Sospendere temporaneamente il contratto di assicurazione: regole e possibilità

E se il contraente avesse necessità di "sospendere" temporaneamente il contratto di assicurazione? Differenze tra ramo Vita e Danni e chiarimenti su riduzione, riscatto e riattivazione del contratto di assicurazione

 

...nel ramo Vita 

In ambito assicurativo, il riscatto rappresenta un’opzione percorribile solo in alcuni casi specifici: 1. nelle assicurazioni caso morte a vita intera e 2. nelle polizze miste, ossia quelle polizze per cui l’assicuratore deve comunque una certa somma di denaro all’assicurato a un certo momento previsto dal contratto. In particolare, il diritto al riscatto consiste nel diritto di interrompere il contratto assicurativo in anticipo rispetto al previsto e di richiedere, per questa ragione, una somma di denaro all’assicuratore. Con qualche distinguo: nei contratti con versamento annuale del premio, la polizza prevede in genere un limite oltre il quale è possibile esercitare questo diritto; nei contratti a premio unico, invece, il diritto al riscatto può essere esercitato a un anno dal momento in cui il contratto ha iniziato ad avere valore. La polizza indica i criteri con cui si calcola l’ammontare del riscatto, ma è sempre possibile chiedere una quantificazione all’ufficio competente (indicato nella nota informativa), che avrà 20 giorni di tempo per formulare una risposta. È possibile che il valore del riscatto sia nullo o comunque inferiore alla somma dei premi pagati.

Anche la riduzione del contratto, che consiste nella sospensione del pagamento dei premi senza rescindere il contratto, è un meccanismo che si applica solo alle polizze Vita. In questo caso però occorre tener presente che, da un punto di vista giuridico, il premio è "indivisibile”, ragione per la quale il suo ammontare a seguito della riduzione sarà ridotto rispetto a quanto previsto dal contratto originario; allo stesso modo, anche la somma che l’assicuratore dovrà versare secondo quanto previsto dal contratto sarà ridimensionata al nuovo ammontare del premio. Come sempre, le modalità di ricalcolo dell’indennizzo sono specificate nel contratto.

 

...nel ramo Danni 

La sospensione e riattivazione del contratto, invece, competono al ramo Danni e sono strumenti utili all’utente soprattutto nella gestione delle assicurazioni di responsabilità civile. Tramite la sospensione, infatti, è possibile sospendere temporalmente il pagamento dei premi e la copertura assicurativa, al fine di riattivare pagamento e copertura una volta che ne insorga nuovamente la necessità. 

Giusto per fare un esempio, questo meccanismo è diffuso tra i motociclisti che usano lo strumento della sospensione e riattivazione durante l’inverno, quando è più difficile muoversi su due ruote. La sospensione è sempre gratuita, mentre l’assicuratore si riserva di applicare una tariffa per la riattivazione. La richiesta di sospensione e riattivazione avviene tramite i tradizionali canali ritenuti legalmente validi (raccomandata, fax, comunicazione allo sportello) ma, sempre più di frequente, le Compagnie prevedono la possibilità per gli assicurati di gestire il meccanismo online tramite account personale.

 

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