Welfare aziendale, non autosufficienza e gravi patologie: per i dipendenti polizze-benefit detassate

La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto alcune novità in materia di assicurazioni extra-professionali e welfare aziendale, ampliando l'ambito dei benefit detassati che il datore di lavoro può concedere ai propri dipendenti: cosa succede con non autosufficienza e dread disease

Il comma 161 della Legge di Bilancio 2017 integra ulteriormente l’art.51 comma 2 dell’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi introducendo con la lettera f-quater una nuova fattispecie di bene-servizio il cui valore non concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore.

In particolare, il nuovo testo del TUIR individua quali valori non imponibili «f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie». 

Si tratta, di fatto, delle polizze assicurative per infortuni extraprofessionali che hanno per oggetto la tutela del rischio di non autosufficienza collegato ad “atti della vita quotidiana” e a malattie gravi. Se, in particolare, appartengono alla prima tipologia le polizze dirette a garantire una copertura assicurativa per stati di non autosufficienza del dipendente che richiedono generalmente il sostenimento di spese per lunga degenza, rientrano nella seconda categoria quelle polizze finalizzate a fornire una tutela assicurativa contro il rischio di insorgenza di patologie gravi. 

Attenzione! L’Agenzia delle Entrate specifica poi che la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente si realizza alla sola condizione che i contributi siano destinati all’erogazione di prestazioni in favore del solo dipendente: non sono cioè compresi, a prescindere dal fatto che siano fiscalmente a carico o meno. Nel caso in cui la polizza garantisca prestazioni sia al lavoratore che ai suoi familiari, occorrerà pertanto scorporare la quota riferita alla posizione di questi ultimi, posizione che potrebbe costituire reddito di lavoro dipendente salva la franchigia di 258,23 euro. 

 

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