Lavoro e buoni pasto: destinatari, caratteristiche e divieti

Quando usare i buoni pasto e in che modo è possibile "spenderli" correttamente? Tra norme, divieti e novità, tutte le informazioni utili ad aziende e dipendenti 

Riferimento legislativo è, nel caso dei buoni pasto, l'art. 51 comma 2c del TUIR

"[2. Non concorrono a formare il reddito:] c ) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29". Limite successivamente aumentato a 7 euro nel caso di buoni di formato elettronico. 

I buoni pasto rientrano tra le prestazioni sostitutive di mensa, regolate dal DPCM 18 novembre 2005, che definisce anche l’attività di emissione dei buoni, le procedure di aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa nonché i rapporti tra le società di emissione e gli esercizi convenzionati.

 

Quali destinatari per i buoni pasto? 

Secondo l’articolo 5, comma 1, lettera c) di tale decreto, i buoni pasto possono essere destinati a tutto il personale: sia dipendenti a tempo pieno che part time, sia collaboratori che stagisti, anche quando il contratto di lavoro non preveda una pausa pranzo.

 

Caratteristiche e usabilità dei buoni pasto

La circolare INPS 18 gennaio 1994, n. 15 ha approfondito il regime fiscale dei buoni pasto, dichiarando che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto col Ministero del Tesoro, ha equiparato, ai fini contributivi, l’adozione dei buoni pasto al servizio di mensa vero e proprio, ritenendo ininfluente che i datori di lavoro garantiscano il pasto ai dipendenti nella mensa predisposta sul luogo di lavoro o, in alternativa, attraverso i buoni pasto, utilizzabili presso mense aziendali altrui o interaziendali, pubblici esercizi o terzi ristoratori in genere.

La medesima circolare definisce anche le caratteristiche che il servizio, la cui adozione deve “caratterizzarsi di requisiti omogenei all’utilizzo di una mensa” dovrebbe avere. Nello specifico, i buoni pasto devono:

  • non essere spendibili come denaro liquido;
     
  • essere debitamente datati e sottoscritti;
     
  • essere rilasciati ai dipendenti per le giornate lavorative e per esigenze connesse all’attività lavorativa.
     

Il buono pasto è accordato per ogni giorno effettivo di presenza in sede. Generalmente il datore di lavoro consegna il blocchetto dei ticket al dipendente in concomitanza con l’inizio o con la fine del periodo di paga, con l’intesa che venga utilizzato in via univoca dal medesimo per la consumazione di un pasto nel corso di una giornata di svolgimento normale ed effettivo della prestazione di lavoro. Tale connotato dell’esclusività, riportato anche sul retro del ticket, è strettamente correlato alla necessità di dimostrare il rispetto dei divieti di:

  • cumulabilità (oltre il limite di otto buoni, a partire dal 9 settembre 2017); 
     
  • cedibilità;
     
  • commerciabilità; 
     
  • convertibilità in denaro.

 

Novità su cumulabilità ed esercizi sostitutivi del servizio mensa 

A proposito della cumulabilità, va per l'appunto precisato che la precedente normativa sanciva l'impossibilità di accumulare i ticket, limite quest'ultimo tuttavia recentemente modificato dal Decreto Ministero del Ministero dello Sviluppo Economico n.122/2017. La nuova legislazione, operativa dal 9 settembre 2017, ribadisce in particolare che i buoni pasto non sono né cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro, né cumulabili, ma solo oltre il limite di 8 buoni. Il decreto stabilisce inoltre la platea degli esercizi che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa prevedendo, oltre alla vendita al dettaglio di generi alimentari e a quella di prodotti proveniente dai fondi di imprenditori agricoli e coltivatori da consumare sul posto, anche agriturismi e ittiturismi. In altri termini, i buoni pasto possono ora essere utilizzati non solo in ristoranti e bar, ma anche in mercati e farmer’s market, in ittiturismi e agriturismi.



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