anticipati/anzianità a partire dal 2009.

La mappa del cumulo per i lavoratori dello spettacolo

* La trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito da lavoro

*Per il 2024, la misura del trattamento minimo è pari a 598,61 euro

Attenzione! Chi andrà in pensione con Quota 103 (pensione anticipata flessibile), Quota 102 o Quota 100 non potrà percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente, 67 anni): all’assoluto divieto di cumulo durante il periodo di anticipo – pena la sospensione della pensione stessa – è comunque prevista una deroga per il lavoro autonomo occasionale entro il limite annuale di 5.000 euro lordiCosì come chiarito da INPS con il messaggio 54/2020, chi richiede la pensione in Quota 100 o Quota 102 o Quota 103 deve dichiarare l’assenza o meno di redditi incumulabili, mediante la presentazione del modello AP140 in fase di domanda di pensione. Coloro che sono già titolari di pensione in Quota 100, Quota 102 o Quota 103 devono, invece, presentare il modello AP139 per dichiarare a preventivo o a consuntivo la percezione di redditi cumulabili o incumulabili con la pensione in Quota 102 o Quota 103.
 


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