Quando e come tutelarsi da più rischi "contemporaneamente"? Le polizze multirischio

Un'unica soluzione assicurativa e più coperture, riconducibili anche a rami differenti: in cosa consistono le assicurative polizze multirischio e perché le polizze PPI (Payment Protection Insurance) ne sono un buon esempio

Sempre più diffuse sul mercato sono le cosiddette polizze multirischiocontratti di assicurazione che prevedono la possibilità di combinare tra loro diversi tipi di coperture, che possono idealmente ricadere sia nello stesso “ramo” che in “rami” differenti (Vita o Danni). È ad esempio questo il caso di una polizza vita che offra copertura anche in caso di infortunio o malattia o di una polizza a tutela della propria casa che abbini tra loro le garanzie furto e incendio con le coperture proprie della cosiddetta “RC del capofamiglia”.  

Un unico contratto di assicurazione, dunque, che offre però “protezione” in relazione a eventi diversi, ma comunque in qualche modo tra loro correlati per finalità: tutelare il proprio immobile, proteggere da tutte le possibili incognite di un viaggio all’estero o, ancora nel caso di mutui, prestiti personali e finanziamenti, proteggere il “debitore” da quegli eventi che potrebbero in qualche modo pregiudicarne la capacità di rimborsare l’importo ricevuto. 

 

Contratti di assicurazione, mutui e finanziamenti: le polizze PPI

Sempre più di frequente le banche (o altri intermediari e operatori finanziari) richiedono, in caso di mutuo immobiliare, finanziamenti al consumo o prestiti personali, la stipula di un contratto di assicurazione che, in diversi tipi di circostanze, copra il debitore dal rischio di non riuscire a restituire il prestito ottenuto. Tali polizze cadono sotto il nome di PPI – Payment Protection Insurance – e offrono di fatto coperture vita e danni nell’eventualità in cui l’assicurato si ritrovi per l’appunto impossibilitato a far fronte al proprio “debito”. 
 

In quali circostanze intervengono le polizze abbinate a mutui e finanziamenti?

Le polizze PPI si presentano quindi solitamente come dei veri e propri “pacchetti” multirischio che intervengono sia in caso di morte e di altre situazioni personali sfavorevoli (malattia, incidenti, perdita del proprio impiego, etc) che ne limitino le capacità economica sia nel caso in cui l’immobile o l’oggetto assicurato risulti danneggiato. È appunto in queste circostanze che la Compagnia provvede a estinguere interamente o in parte il debito contratto dall’assicurato con la banca o altra società finanziaria. Nello specifico, il tipo di copertura offerta dipenderà dal contratto stipulato e, nel dettaglio, dal tipo di rischi che si intende concretamente coprire (tra i più ricorrenti, vita e invalidità permanente, infortuni e malattia, perdita di impiego e incendi. 


A chi è possibile rivolgersi per stipulare una polizza PPI? 

Spesso offerte e intermediate dalla stessa banca o dalla società finanziaria che eroga il prestito, le assicurazioni PPI sono normalmente stipulate al momento dell’accensione del mutuo e/o finanziamento cui sono abbinate, prevedendo di solito un premio unico che si aggiunge al capitale finanziato. Questa non è però l’unica modalità di accesso possibile alle polizze connesse a mutui e finanziamenti! Al contrario, la vendita di un contratto PPI può avvenire direttamente presso le imprese di assicurazione, loro collaboratori o altri intermediari assicurativi autorizzati. 

Non solo, il fatto che spesso vengano collocate anche da banche e istituti di credito non deve trarre in inganno. Le polizze PPI restano facoltative e non obbligatorie! È vero che la sottoscrizione di una polizza PPI può essere posta come condizione essenziale ai fini della concessione del mutuo/o finanziamento, ma lo è altrettanto che non è possibile vincolare in alcun modo alla scelta di una polizza precisa. Nel dettaglio, non solo banche e istituti di credito sono obbligati per legge (legge 24 marzo 2012, n. 27) a sottoporre all’interessato preventivi di almeno due diverse compagnie assicurative, ma in aggiunta il consumatore ha tutto il diritto di ricercare sul mercato una polizza più conveniente di quelle che gli sono state sottoposte, di usufruire di una copertura di cui era già in possesso o di reperirla presso una diversa impresa di suo gradimento. Da parte sua, la banca o l’impresa di finanziamento è dunque tenuta ad accettare, senza operare variazioni nelle condizioni del finanziamento, qualsiasi contratto di assicurazione, purché la polizza PPI prescelta soddisfi i contenuti minimi richiesti.  


Quali sono le parti coinvolte nelle polizze PPI? 

La scelta di banche, istituti di credito o altri operatori finanziari di prevedere le polizze PPI come adempimento in caso di mutuo o altra forma di prestito, così come l’eventuale ruolo che possono avere nella loro stipula, può talvolta fuorviare a proposito di ruoli e delle parti coinvolte nel contratto di assicurazione.

Innanzitutto, è bene precisare che la stipula della polizza può avvenire in forma individuale oppure collettiva. In caso di polizza individuale, il contraente è il singolo soggetto interessato al contratto di finanziamento e che ha quindi interesse a tutelare il proprio patrimonio o, meglio ancora, a proteggersi dagli eventi che potrebbero impedirgli di rimborsare il prestito ottenuto. Diverso è il caso delle polizze collettive, tipologia più diffusa tra le PPI: in questo caso i contraenti sono le stesse banche o società finanziarie che hanno concesso il finanziamento. Loro interesse sarà ovviamente quello di garantirsi il rimborso di quanto erogato ed è a tal fine che gli istituti stipulano delle apposite convenzioni con le imprese di assicurazione. 

Per entrambi i tipi di adesione, gli assicurati saranno i consumatori/debitori che, nel caso specifico delle polizze collettive, aderiranno sottoscrivendo poi un apposito modulo di adesione e sostenendo comunque l’onere economico del pagamento del premio. La scelta dei beneficiari spetta in ogni caso all’assicurato: vien da sé che fine ultimo della sottoscrizione della polizza è che, in caso di sinistro, le somme versate dall’assicurazione siano utilizzate per coprire integralmente, o in parte, l’eventuale mutuo o finanziamento. È tuttavia bene sapere che la banca o l’intermediario con cui è stato siglato il contratto di prestito (o affini) può essere designato come beneficiario della polizza assicurativa solo nel caso in cui il contratto di assicurazione non sia stato da loro direttamente intermediato (o intermediato da soggetti a loro strettamente correlati, ad esempio appartenenti allo stesso gruppo finanziario). 

Attenzione! La sottoscrizione di polizze assicurative di tipo collettivo può comportare il pagamento di commissioni di cui, in ogni caso, l’intermediario finanziario o assicurativo è tenuto a informare preventivamente l’assicurato. Sempre a tutela del consumatore, occorre poi fare due importanti precisazioni sul caso del recesso o dell’estinzione anticipata del mutuo: 

1) Cosa succede nel caso si decidesse di passare a un contratto di assicurazione ritenuto più conveniente o adeguato alle proprie esigenze? Anche per le polizze proposte direttamente dall’istituto bancario o di credito è comunque possibile esercitare il proprio diritto di recesso (per le garanzie sia vita sia danni), senza compromettere la validità del contratto di finanziamento. 

2) Cosa accade nell’eventualità di estinzione anticipata del mutuo o del finanziamento? In caso di estinzione anticipata (o di trasferimento presso un altro istituto di credito), è possibile ottenere il rimborso dell’eventuale parte del premio pagato ma non goduto. In alternativa, si può richiedere la prosecuzione della polizza fino alla scadenza, mantenendo lo stesso beneficiario o designandone uno differente. 

 

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