Miniguida alla tredicesima mensilità

Si tratta della gratifica spesso più attesa dai lavoratori, anche perché corrisposta nelle vicinanze del Natale, ma siamo sicuri di conoscerla abbastanza? Tutte le info utili sulla tredicesima mensilità 

Dal 1960 garantita a tutti i dipendenti secondo le modalità previste dai CCNL di riferimento, la tredicesima mensilità nasce come gratifica spettante a tutti i lavoratori in servizio. Ha scadenza annuale ed è pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore al momento del pagamento, vale a dire nel mese di dicembre. Viene infatti spesso definita anche “gratifica natalizia” proprio perché di solito corrisposta nei giorni antecedenti le festività di Natale.

 

Come viene calcolato l’importo della tredicesima?

Gli elementi rientranti nella retribuzione utile per il calcolo della tredicesima sono generalmente indicati nei CCNL. Queste le voci contrattuali prese a riferimento:

  • minimo tabellare;
     
  • indennità integrativa speciale;
     
  • salario d'anzianità;
     
  • riduzioni contrattuali dell'orario di lavoro;
     
  • periodo di prova;
     
  • indennità previste su tredici mensilità dai CCNL;
     
  • ferie, permessi retribuiti, festività;
     
  • astensione obbligatoria per maternità;
     
  • i permessi per lavoratori con handicap;
     
  • malattia (per i primi 9 mesi retribuiti al 100%);
     
  • infortunio per tutti i periodi retribuiti;
     
  • richiamo alle armi.


La tredicesima mensilità viene invece maturata, ma in misura proporzionalmente ridotta, nei casi in cui anche lo stipendio sia ridotto, vale a dire nei periodi di malattia con retribuzione decurtata e in caso di astensione facoltativa per maternità a stipendio ridotto. D’altra parte, non fanno maturare in alcun modo la tredicesima:

  • sciopero;
     
  • assenze ingiustificate;
     
  • servizio militare di leva ed equiparati;
     
  • assenze per malattia del bambino e congedi parentali (salvo diverse previsioni contrattuali);
     
  • astensione facoltativa per maternità senza retribuzione;
     
  • malattia e infortunio senza diritto alla retribuzione;
     
  • aspettative non retribuite;
     
  • compensi per lavoro straordinario o supplementare;
     
  • erogazioni una tantum;
     
  • indennità erogate su dodici mensilità.

Attenzione! Nel caso di un contratto di lavoro part-time, la maturazione è la stessa dei lavoratori a tempo pieno, con la differenza che l’importo maturato viene ricalcolato sulla base dell’orario di lavoro effettivamente svolto.

 

Com'è stabilito il periodo di maturazione della tredicesima?

Il periodo in questione coincide di fatto con l’anno solare, dunque dall’1 gennaio al 31 dicembre. La retribuzione da tenere come riferimento per il calcolo è quella maturata al 31 dicembre. Nel caso di assunzioni o dimissioni, la tredicesima sarà calcolata in base al servizio davvero prestato: saranno in altri termini versati solo i dodicesimi corrispondenti ai mesi di servizio lavorati. Salvo eccezioni specificate dai CCNL, l’anzianità utile per il calcolo si ottiene considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni: per maturare la tredicesima, il riferimento è cioè di almeno 16 giorni effettivamente lavorati.

 

Quando viene corrisposta la tredicesima?

Impossibile stabilire una data univoca per tutti: la corresponsione della tredicesima mensilità deve infatti avvenire secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale di riferimento. Tendenzialmente, viene comunque liquidata insieme allo stipendio del mese di dicembre o, in ogni caso, prima del Natale.

 

Non solo dipendenti… ma anche pensionati!

Anche ai pensionati viene corrisposta la tredicesima, pagata insieme alla rata di dicembre e d’importo pari all’ultimo mese dell’anno. Come già per i lavoratori subordinati, anche nel caso dei pensionati, è prevista la corresponsione di tanti ratei per quanti mesi da pensionato sono stati trascorsi nel corso dell’anno di riferimento: al neo-pensionato andato in pensione nel corso dell’anno saranno pertanto riconosciuti i soli mesi a partire da quello di effettiva decorrenza del trattamento pensionistico. Alcuni pensionati hanno poi diritto alla cosiddetta “tredicesima pesante”, vale a dire a un bonus che può raggiungere i 154,94 euro in più rispetto a quanto previsto dalla rata di dicembre.

L'integrazione è riconosciuta ai titolari di una rendita d’importo annuo non superiore al trattamento minimo (6.695,91 euro annui per il 2021) ed è inoltre legata alle seguenti condizioni:

  • l’interessato non deve godere di redditi assoggettabili all’IRPEF d’importo superiore a una 1 volta e mezza il minimo (limite pari a 10.043,87 euro per l’anno in corso);
     
  • il reddito della coppia (l’interessato più il coniuge) non deve superare 3 volte il minimo, vale a dire i 20.087,73 euro per il 2021. 


Attenzione! Nel caso in cui l’importo complessivo delle pensioni per l’anno in corso risultasse superiore 6.850,85 euro, ma comunque inferiore a 6.695,91 euro (vale a dire la somma tra 6.850,85 euro e il valore massimo dell’importo aggiuntivo), il pensionato avrebbe comunque diritto al bonus, ma in misura ridotta e di fatto commisurata alla differenza tra l’importo effettivamente percepito e il limite massimo di 6.850,85 euro.

 

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