Cos'è e come funziona il cumulo gratuito dei contributi

Il cumulo gratuito consente di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche, comprese le Casse di Previdenza dei liberi professionisti: ecco con quali modalità

Reso operativo dalla pubblicazione della circolare INPS n.140/2017, il cumulo gratuito dei contributi - esteso dalla Legge di Bilancio per il 2017  (n. 232/2016, art. 1, commi 195-198) anche ai liberi professionisti rappresenta -  insieme a totalizzazione e ricongiunzione -  una delle tre soluzioni che consente di sommare i contributi versati in diverse gestioni

Più precisamente, grazie al cumulo, il lavoratore ha la possibilità di valorizzare la contribuzione mista, accumulata cioè all’interno di gestione diverse a titolo gratuito, senza oneri economici come nel caso della totalizzazione, ma senza dover sottoporre la propria contribuzione al calcolo contributivo o a finestre mobili come accade con la ricongiunzione. Oltre che per la gratuità, si differenzia invece dalla ricongiunzione anche per il non prevedere alcun trasferimento di contribuzione da una gestione all’altro: come la totalizzazione, consente infatti il riconoscimento di un unico trattamento previdenzialedeterminato sulla base delle regole di calcolo previste da ciascun ente/fondo/gestione (in funzione della contribuzione o della retribuzione di riferimento). 

 

A chi si rivolge? Platea e requisiti 

Ricapitolando, quindi, il “nuovo” cumulo nella sua versione estesa dalla Legge di Bilancio per il 2017 è utilizzabile dalla pressoché totalità dei lavoratori per sommare gratuitamente tutti gli “spezzoni” contributivi presenti in diverse gestioni previdenziali, spezzoni che concorreranno a far maturare tanto il diritto alla pensione (di vecchiaia, di anzianità/anticipata, etc) quanto la misura del trattamento previdenziale. Nel dettaglio, a partire dall’1 gennaio 2017 il cumulo dei periodi assicurativi è esercitabile da lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla Gestione Separata e/o ad altri forme sostitutive ed esclusive dell’A.G.O., così come dai liberi professionisti iscritti alle Casse di Previdenza (sebbene con alcune specificità riguardanti in particolar modo l’erogazione della pensione di vecchiaia). 

Anche nel caso del cumulo, così come per la totalizzazione, condizione essenziale per poter esercitare la propria facoltà di cumulare è quella di non essere già titolari di un trattamento pensionistico all’interno delle gestioni coinvolte (Casse di Previdenza comprese); eventualità, quest’ultima, da non confondersi con il perfezionamento dei requisiti utili al diritto di un trattamento pensionistico autonomo, che è invece ammessa. Esattamente come la totalizzazione, anche il cumulo non può mai essere parziale: deve cioè interessare nella loro totalità e interezza tutti i periodi contributivi – non coincidenti – accreditati dai fondi interessati. 

 

Come presentare la domanda? 

L'avvio alla pensione in regime di cumulo è attivato a domanda dell'interessato (o dei suoi superstiti) presso l'ente previdenziale dove risulta accreditata l'ultima contribuzione. Con possibilità di scelta nel caso in cui, al momento della richiesta, risulti contemporaneamente iscritto a più gestioni. In ogni caso, sarà quindi l’ultimo ente (o l’ente prescelto) ad avviare il procedimento nei confronti degli altri enti presso i quali il lavoratore ha dichiarato la presenza di periodi assicurativi da “cumulare”. 

Alla verifica dei requisiti previsti, la pensione liquidata sarà “unica” e, tramite un sistema di convenzione avviato a seguito delle ultime novità normative, comunque pagata dall’INPS con un solo assegno (anche nei casi in cui l'Istituto non sia direttamente interessato al pagamento di alcuna quota di pensione, in virtù di specifiche convenzioni stipulate con la singola Cassa di riferimento). L'importo del trattamento sarà invece derivante dalla somma dei diversi spezzoni di pensione ciascuno determinato, secondo i criteri delle diverse gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo, in rapporto ai rispettivi periodi d’iscrizione maturati sulla base alle rispettive regole di calcolo (contribuivo/retributivo). 

Attenzione! Il cumulo può essere richiesto anche nel caso in cui si stia già pagando la ricongiunzione, chiedendo eventualmente la restituzione di quanto già corrisposto, a una duplice condizione: 1. l’importo dovuto per la ricongiunzione non deve essere stato versato integralmente; 2. la pensione “derivante” dalla ricongiunzione non deve essere ancora stata liquidata. 

Come chiarito dalla stessa INPS, possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima dell’1 gennaio 2017, avessero presentato domanda di totalizzazione. La domanda è possibile a condizione che l’interessato rinunci alla totalizzazione e solo laddove il relativo procedimento non sia concluso.

 

Quali sono i trattamenti previdenziali coinvolti? 

Il cumulo dei periodi assicurativi può essere utilizzato per conseguire l’accesso sia alla pensione di vecchiaia che anticipata/di anzianità, con riferimento per quanto riguarda i cosiddetti “contributivi puri” (quanti cioè non avessero ancora maturato contributi al 31 dicembre 1995) ai requisiti previsti dalla riforma Monti-Fornero. 

Ma cosa succede nel caso in cui le gestioni coinvolte dal cumulo prevedano requisiti diversi per accedere alla pensione?Facciamo qualche esempio pratico, partendo da quello di una lavoratrice dipendente di 67 anni che abbia maturato 10 anni di contribuzione presso il FPLD e 10 presso un ente diverso che prevede come requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia i 65 anni. Per la pensione di vecchiaia, si farà riferimento al perfezionamento dei requisiti anagrafici più elevati tra quelli previsti dalle singole gestioni coinvolte. Per quando riguarda invece la pensione anticipata, si farà invece esclusivo riferimento al perfezionamento dei 42 anni e 10 mesi per gli uomini e dei 41 anni e 10 mesi per le donne (tenendo conto del fatto che il cumulo può essere peraltro essere utilizzato anche per soddisfare il requisito contributivo ridotto previsto per i lavoratori precoci e di quello previsto per il pensionamento anticipato con Quota 100/102/103con riferimento però alle sole gestioni A.G.O.). 

Il cumulo consente inoltre l’accesso alla pensione di reversibilità (indiretta/ai superstiti) e, in presenza dei requisiti sanitari richiesti, anche quello alla pensione di inabilità. Non prevista, invece, la possibilità di utilizzare il cumulo dei periodi assicurativi per ottenere l’assegno ordinario di invalidità. 

In tutti i casi, il trattamento viene versato a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (in presenza del sussistere dei requisiti). A differenza di quanto non accada con la totalizzazione non sono previste finestre mobili di sorta. 

 

Come si calcola la pensione? 

L’importo della pensione è determinato secondo il sistema “pro-quota”: ciascuna delle gestioni interessate determinerà cioè la propria quota, in riferimento ai periodi assicurativi maturati, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.  

Il che, ad esempio, vuol dire concretamente che quanti ne hanno diritto possono, secondo le modalità previste dalla legge, vedersi parte della propria pensione calcolata anche con il sistema retributivo (fermo restando che, sempre secondo la legislazione vigente, la quota di pensione relativa ai periodi assicurativi maturati dall’1 gennaio 2012 viene comunque calcolata con il sistema di calcolo contributivo. Regola che non vale però nel caso in cui il cumulo coinvolga sia Casse di Previdenza sia gestioni INPS: in questo caso, infatti, la contribuzione versata nella Cassa non può essere utilizzata per determinare i 18 anni di anzianità contributiva presente al 31 dicembre 1995 e, di conseguenza, per ottenere il calcolo retributivo sino al 2011 sul pro quota INPS).

Attenzione! A differenza di quanto succede con il diritto alla pensione, per la misura del trattamento si tiene in realtà conto di tutti i periodi assicurativi accreditati, anche laddove parzialmente coincidenti nelle gestioni coinvolte dal cumulo. 

 

Il cumulo gratuito conviene? 

Benché valutazioni di questo tipo non possano avere mai pretesa di universalità (una scelta matura e consapevole presuppone infatti sempre un esame approfondito della specifica situazione dell’assicurato), è indubbio che le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017 abbiano fatto del cumulo gratuito la soluzione per eccellenza per gli assicurati alle prese con casi di contribuzione mista. Perché gratuito, perché in linea di massima applicabile alla quasi totalità dei lavoratori e perché, salvo casi particolari, preserva il sistema di calcolo della pensione di ciascuna delle gestioni coinvolte. 

Ciò non toglie che, in diverse situazioni, presenti delle criticità che possono indurre l’assicurato a trovare nella totalizzazione o nella ricongiunzione (onerosa) la soluzione più adeguata alle sue specifiche esigenze: è quest’ultimo ad esempio il caso di quanti desiderino far valere la contribuzione versata in una più Casse di Previdenza per i liberi professionisti ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo richiesto (38 anni) dalla domanda di pensionamento con le varie Quota 100/Quota 102 e Quota 103. O, allo stesso modo, di quanti desiderino accedere alla pensione con opzione donna o sfruttando le condizioni agevolate previste per i lavoratori usuranti: in entrambi questi casi, infatti, non è possibile far valere la contribuzione mista ricorrendo al cumulo (o alla totalizzazione) tanto che la strada onerosa della ricongiunzione diventa l’unica eventualmente percorribile. 

Una menzione a parte spetta infine ai dipendenti del settore pubblico. Anche i lavoratori pubblici (statali e parastatali) possono avvalersi del cumulo gratuito ma la stessa Legge di Bilancio ha per loro previsto che la fruizione del “nuovo cumulo” implichi una dilazione dei termini per la fruizione del TFS. I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi percepiranno l’indennità di fine servizio al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (secondo i requisiti previsti dalla riforma Monti-Fornero); non solo, nell’erogazione si farà comunque riferimento a tutte le disposizioni normative vigenti a quella data, disposizioni che, al momento prevedono, che i termini di pagamento siano già differiti di almeno 12 mesi per cessazioni di rapporto di lavoro avvenute a seguito del raggiungimento dei limiti di età o di servizio. 

 


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