Come funziona la totalizzazione dei contributi per la pensione?

La totalizzazione consente di cumulare, senza particolari oneri a carico del richiedente, tutta la contribuzione versata a enti o diverse gestioni pensionistiche: ecco in quali casi può risultare utile e conveniente

Una possibile alternativa alla ricongiunzione onerosa dei contributi è offerta dalla totalizzazione che, in attuazione della legge-delega sulla riforma Maroni (legge 243/2004), consente ai lavoratori iscritti a diverse gestioni previdenziali di cumulare – senza alcun onere economico a carico del beneficiario – tutti i periodi di contribuzione non coincidenti maturati. Il risultato finale sarà un’unica pensione che rappresenta la somma dei diversi trattamenti previdenziali di competenza di ciascun ente.

 

A chi si rivolge?

Caratteristica significativa della totalizzazione è quella di rivolgersi a una platea particolarmente ampia: a differenza della ricongiunzione, permette peraltro di sommare anche i contributi versati alla Gestione Separata INPS. Possono inoltre farne richiesta anche quanti sono o sono stati iscritti a una Cassa di Previdenza.

È ammessa per tutti i tipi di pensione (vecchiaia, anzianità, inabilità e reversibilità, tanto che la facoltà di totalizzazione si estende anche ai superstiti dell’assicurato), a condizione che il richiedente non sia già titolare di una pensione autonoma presso una delle gestioni coinvolte. Non solo, per poter accedere alla totalizzazione il lavoratore aspirante pensionato non deve aver già richiesto e accettato (dove per accettato s’intende di fatto l'aver versato almeno un pagamento relativo all’onere di ricongiunzione) la ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Attenzione! Non costituisce invece un impedimento il fatto che il soggetto abbia già raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.

 

Come presentare la domanda?

La domanda di totalizzazione va presentata all’ente cui il richiedente è o è stato iscritto nell’ultimo periodo, indicando anche le gestioni che si desiderano interessare: accertato che non ci siano impedimenti particolari (come, per l’appunto, quello relativo alla ricongiunzione), l’istituto interessato può dunque avviare la procedura.

Attenzione! La totalizzazione non può mai essere parziale, il che significa che deve riguardare per intero tutti i periodi assicurativi maturati dal richiedente, anche quando piuttosto brevi (è stato infatti eliminato dal decreto-legge 201/2011 il vincolo a valorizzare periodi di contribuzione di durata inferiore ai 3 anni).

 

Quali sono i trattamenti previdenziali erogati con la totalizzazione?

Attraverso la totalizzazione è possibile conseguire le pensioni di vecchiaia e di anzianità, la pensione di inabilità e quella ai superstiti.


Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione

Per il diritto alla pensione di vecchiaia è richiesto per legge il soddisfacimento (congiunto) di alcuni precisi requisiti anagrafici e contributivi: 

  •  
  • il raggiungimento di 66 anni di età anagrafica;
     
  •  
  • anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni (1.040 contributi settimanali);
     
  •  
  • sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall'albo professionale, ecc.).
     
  •  

Attenzione! Ai trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione è prevista l’applicazione di finestre che, di fatto, posticipano la decorrenza della pensione rispetto alla maturazione dei requisiti richiesti: nel caso della pensione di vecchiaia, la finestra prevista è di 18 mesi.


Pensione di anzianità in regime di totalizzazione

A normativa vigente, il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione si perfeziona con:

  •  
  • un'anzianità contributiva di almeno 41 anni;
     
  •  
  • sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall'albo professionale, etc).
     
  •  

In questo caso, l’erogazione del trattamento previdenziale è soggetta a una finestra di 21 mesi.

Attenzione! Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva utile al diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione non è considerata valida la contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione. Questi periodi sono però comunque utili per la misura della pensione e saranno pertanto invece considerati nel calcolo pro-quota a carico delle diverse gestioni coinvolte.


Pensione di inabilità in regime di totalizzazione

Qualora sussistano anche i requisiti sanitari oltre che contributivi richiesti dall’ente/fondo cui il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante, la totalizzazione può essere utilizzata anche per accedere alla pensione di inabilità. 

A requisiti accertati, la prestazione decorrerà in questo caso a partire dal primo giorno del mese successivo di presentazione della domanda. Non sono dunque previste finestre di sorta.


Pensione ai superstiti in regime di totalizzazione

La facoltà di totalizzazione può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, anche se quest'ultimo è deceduto prima di aver acquisito il diritto al trattamento previdenziale (pensione indiretta), purché si possano ovviamente far valere tutti i requisiti richiesti dalla gestione cui il lavoratore deceduto era iscritto al momento della morte.

Allo stesso modo, la pensione diretta liquidata in regione di totalizzazione è reversibile ai superstiti secondo le modalità e i limiti eventualmente previsti dalla gestione di riferimento.

Le pensioni ai superstiti in regime di totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato. Anche in questo caso non sono quindi previste finestre di sorta.

 

Come avviene il pagamento dell’assegno?

Alla presentazione della domanda le gestioni coinvolte determinano il diritto e la misura della pensione, quest’ultima secondo il sistema “pro-quota”: ciascuna corrisponderà cioè la quota prevista sulla base dei rispettivi periodi di iscrizione e dei criteri fissati all’interno del proprio ordinamento. La pensione che il richiedente riceverà sarà concretamente la somma dei trattamenti di competenza di ciascun ente previdenziale.

Più precisamente, il metodo di calcolo cui viene fatto ricorso è normalmente quello contributivo, a meno che – al momento della domanda – il richiedente non abbia maturato il diritto autonomo alla pensione all’interno di almeno una delle gestioni interessate. In questo caso potrà appunto avvalersi del sistema di calcolo della pensione vigente nel fondo/ente/gestione coinvolto, con tutte le conseguenze del caso (si pensi ad esempio al caso dell’integrazione al trattamento minimo, che non si applica alle pensioni liquidate in via esclusiva con le regole del sistema contributivo.

A questo punto, l'importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione sarà corrisposto dall'INPS, per conto anche degli altri enti, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni. L'INPS provvede pertanto al pagamento delle pensioni anche nei casi in cui non sia previste specifiche quote a proprio carico.

Attenzione! Ai fini della pensione sono considerati validi i soli periodi assicurativi non coincidenti temporalmente tra loro: la contribuzione accreditata per periodi coincidenti viene quindi conteggiata un’unica volta.

 

La totalizzazione conviene?

Pur con la consueta premessa che è impossibile consigliare una pratica o un’altra senza conoscere nel dettaglio ciascuna situazione assicurativa, una valutazione di convenienza davanti ai diversi istituti che consentono di “riunire” i periodi assicurativi di quanti hanno versato a enti diversi è doverosa, ancor di più se si considera che i lavoratori hanno ormai la possibilità di ricorrere anche al cumulo gratuito che, a differenza della totalizzazione, non determina il ricalcolo dell’assegno con il metodo contributivo.

Ecco, dunque, che la totalizzazione può tornare comoda proprio in quelle (particolari) circostanze nelle quali al futuro pensionato può giovare il ricalcolo del proprio assegno con il metodo contributivo, come nel caso di assicurati che al crescere della propria anzianità abbiano vissuto un decrescere della propria retribuzione. Nel caso dei dipendenti pubblici, la totalizzazione può inoltre risultare vantaggiosa a quanti preferiscono evitare la dilazione dei termini di pagamento del TFS che, viceversa, il cumulo prevede.

 


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