Come revocare il contratto di assicurazione? Disdette, recessi e tacito rinnovo

Cosa succede nell'eventualità in cui il contraente cambi idea dopo aver sottoscritto una polizza assicurativa? Diritto di ripensamento, recesso e differenze tra ramo Vita e ramo Danni

 

…nel ramo Danni

Con l’eccezione delle polizze RC Auto, che durano solo un anno e richiedono al momento del rinnovo l’esplicita volontà del contraente, le polizze riferite al ramo Danni (ad esempio, le polizze sulla casa, etc..) possono essere pluriennali e prevedere la cosiddetta formula del tacito rinnovo. Quando questa modalità è attiva, la polizza si intende quindi automaticamente rinnovata alla sua scadenza, a meno che il contraente non esprima esplicitamente una diversa volontà, come in una sorta di meccanismo di silenzio-assenso.

Fatta questa premessa, occorre precisare che la legge che regolamenta il recesso dai contratti pluriennali ha subìto molte modificazioni e si è evoluta secondo un percorso tortuoso, per cui non tutte le polizze attualmente vigenti seguono lo stesso regolamento. La data spartiacque è quella del 15/08/2009: in particolare, per i contratti stipulati prima di questa data è possibile per l’assicurato richiedere il recesso e ottenerlo senza spese, con un preavviso di 60 giorni sulla scadenza annuale della polizza; le polizze stipulate successivamente al 15/08/2009 vincolano invece l’assicurato per 5 anni. Solo a partire dal sesto diventa pertanto possibile richiedere il recesso (sempre osservando i 60 giorni di anticipo sulla scadenza annuale).

Attenzione! Molte soluzioni contrattuali sono in realtà pluriennali e hanno appunto una durata superiore alla canonica annualità, anche se solitamente comunque inferiore ai 10 anni. Anche in caso di polizza pluriennale, è possibile che la soluzione scelta preveda il tacito rinnovo: bene quindi prestare la massima attenzione, sempre ricordando che la "proroga tacita" non può avere una durata maggiore di 2 anni. 

Nel caso dei contratti stipulati a distanza, resta poi sempre inteso come valido anche il cosiddetto diritto di ripensamento, vale a dire il diritto del contraente di recedere unilateralmente dal contratto senza incorrere in penali e senza alcun obbligo di spiegazione dei propri motivi nei confronti della Compagnia: nel caso delle polizze danni, tale diritto va esercitato entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto o dalla comunicazione al cliente dell’avvenuta conclusione. 

 

…nel ramo Vita

Nel ramo delle polizze Vita si possono invece verificare 2 diversi scenari, che dipendono da tempistiche e modalità con cui il contratto assicurativo viene di fatto sancito. In una prima eventualità, uno dei passaggi che portano alla validità del contratto è costituito dalla proposta, documento che formalizza la proposta del contraente all’assicuratore: in questo caso, finché non si è venuti a conoscenza dell’accettazione della proposta da parte dell’assicuratore o della Compagnia, è possibile esercitare il proprio diritto di revoca. Infatti, da un punto di vista legale, il contratto non ha ancora valore al momento della proposta, ma lo acquisisce soltanto quando l’assicuratore ne comunica l’accettazione: solo al momento dell’accettazione (e non già alla proposta) il contratto è concluso e ha pieno valore; di conseguenza, revocare la proposta – secondo le modalità specificate all’interno della nota informativa - significa bloccare il processo di finalizzazione del contratto che, semplicemente, non avrà effetto. Dal momento in cui la revoca viene percepita, l’assicuratore ha 30 giorni di tempo per restituire le somme versate dall’assicurato, ma può sottrarre al totale i costi dovuti alla gestione della pratica e alla formulazione del contratto non andato a buon fine. 

Nel secondo scenario, invece della proposta, contraente e assicuratore scambiano una proposta-polizza che si ritiene valida non appena sottoscritta: in questo caso cioè si giunge effettivamente alla stipula del contratto già al momento della proposta-polizza. Resta tuttavia inteso che il contraente, fino ai 30 giorni successivi dalla stipula, può esercitare il diritto di recesso (sempre secondo le modalità specificate nella nota informativa). Il recesso annulla di fatto il contratto e l’assicuratore deve restituire le somme versate. In questa particolare casistica però, l’assicuratore trattiene, oltre alla quota di spese gestionali del contratto, anche la parte di premio corrispondente all’arco di tempo nel quale è rimasto in vigore.

 

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