Le opportunità del welfare aziendale: mutui e finanziamenti

Prestiti agevolati e pagamenti degli interessi passivi del mutuo sono tra i benefit che un'azienda può includere nel proprio piano di welfare aziendale: tutte le informazioni utili a impresa e dipendenti

L’art 51, comma 4, lettera b del TUIR, individua un regime di particolare favore per la concessione di finanziamenti, prestiti, mutui ai propri dipendenti, stabilendo, che:

"4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: [...] b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;"

La norma si applica sia nei casi in cui sia l’azienda a concedere direttamente il prestito al dipendente sia per i finanziamenti erogati da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest’ultimo.

La normativa è stata integrata con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010 n. 46/E, con cui si concede piena libertà ai dipendenti nella scelta dell’istituto di credito (eliminando quindi il vincolo dell'accordo tra il datore di lavoro e terzi finanziatori), a patto che:

  • l’accreditamento avvenga con modalità tali da realizzare un collegamento immediato e univoco tra l’erogazione aziendale e il pagamento degli interessi;
     
  • l’importo corrisposto dal datore di lavoro non entri, di fatto, nella disponibilità del dipendente;
     
  • il datore di lavoro invii all’istituto di credito mutuante l’informativa attinente alla concessione del contributo aziendale;
  • il dipendente presenti all’azienda, entro il 30 aprile, la certificazione attestante la regolarità dei pagamenti delle rate del finanziamento che viene rilasciata periodicamente dall’istituto di credito;
     
  • l’ammontare del contributo aziendale erogato in relazione ai mutui stipulati dai dipendenti venga indicato nelle annotazioni del modello CUD (Cod. AH) insieme al valore di eventuali compensi in natura concessi ai dipendenti e, di conseguenza, sul modello 770.

Il legislatore fiscale ha individuato inoltre specifiche eccezioni all’applicazione della lett. b) del comma 4 dell’art. 51. La modalità di determinazione dell’importo da far concorrere a tassazione in capo al dipendente non si applica nel caso di prestiti stipulati prima del 1/1/1997 o di prestiti di durata inferiore a 12 mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, a dipendenti in contratto di solidarietà o in Cassa Integrazione Guadagni o a dipendenti vittime dell’usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

I dipendenti hanno inoltre la possibilità di utilizzare il proprio portafoglio welfare per ottenere il rimborso di una parte degli interessi passivi sui mutui. In particolare, la Risoluzione n. 46/E prevede l’erogazione diretta del contributo aziendale a copertura di una quota degli interessi sul conto corrente dedicato al pagamento del mutuo, sulla base delle scadenze e dei giorni di valuta previsti nel piano di ammortamento (ad esempio, contestualmente al pagamento della rata del mutuo).

Relativamente ai prestiti e ai finanziamenti la normativa prevede come unici beneficiari i dipendenti. Nel caso di mutuo cointestato può essere rimborsata solo la quota di competenza del dipendente.

 

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