La detraibilità delle spese sanitarie: miniguida alle agevolazioni fiscali

Come, quando ed entro quali limiti si possono detrarre le spese mediche e sanitarie? Alcune indicazioni utili sulle possibili agevolazioni fiscali in vista della dichiarazione dei redditi

La normativa fiscale italiana prevede una serie di agevolazioni per le spese medico-sanitarie: in particolare, nella maggior parte dei casi, per questo tipo di spese viene riconosciuta una detrazione dell’IRPEF pari a una percentuale della spesa sostenuta; in altri invece si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo. Ciò, ovviamente, a condizione di rispettare una serie di precise regole definite dall’Agenzia delle Entrate. 

 

Quali agevolazioni fiscali? La detraibilità al 19% delle spese sanitarie

Il tipo di agevolazione più diffuso è senza ombra di dubbio la detrazione dell’IRPEF per un valore corrispondente al 19% della spesa sanitaria sostenuta per la parte eccedente la cosiddetta franchigia (di valore pari a 129,11 euro).

Per avere un ordine di grandezza, basterà fare la somma di tutte le spese mediche e sanitarie deducibili, sottrarre 129,11 euro e calcolare il 19% del valore ottenuto; vien da sé che se il costo delle spese sanitarie per l’anno di riferimento non supera invece la soglia dei 129,11 euro non si ha diritto ad alcuna detrazione. Sono comunque possibili eccezioni, come quelle ad esempio riguardanti alcune spese sostenute per persone con disabilità, che sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza che sia applicata la franchigia. 

La detrazione delle spese medico-sanitarie può però essere fruita solo a un’ulteriore condizione: le spese devono restare effettivamente a carico di chi le ha sostenute e rientrare nel limite dell’imposta lorda annua (eventuali eccedenze non possono essere richieste né a rimborso né utilizzate per un successivo periodo di imposta successivo). Anche in questo caso sono a ogni modo stabilite delle “eccezioni”: la detrazione è ad esempio ammessa anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, persino nell’interesse di familiari non a carico (come quelle relative a una persona deceduta, se sostenuta dall’erede o dagli eredi dopo il suo decesso). 

Attenzione! Il familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al loro degli oneri deducibili (limite elevato a 4.000 euro per i soli figli fino a 24 anni). Questo vuol dire, ad esempio, che il genitore non può portare in detrazione le spese sostenute per il figlio con redditi superiori alla soglia prevista per essere considerato fiscalmente a carico (e, a propria volta, anche il figlio non potrà farlo). 

 

E se aderisco anche a una forma di assistenza sanitaria integrativa? 

Altra “eccezione” riguarda proprio le spese che si considerano a carico anche in presenza di rimborsi. Se è infatti vero che le spese sono normalmente detraibili solo se rimaste effettivamente a carico del contribuente, lo è altrettanto che in alcuni casi la detrazione è riconosciuta anche se le spese sono poi state rimborsate. In particolare, si considerano comunque a carico del contribuente (e dunque potenzialmente detraibili), le spese mediche rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente o di assicurazioni sanitarie stipulate o pagate – con o senza trattenute a carico del contribuente – da un sostituto di imposta (ad esempio, il datore di lavoro). In entrambe queste circostanze, infatti, la detrazione è ammessa perché i premi pagati non hanno dato diritto ad altri benefici fiscali (in termini di detrazioni d’imposta o esclusione dal reddito). 

Attenzione! Proprio per questa ragione, non si considerano invece come rimaste a carico del contribuente (e quindi passibili di detrazione) le spese rimborsate a fronte di contributi versati, dal contribuente stesso o da un suo sostituto d’imposta, a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale: in questa circostanza, infatti, il contribuente già beneficia di un altro vantaggio fiscale e vale a dire del fatto che, entro il limite dei 3.615,20 euro, i contributi versati non concorrono a formare il reddito imponibile. È comunque possibile portare in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata. Non solo, se i contributi versati superano la soglia dei 3.615,20 euro, si può in realtà portare in detrazione - oltre alla somma non rimborsata - anche una quota di quella rimborsata, quota stabilita sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il “tetto” e il totale dei contributi effettivamente versati. 

Per capire meglio facciamo allora un esempio pratico a partire dal caso puramente ipotetico di un contribuente che abbia sostenuto spese mediche per 12.000 euro, abbia versato 5.500 euro per assistenza sanitaria e abbia già ricevuto un rimborso di 8.000 euro: 

  • l’importo non rimborsato, detraibile, è di 4.000 euro (12.000 – 8.000 euro); 
     
  • per calcolare la quota detraibile delle spese già rimborsate, calcoliamo dunque la percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati oltre la quota di 3.615,20 euro e il totale dei contributi versati, vale a dire: (5.500 - 3.615,20) / 5.500 = 0,342 * 100 = 34,27%. Pertanto, la quota detraibile – relativa alle spese già rimborsate – sarà pari a 8.000 * 34,27% = 2.741,60 euro; 
     
  • il contribuente può dunque portare complessivamente in detrazione 6.741,60 euro (4.000 + 2.741,60 euro). 

Lo stesso principio si applica anche nel caso di contributi associativi versati a società di mutuo soccorso, detraibili, a partire dal 2018, nel limite di 1.300 euro.

 


Quali sono le spese sanitarie detraibili? 

Con la premessa che, a partire da gennaio 2020, per ottenere la detrazione fiscale è necessario che le spese siano state sostenute con mezzi tracciabili, con l’eccezione dell’acquisto di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese dal SSN (sia direttamente sia per il tramite di strutture private accreditate) comunque da documentare, danno diritto alla detrazione IRPEF del 19% le spese sostenute per: 

  • prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle relative all’omeopatia); 
     
  • acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco o comprati con ricetta medica; 
     
  • acquisto di alimenti a fine medici speciali (con esclusione di quelli destinati ai lattanti); 
     
  • prestazioni specialistiche; 
     
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie; 
     
  • prestazioni chirurgiche e ricoveri o degenze collegati a prestazioni di tipo chirurgico; 
     
  • trapianto di organi; 
     
  • cure termali (con esclusione di spese di viaggio e di soggiorno); 
     
  • acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature o protesi sanitarie; 
     
  • assistenza infermieristica e riabilitativa (ad esempio, fisioterapia e kinesiterapia); 
     
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta alla persona; 
     
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; 
     
  • prestazioni rese da educatori professionali qualificati; 
     
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e terapia occupazionale. 


Tutte queste spese sono dunque detraibili per l’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro. Nel caso in cui fossero state sostenute nell’ambito del SSN, la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato. 

Attenzione! Come si può notare dall’elenco, nonostante possano essere a tutti gli effetti comprati in farmacia e assunti a scopo terapeutico su parere medico, non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) i cosiddetti parafarmaci, quali ad esempio, integratori alimentari o prodotti fitoterapici. 

 

Come usufruire delle agevolazioni fiscali? 

Per prima cosa, occorre naturalmente segnalare le spese sanitarie sostenute contestualmente alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi: le spese devono essere state effettuate nell’anno di riferimento della dichiarazione stessa (ad esempio, nel 2022 in caso di dichiarazione dei redditi riferita all’anno di imposta 2022) e, soprattutto, devono essere adeguatamente documentate.

Attenzione! All’atto pratico, questo significa che i giustificativi delle spese – ad esempio il cosiddetto “scontrino parlante”, vale a dire lo scontrino fiscale corredato anche di codice fiscale dell’acquirente, nel caso di acquisito di medicinali in farmacia – devono essere conservati non sono fino alla compilazione della dichiarazione dei redditi, ma anche successivamente. L’Agenzia delle Entrate ha infatti facoltà di eseguire controlli e accertamenti fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. 

A questo proposito, bene oltretutto ricordare che per le spese mediche sostenute all’estero è previsto lo stesso trattamento di quelle sostenute in Italia. Anche in questo caso, però, le spese devono essere giustificate da un’apposita documentazione che va peraltro tradotta se in lingua straniera: la traduzione può formulata dal contribuente se i documenti originali sono in inglese, francese, tedesco o spagnolo; è richiesta una traduzione giurata per lingue diverse. Sono tuttavia previste alcune eccezioni per venire incontro alle esigenze delle minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano. 

Attenzione! Non solo invece detraibili le spese di trasferimento o di soggiorno all’estero, anche se legate a motivi di salute. 

 

La detrazione può essere ripartita in più anni? 

Spetta al contribuente decidere se ripartire o meno la detrazione, ma anche in questo caso valgono alcune precise condizioni. La rateizzazione – in 4 quote annuali di pari importo – è infatti possibile solo nel caso in cui le spese sanitarie detraibili superino l’importo di 15.493,71 euro, al lordo della franchigia (di 129,11 euro). La scelta tra la soluzione unica e quella rateale va fatta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e non può più essere modificata (con riferimento al solo anno di imposta per il quale si sta presentando la dichiarazione e nel quale, dunque, le spese sono state effettuate).