Aderire alla sanità integrativa: i vantaggi fiscali e gli altri possibili benefici per l'iscritto

L'adesione alla sanità integrativa può essere associata a una tassazione agevolata, ma meglio prestare la massima attenzione, perché i possibili benefici fiscali (e non solo) variano a seconda della forma di assistenza scelta!

Allo scopo di favorire l’adesione alla sanità complementare è prevista per legge la possibilità di beneficiare di una tassazione favorevole. Anche in questo caso, tuttavia, generalizzare è impossibile in assenza di un quadro normativo uniforme: gli incentivi fiscali legati alla sanità integrativa variano infatti a seconda della forma di assistenza prescelta.

 

Adesione individuale vs collettiva: benefici fiscali per l’assistenza sanitaria a confronto 

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi consente di dedurre annualmente dal reddito i contributi versati a una forma di assistenza integrativa fino all'importo massimo di 3.615,20 euro (sfruttando l’intera soglia, per coloro che abbiano una tassazione IRPEF pari mediamente al 30%, si può quantificare l’incentivo come pari a 730 euro circa): tale beneficio si applica in questa forma e con queste modalità esclusivamente in caso di adesione negoziale, "in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale", e dunque ai  dipendenti o a quei lavoratori in quiescenza (compresi i familiari non a carico) che abbiano aderito durante il rapporto di lavoro rimanendovi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto versando in proprio l’intero contributo senza oneri per il datore di lavoro. Non si applica invece a chi abbia sottoscritto una forma di assistenza a titolo individuale, come ad esempio una polizza sanitaria di tipo assicurativo. 

Più precisamente, cosa accade in caso di iscrizione individuale? Nel caso di adesione a una società di mutuo soccorso, la normativa vigente prevede che i contributi – nella pratica, la quota associativa – possano essere detratti dalle imposte al 19%, fino a un massimo di 1.300 euro. Per quel che riguarda invece le prestazioni sanitarie offerte per il tramite di Compagnie di Assicurazione, non sono invece previste deducibilità fiscali dei contributi, se non con qualche eccezione: ai contratti di copertura della LTC si applica ad esempio sempre la detrazione d'imposta del 19% dei relativi premi fino a un importo annuo di 1.300 euro. 

Se è vero che, salvo eccezioni, i premi (assoggetti peraltro all’imposta del 2,5%) non lo sono, lo è altrettanto che sono invece detraibili nei limiti stabiliti dalla legge tutte le spese mediche sostenute dai cittadini anche quando, parzialmente o interamente, risarcite dalla copertura assicurativa. 

Attenzione! A partire dal 2020 le detrazioni sono possibili per l’intero importo in presenza di un reddito inferiore a 120.000 euro annui e parzialmente con redditi tra 120.000 e 240.000 euro. Oltre questi importi non sono invece previste detrazioni. 

Ulteriori precisazioni e benefici associati all’adesione all’assistenza sanitaria integrativa arrivano poi dalle ultime Leggi di Bilancio. In particolare, la Legge di Bilancio per il 2017 ha previsto che, a partire dall’1 gennaio 2017, sono deducibili:

  • le somme rivenienti da premi di produttività e versati volontariamente dai lavoratori alla propria forma di assistenza sanitaria collettiva anche se eccedenti il limite di 3.615,20 euro;
     
  • i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o il rischio di gravi patologie.

 


"Fondi doc" e "fondi non doc": benefici fiscali per l’assistenza sanitaria a confronto 

Altrettanto importante, ai fini della definizione dei vantaggi fiscali per l’iscritto, è anche la distinzione tra “fondi doc” e “non doc”.

Ai fondi cosiddetti "doc", istituiti e regolati in base all'art. 9 del dlgs.502/1992, successivamente consolidato dalla riforma Bindi (dlgs.299/1999), si applica a pieno titolo l'art .10 del TUIR che permette la deducibilità fiscale dei contributi versati annualmente entro un massimo di 3.615,20 euro. All’aderente viene poi concessa la possibilità di detrarre la quota parte delle spese sanitarie rimasta a proprio carico. 

Diverso è il caso dei fondi cosiddetti "non doc", definiti dall'art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR  come "enti casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali" i quali, ai fini della propria stessa classificazione e della possibilità di poter beneficiare delle stesse facilitazioni fiscali previste per i “fondi doc, devono dimostrare di aver destinato annualmente almeno il 20% dell'ammontare complessivo delle erogazioni a favore degli iscritti a prestazioni appartenenti a queste 4 aree: 

  • assistenza odontoiatrica, incluse le protesi;
     
  • prestazioni sociali a rilevanza sanitaria per i non autosufficienti per favorire l'autonomia e la permanenza a casa, ma anche presso strutture residenziali e semiresidenziali non assistibili a domicilio;
     
  • prestazioni sanitarie a rilevanza sociale da garantire ai non autosufficienti, sia a casa sia presso strutture esterne;
     
  • prestazioni destinate a recupero di soggetti temporaneamente inabili per infortunio o malattia, dagli ausili ai dispositivi medici fino alle cure termali e alla riabilitazione.

Pertanto, una volta rispettato il tetto del 20%, anche questi fondi consentono di accedere allo sgravio del contributo annuo fino a 3.615,20 euro, ma a patto che la contribuzione sia avvenuta "in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale". Impostazione confermata dall'Agenzia delle Entrate che, in risposta a un interpello del dicembre 2014, ha ribadito che lo sgravio contributivo è limitato ai lavoratori dipendenti per effetto di un contratto o regolamento aziendale. Il che implica che i lavoratori autonomi o soggetti che si scrivono individualmente per propria scelta a tale tipologia di fondi sono esclusi dai suddetti benefici.

 


Non solo vantaggi fiscali: tutti i possibili benefici associati alla sanità integrativa 

Oltre a essere associata a una fiscalità agevolata, l’adesione all’assistenza sanitaria integrativa permette di non anticipare le spese sanitarie oppure di ottenere il rimborso totale o parziale di determinate prestazioni socio-sanitarie: si tratta quindi di una scelta che, spesso, i cittadini compiono per integrare sì i servizi offerti dal SSN, ma tutelarsi al tempo stesso - entro i limiti definiti dalla forma prescelta – dagli oneri economici che potrebbero derivare dal ricorso diretto al privato. 

I possibili benefit associati all’adesione non riguardano tuttavia i soli rimborsi. Nel complesso, infatti, a fronte dell’eventuale quota associativa (o costo del premio, etc), la sanità integrativa consente di usufruire di una serie di facilitazioni che riguardano anche tempi e modalità di erogazione delle prestazioni. In particolare, pur con tutte le peculiarità associate alla specifica forma prescelta, si segnalano a titolo esemplificativo: 1) tempi d’attesa ridotti per l’accesso a visite specialistiche, ricoveri programmati/programmabili o per la diagnostica (con orari di visita prolungati); 2) procedure di accettazione o prenotazione semplificate, spesso anche perché direttamente gestite dalla forma di assistenza sanitaria prescelta e la relativa struttura convenzionata; 3) miglioramento del rapporto costo/prestazioni, dovuto sia alla possibilità di beneficiare (al di là dei casi di erogazione diretta o rimborso) di tariffe spesso agevolate presso le strutture convenzionate sia di particolari tipologie di benefit o servizi dedicati (ad esempio camere private e accoglienza anche per l’eventuale accompagnatore in caso di ricovero); 4) possibilità di godere dei benefit associati all’adesione anche per eventuali prestazioni di medicina non convenzionale e che non rientrano pertanto tra quelle garantite dal SSN per il tramite dei LEA

Ciò detto, diventa naturalmente importante, nella scelta della propria forma di assistenza sanitaria, vagliare non solo i benefici di natura economica ma anche le prestazioni garantite e quindi le relative condizioni di erogazione (ad esempio, la presenza di franchigie), nonché tipo e numerosità di strutture convenzionate presenti in particolar modo nella propria zona di residenza, così da verificare la concreta accessibilità dei servizi offerti. 

 

 

 
 

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