Welfare aziendale e previdenza complementare: tutto sui contributi previdenziali e assistenziali

Welfare aziendale e adesione a una forma pensionistica complementare: quali possibili agevolazioni per azienda e dipendenti? 

La previdenza complementare fa riferimento a 2 principi normativi che ne affermano la deducibilità: l’art. 51, comma 2, lettera h) del TUIR e il D.LGS. 252/2005 all’art. 8 comma 4. Il primo stabilisce il diritto alla deduzione dei contributi versati: "h). le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b)". Il secondo è una norma tecnica di individuazione dei limiti e delle modalità di deduzione.

Dall'1 gennaio 2007 un aggiornamento della normativa ha previsto che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possano dedurre i contributi versati su base volontaria fino all’importo massimo di 5.164,57 euro, indipendentemente dalle categorie, dall’ammontare del loro reddito, e dal versamento delle quote di TFR. Il superamento della soglia determina la perdita dei benefici dovuti alla defiscalizzazione per la quota eccedente.

La Legge di Stabilità 2016 prevede poi che il contratto aziendale o territoriale possa contenere la possibilità di scelta - in capo al lavoratore - fra i premi di produttività, le somme e i valori di cui all’art. 51 del TUIR comma 2 e comma 3 ultimo periodo, senza che questi entrino a far parte del reddito di lavoro dipendente. Dunque, laddove il contratto lo preveda, il lavoratore può scegliere di non ricevere in tutto o in parte le somme detassate e di fruire in alternativa di somme e valori dell’art. 51 del TUIR (ad esempio nel caso di contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale oppure sotto forma di contributi al fondo di previdenza complementare) senza che questi ultimi vadano a formare il reddito di lavoro dipendente nei limiti già previsti dal TUIR. 

La deduzione dal reddito complessivo viene riconosciuta a fronte dei contributi versati:

Il dipendente iscritto a un fondo pensione ha quindi la possibilità di destinare una parte o l’intero ammontare del suo portafoglio welfare come integrazione al contributo previdenziale versato dal datore di lavoro. 

Per il datore di lavoro, l’importo dei contributi versati alla Cassa di assistenza e a fondi pensione costituisce invece un costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d’impresa calcolato ai fini IRES. Un’ulteriore agevolazione di cui usufruiscono i contributi a carico del datore di lavoro è la ridotta aliquota contributiva sociale prevista dall’art. 6, del D. lgs 2 settembre 1997 n. 314: in luogo della contribuzione sociale ordinaria, sono infatti soggetti a un contributo di solidarietà del 10% da devolvere alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. 

 

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