Tutto quello che bisogna sapere sulla ricongiunzione (onerosa) dei contributi

Ricongiunzione (a titolo oneroso) dei contributi: di cosa si tratta, chi può farvi ricorso e in cosa differisce da totalizzazione e cumulo gratuito? 

Introdotta dalla legge 29/1979 per permettere ai lavoratori di unificare presso un’unica gestione previdenziale anche i contributi versati presso enti o fondi diversi, consiste di fatto in un’operazione di trasferimento finalizzata a riunire tutti i periodi contributivi e ottenere così la liquidazione di una sola prestazione pensionistica. 

Può essere richiesta in qualsiasi momento, purché i periodi interessati non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione diretta, ed è sempre totale. La domanda di ricongiunzione, da presentare all’ente previdenziale presso il quale si intendono trasferire i contributi, implica cioè che sia spostata tutta la contribuzione – a qualsiasi titolo accreditata (obbligatoria, volontaria e figurativa) – fino al momento della richiesta. 

 

A chi si rivolge? 

Fatta eccezione per i contributi versati alla Gestione separata INPS, può rientrare nella ricongiunzione la contribuzione versata in tutte le principali gestioni obbligatorie, il che vuol dire che è possibile ricongiungere anche la contribuzione corrisposta al fondo lavoratori dipendenti INPS o alle gestioni per i lavoratori autonomi con le posizioni assicurative maturate presso le Casse di Previdenza dei liberi professionisti

La ricongiunzione può essere richiesta in qualsiasi a momento e non richiede il soddisfacimento di particolari requisiti contributivi, se non per: 

a) il lavoratore che intende chiedere la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti INPS di contribuzione presente nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) deve poter far valere presso il FPLD almeno 5 anni di contribuzione nel periodo immediatamente antecedente alla presentazione della domanda; in alternativa, il requisito s’intende soddisfatto laddove l'assicurato può far valere i cinque di contribuzione, sempre come lavoratore dipendente, in due o più gestioni previdenziali, diverse da FPLD; 

b) nel caso di ricongiunzione verso fondi diversi da FPLD, l’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione solo presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda oppure, in caso di gestione diversa da quella di iscrizione, laddove possano far valere almeno 8 anni di contribuzione versata; 

c) fatto salvo quanto sopra, ai lavoratori autonomi interessati al ricongiungimento presso un fondo diverso da quello di iscrizione al momento della domanda, è richiesto un periodo di contribuzione di almeno 5 anni immediatamente antecedente al momento della domanda; in alternativa, il requisito s’intende soddisfatto laddove l'assicurato possa far valere i 5 di contribuzione in due o più gestioni previdenziali diverse da quella presso cui si sta presentando domanda. 

 

Come funziona la ricongiunzione? Presentazione della domanda e oneri economici 

Peculiarità della ricongiunzione è che i contributi unificati non sono semplicemente “sommati virtualmente” tra loro ma, una volta ricongiunti, sono utilizzati come se fossero da sempre stati versati all’interno del fondo “accentrante”, che diviene quindi l’unico riferimento anche per quanto riguarda la maturazione del diritto e la liquidazione della prestazione previdenziale. 

Avviene solo su domanda diretta dell’interessato (o, in alternativa, dei suoi superstiti) - domanda da rivolgere all’ente presso il quale si desidera rivolgere i contributi – e, in linea di massima, può essere richiesta un’unica volta nel corso della propria vita assicurativa. Più precisamente, una seconda domanda di ricongiunzione può sì realizzata ma alla sola condizione che siano trascorsi almeno 10 anni dalla precedente nel caso in cui la ricongiunzione riguardi una gestione diversa da quella della prima richiesta; in assenza del requisito decennale, la seconda domanda può essere formulata solo a condizione che interessi la stessa gestione della prima richiesta. 

Attenzione! L’accoglimento della richiesta e la relativa accettazione da parte del “pensionato aspirante” può comportare degli oneri economici. In altre parole, a differenza della totalizzazione e del cumulo gratuito, la ricongiunzione è una pratica onerosa

Più precisamente, fino al 30 luglio 2010, sulla base di quanto stabilito dalla legge 29/979 erano considerate gratuite le istanze di ricongiunzione da fondi alternativi verso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e onerose le altre tipologie di ricongiunzione. La disciplina è tuttavia cambiata con la legge di conversione 122/2010, che ha di fatto stabilito l’onerosità della pratica della ricongiunzione: l’assicurato dovrà dunque versare – in un’unica soluzione o a rate - una somma pari al 50% della differenza tra l’onere di ricongiunzione e l’ammontare dei contributi trasferiti dagli ordinamenti interessati, maggiorati del tasso di interesse annuo composto del 4,5%. 

Gli effettivi costi dell’operazione dipenderanno pertanto dal cosiddetto onere di ricongiunzione e, nel dettaglio, dalla collocazione temporale e dalle gestioni in cui si collocano i periodi oggetto di ricongiunzione. Nel caso di anzianità da valutarsi con il sistema retributivo, il calcolo viene effettuato tramite riserva matematica, vale a dire moltiplicando il beneficio pensionistico determinato dall’operazione per specifici coefficienti attuariali individuati dalla legge e a propria volta variabili a seconda di gestione, età, sesso e anzianità contributiva dell’interessato. Nel caso in cui, invece, i periodi da ricongiungere interessino il sistema contributivo, l’onere economico va determinato tenendo conto della corrispondente aliquota contributiva e, più precisamente, moltiplicando la retribuzione soggetta a contribuzione obbligatoria nell’anno antecedente alla presentazione della domanda per l’aliquota contributiva prevista dalla gestione interessata dalla ricongiunzione (ad esempio, il 33% nel caso del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) e rapportando l’onere al periodo da ricongiungere. 

Attenzione! Come già visto, anche i periodi di contribuzione corrisposti a una Cassa di Previdenza possono essere oggetto di ricongiunzione (legge 45/1990), sia che si tratti di “trasferirli” presso una delle gestioni INPS sia che, al contrario, spetti alla Cassa accogliere contributi maturati altrove (una delle gestioni INPS o, eventualmente, anche presso un’altra Cassa libero-professionale). Anche nel caso di esperienze libero-professionali, la ricongiunzione segue in linea di massima le modalità finora descritte: una delle – poche – differenze riguarda in realtà proprio l’onere di ricongiunzione, per il quale non si applica l’abbattimento al 50%.  Il che vuole dire, all’atto pratico, che ricongiungere questi contributi si rivela spesso un’operazione (piuttosto) costosa. 

 

La ricongiunzione conviene? 

Pur sempre con la doverosa premessa che è impossibile consigliare una pratica o un’altra senza conoscere nel dettaglio ciascuna situazione assicurativa, la ricongiunzione può rivelarsi piuttosto vantaggiosa in alcune specifiche situazioni, benché tendenzialmente onerosa. 

È ad esempio da valutare quando si trasferiscono "nastri" che hanno richiesto analoghe percentuali di contribuzione, così come nel caso di “trasferimenti” verso una gestione esclusiva o sostitutiva dell’A.G.O. di periodi antecedenti il 1993: in questo caso, infatti, il richiedente (specie se con uno stipendio piuttosto elevato al momento della cessazione del servizio) potrà beneficiare a proprio vantaggio delle regole di calcolo previste dalla normativa vigente. O, ancora, può essere utile laddove si guardi alla possibilità di andare in pensione prima (a prescindere dai costi oppure dalla misura della pensione stessa): si pensi ad esempio al caso dell’accentramento verso una Cassa che prevede requisiti di pensionamento più “favorevoli” nell’accesso al diritto alla pensione. 

In alcuni casi, infine, va considerato che la ricongiunzione onerosa potrebbe in realtà essere l’unica strada percorribile per recuperare periodi contributivi versati in fondi diversi. Emblematico il caso di Opzione Donna, il cui requisito contributivo non può essere perfezionato tramite cumulo o totalizzazione (se non nel caso della totalizzazione in regime internazionale): laddove quindi alla lavoratrice servisse ricorrere a periodi assicurativi maturati in diverse gestioni per soddisfare il requisito relativo all'anzianità contributiva,  avrà come unica possibilità quella della ricongiunzione onerosa.
 


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