Istruzione a rimborso: quali servizi possono rientrare in un piano di welfare aziendale?

Le iniziative di welfare aziendale possono estendersi anche ad attività di formazione ed educazione a favore dei familiari dei dipendenti: quali sono i servizi effettivamente rimborsabili 

"Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari."

Il comma 2, lettera f- bis del TUIR si riferisce alle spese sostenute dal dipendente in favore dei suoi familiari (non è previsto il rimborso di spese in favore del dipendente stesso) per specifiche finalità di istruzione. Con la risoluzione 326 del 1997, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre consentito un’interpretazione estensiva del comma, estendendo il concetto di “borse di studio” a qualsiasi somma corrisposta (rimborsata) al dipendente con finalità di istruzione (ad esempio, libri di testo, corsi di lingua, rette scolastiche/universitarie, etc.).

Non solo, con la Circolare n.28 del 15 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha successivamente indicato i servizi espressamente rimborsabili, ampliando e meglio definendo i servizi di educazione e istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico. La menzione esplicita di “borse di studio” estende la gamma dei benefit per la cui definizione tornano utili anche i chiarimenti forniti con la circolare n.238 del 2000.


Sono quindi rimborsabili:

  • le tasse sostenute per l’iscrizione agli asili nido per la custodia dei figli;
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  • le tasse scolastiche sostenute per l’iscrizione a scuole materne oltre che ai corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria o secondaria di 1° e di 2° grado, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, in Italia o all’estero;
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  • le tasse universitarie;
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  • le tasse sostenute per l’iscrizione al Conservatorio quando lo stesso è equivalente a un liceo;
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  • servizi di mensa connessi;
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  • libri di testo scolastici;
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  • iscrizione e soggiorno per centri estivi e invernali;
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  • ludoteche;
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  • servizio di trasporto scolastico (se incluso nel Piano di Offerta Formativa scolastica, ad esempio scuolabus);
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  • spese per gite didattiche e visite d’istruzione (se incluso nel POF);
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  • altre iniziative incluse nel POF;
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  • servizi di baby-sitting;
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Non sono invece rimborsabili:

  • i corsi con finalità diversa dall’istruzione scolastica, come ad esempio corsi di nuoto, danza e altri sport;
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  • le spese per la frequentazione di corsi di preparazione ai test di ingresso universitari (non sono espressamente compresi nei “servizi integrativi” e non sono parte dei POF scolastici).


Attenzione! Con un suo recente intervento, l’Agenzia delle Entrate ha infine chiarito che i rimborsi non devono essere necessariamente essere erogati nel medesimo anno in cui le spese sono state sostenute, purché non quest'ultime non siano già state detratte dal dipendente.