Quando il rischio assicurato si concretizza: Compagnie di Assicurazione, risarcimenti e indennizzi

Cosa succede all'effettivo verificarsi del danno o, in ogni caso, quando si avvera il rischio nei confronti del quale ci si è tutelati attraverso la stipula della polizza assicurativa? Facciamo chiarezza su risarcimenti e indennizzi

Cosa si ottiene con un contratto di assicurazione? La risposta più semplice a questa domanda sembrerebbe essere un risarcimento o un indennizzo al verificarsi del rischio. A tal proposito, si rendono però necessarie alcune importanti precisazioni: i due termini non hanno lo stesso significato da un punto di vista giuridico, nonostante in entrambi i casi si faccia comunque riferimento alla ricezione di una somma di denaro a seguito di un evento dannoso. Tipicamente, infatti, il risarcimento non riguarda le parti coinvolte nel contratto di assicurazione, ma consiste più in generale nel compenso dovuto per legge da chi provoca un danno a chi ne soffre gli effetti. Poiché il diritto/dovere al risarcimento dipende da circostanze impreviste e completamente soggette al caso, l’importo viene stabilito dopo l’avvenimento dell’evento dannoso, proprio perché, per sua natura, serve a “sanare” uno squilibrio tra chi provoca un danno e chi lo subisce. L’indennizzo, invece, è previsto dal contratto assicurativo e richiede dunque un processo di valutazione del danno regolato in base ad accordi presi precedentemente e preliminarmente rispetto all’evento dannoso. 

Fatta questa premessa, nel caso in cui si verifichi un danno contro cui ci si è assicurati, vale a ogni modo il principio per cui la Compagnia di Assicurazione (o l’assicuratore, o l’intermediario) deve versare un indennizzo all’assicurato. Tuttavia, capita di frequente che ci si riferisca al processo di ricezione della somma pattuita come “procedura di risarcimento”. Ciò non significa che la differenza tra indennizzo e risarcimento non sia rilevante; al contrario, è possibile che uno stesso evento dannoso si al contempo coperto da una polizza e causato da terzi.

 

Come ottenere il proprio indennizzo? 

Al momento della stipula, l’assicurato riceve dall’impresa assicurativa tutte le informazioni necessarie per presentare richiesta di indennizzo quando necessario e ricevere la somma commisurata al danno ricevuto (e al contratto stipulato). Dal momento in cui il danno si verifica, l’assicurato deve entro un periodo stabilito per legge denunciare all’assicuratore l’accadimento dell’evento (nel caso di un incidente automobilistico, ad esempio presentando il foglio di constatazione amichevole entro 3 giorni dal sinistro). La comunicazione avviene tramite i canali aventi valore legale, dunque presentando la documentazione cartacea di persona o via fax; alternativa sempre più diffusa e della quale vale la pena accertarsi è la trasmissione dei documenti in modalità telematica e, in particolare, tramite posta elettronica certificata (PEC). 

La Compagnia di Assicurazione deve a questo punto formulare una proposta di indennizzo o comunicare perché rifiuti eventualmente di farla entro un massimo di:

  • 30 giorni nel caso in cui sia stato trasmesso un documento di constatazione amichevole;
     
  • 60 giorni se non ci sia accordo riguardo a danni alle cose; 
     
  • 90 giorni se si sono verificati danni alle persone. 

Dal momento in cui la Compagnia comunica la proposta è invece previsto un massimo di 15 giorni per il versamento della somma. Se il danneggiato accetta la proposta, l’impresa richiede la firma di una liberatoria, che rende effettiva la conclusione della procedura; se il rifiuta, l'impresa assicuratrice verserà comunque l’indennizzo proposto entro 15 giorni, ma il versamento sarà considerato come un acconto sull’eventuale liquidazione definitiva del danno. Se invece non risponde, la Compagnia ha 30 giorni di tempo per versare la cifra proposta e il danneggiato avrà comunque facoltà di contestarne l’ammontare, ma dovendosi rivolgere a un giudice. 

Attenzione! L’avviamento della pratica di indennizzo/risarcimento è comunque soggetto a prescrizione: di 2 anni nel ramo danni e di 10 anni nel ramo vita.

 

Indennizzo e risarcimento sono cumulabili tra di loro? 

In alcuni casi, è possibile che l’evento danno comporti diritto sia all’indennizzo (in quanto assicurati) sia al risarcimento (perché si è subito un danno causato da terzi). Ma cosa accade esattamente? Un esempio può esser quello dell’incidente stradale tra due automobili: il primo conducente, negligente, causa all’altro un danno fisico. Un’interpretazione regolarmente applicata in passato considerava indennizzo e risarcimento cumulabili, a fronte della loro diversa natura: in particolare, poiché il risarcimento ha origine legale, mentre l’indennizzo contrattuale, le somme erogate sarebbero da considerarsi come provenienti da fonti diversi e soprattutto fare caso a due diversi diritti del danneggiato: 1) di richiedere l’indennizzo previsto dal contratto per cui paga regolarmente un premio e 2) di pretendere un risarcimento per aver subito un danno ingiusto. In quest’ottica, dunque, i due diritti non sarebbero in conflitto tra loro e di conseguenza pienamente godibili: ecco perché quest’interpretazione rende(va) possibile la cumulabilità di risarcimento e indennizzo.

Questo approccio è stato però di recente messo in discussione dalla giurisprudenza, con due diverse sentenze della Corte di Cassazione (13233/2014 e 7349/2015) che hanno stabilito che l'indennizzo non è cumulabile al risarcimento. Secondo questa nuova interpretazione la cumulabilità indennizzo più risarcimento potrebbe risultare così “abbondante” da generare negli assicurati un interesse al verificarsi del danno. Poiché però la parte assicurata non dovrebbe mai avere interesse nel fatto il danno si verifichi effettivamente, le sentenze più recenti difendono appunto la non cumulabilità di risarcimento e indennizzo. 

 

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