Miniguida al contratto assicurativo: gli aspetti da esaminare con attenzione

Negli ultimi mesi molti passi sono stati compiuti per semplificare i rapporti tra assicurati e singole imprese di assicurazione: esaminare con attenzione il contratto assicurativo resta però il primo passo da compiere per tutelarsi da soluzioni non adeguate alle proprie necessità

Quando si stipula un contratto (di qualunque natura sia) bisogna sempre prestare la massima attenzione al testo contrattuale, tanto più – se come sempre più spesso avviene – le regole del gioco sono scritte dal fornitore del bene e del servizio. Vale a dire, nel caso specifico dell’assicurazione, l’intermediario o il distributore. 

Premessa indispensabile a farsi riguarda quindi innanzitutto i documenti che chi vuole sottoscrivere un contratto assicurativo deve ricevere prima della stipula stessa. La documentazione precontrattuale ha infatti subito un importante cambiamento a partire dall’autunno 2018, con l’addio al tradizionale fascicolo informativo (composto da nota informativa, glossario, condizioni di assicurazione per esteso, modulo di proposta, quando previsto e informativa sulla privacy), cui si sostituisce il cosiddetto “contenitore virtuale”. Vale a dire un insieme di documenti autonomi, tra cui – per le assicurazioni Danni – spicca il DIP, il Documento Informativo Precontrattuale, vincolato per legge ad avere un contenuto breve, testi semplici e un’assoluta facilità di consultazione anche dal punto di vista grafico. Non solo tutte le condizioni contrattuali assicurative di nuova commercializzazione, ma anche quelle già presenti sul mercato subiscono l’obbligo, per volontà dell’autorità di vigilanza sul settore assicurativo (IVASS), di adeguarsi alle linee guida adottate dall’Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione e quelle rappresentative degli interessi dei consumatori. 

Attenzione! Nel caso in cui ci si rivolga a un intermediario, bisognerà ricevere anche un documento unitario di presentazione del distributore, dei soggetti per cui o con cui collabora nella distribuzione del servizio assicurativo, integrato con l’elenco delle regole che questo deve rispettare e della descrizione dei suoi eventuali conflitti di interesse (operativamente definiti modelli 7A e 7B).

 

Chiarite entità e modalità della documentazione precontrattuale, quali gli elementi cui dare particolare attenzione? 

Primo passo da compiere è la verifica dell’oggetto della copertura al fine di stabilire se la polizza prescelta rifletta o meno le proprie esigenze di garanzia e sia pertanto adeguata a tutelarsi per i propri rischi e bisogni. La questione è semplificata dall’obbligo per l’impresa di assicurazione e per l’intermediario di rilasciare una formale dichiarazione nel caso in cui ritengano il servizio non adeguato alle esigenze del potenziale sottoscrittore, la cosiddetta valutazione di adeguatezza. Un aspetto, quest’ultimo, di massima importanza tanto che le imprese e gli intermediari inadempienti sotto questo punto di vista sono tenuti al risarcimento dell’eventuale danno procurato, oltre a patire le conseguenze sanzionatorie del caso.

In seconda battuta, è poi sempre necessario esaminare attentamente la presenza di: 

  • franchigie/scoperti/massimali, 
     
  • rivalse, 
     
  • esclusioni di copertura 

che, quando presenti, devono essere redatte in modo chiaro ed esauriente, nonché riportate sul contratto assicurativo con caratteri di particolare rilievo (grassetto, maiuscoletto).

Franchigie, scoperti e limite di massimale incidono infatti non poco sul rischio da assicurare. Per questa ragione, è sempre bene farsi spiegare con chiarezza di cosa si tratta e, soprattutto, a quanto ammontano gli importi che, in ipotesi di sinistro per le polizze Danni, rimangono comunque a carico della parte assicurata. Per capire l’importanza di questo aspetto, basterà ad esempio pensare che uno scoperto del 20%, con massimale pari a 10.000 euro, fa sì che per sinistri pari o superiori al massimale, la quota di danno che rimane a carico sia pari a 2.000 euro. Lo stesso vale per le rivalse, cioè le richieste che la Compagnia potrebbe svolgere nei confronti del sottoscrittore per aver pagato importi a terzi che non sarebbero dovuti a sensi di contratto (come spesso accade, ad esempio, nella assicurazione RCA comunemente in uso). Un caso tipico è la rivalsa totale per il valore del sinistro (quindi, fino ad esempio, a 5.000.000 di euro) per incidenti cagionati in stato di ebbrezza o con la patente scaduta. Attenzione poi anche alle esclusioni di copertura, da valutare scrupolosamente in caso di acquisto di polizza sia Vita sia Danni. Soprattutto nel caso di polizze legate alla salute, potrebbero non essere coperte patologie legate o comunque conseguenti a patologie pregresse alla stipula del contratto (ad esempio, le malattie conseguenza del diabete o HIV).

Altra verifica di massima importanza è quella che riguarda il periodo di validità della garanzia e l’esistenza di periodi “di carenza” successivi alla stipula. Molte polizze, anche in questo caso si considerino a titolo esemplificativo quelle riguardanti la salute, non coprono le conseguenze dannose di malattie intervenute nei primi mesi della stipula del contratto.

Da ultimo, occorre sempre ricordare di compilare attentamente eventuali questionari somministrati dalla parte assicuratrice e, in particolare, di non dichiarare il falso all’assicuratore. La regola generale prevede infatti che, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze a proposito di informazioni le quali, se conosciute all’impresa avrebbero di fatto condotto a una mancata assicurazione o a diverse condizioni di premio, il contratto possa essere annullato da parte della Compagnia. Non solo, l’impresa assicuratrice acquisisce inoltre il diritto – e cioè ovviamente vale anche per contratti intermediati - di non liquidare i sinistri intervenuti nel frattempo, persino nel caso in cui questi non abbiano diretta attinenza con i fatti oggetto di reticenze o mal descritti.                                                                                                                                                               

In conclusione, buona norma è quindi quella di leggere nel dettaglio tutta la documentazione ricevuta, senza aver timore di fare domande o di chiedere conferma in forma scritta in caso di eventuali dubbi. In alternativa, un ottimo suggerimento è quello di rivolgersi a un intermediario di massima fiducia.