Miniguida ai doveri dell'assicurato: perché è bene evitare dichiarazioni inesatte e reticenze

Anche chi sottoscrive la polizza assicurativa ha dei precisi obblighi di correttezza e trasparenza nei confronti della parte assicuratrice: i comportamenti da evitare e le possibili conseguenze

Anche chi ha intenzione di stipulare una polizza assicurativa ha degli obblighi nei confronti della parte assicuratrice. A stabilirlo è il Codice Civile, il quale prevede che l’assicurato (nell’ipotesi in cui sia anche contraente) sia tenuto a fornire informazioni corrette in relazione al rischio che voglia veder oggetto di copertura. Ciò al duplice fine di:

  • ottenere una polizza adeguata alle proprie esigenze;
     
  • pagare un giusto premio rispetto al rischio oggetto di copertura.

Corretta profilazione del rischio e adeguatezza sono dunque aspetti inscindibilmente connessi. Allo scopo di garantire coperture adeguate, uno degli strumenti utilizzati per effettuare una corretta profilazione del rischio è il questionario di adeguatezza che dovrà contenere domande pertinenti al rischio che il soggetto voglia assicurare. Nel caso in cui, sempre a titolo esemplificativo, si stipuli una polizza Vita, il questionario comprenderà domande volte a vagliare e comprendere lo stato di salute attuale del potenziale assicurato (l’età, l’attività lavorativa, il nucleo familiare, la situazione finanziaria ed assicurativa, la sua propensione al rischio e le sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere); pratica analoga, seppur calata nel rispettivo ramo di appartenenza, vale nell’ipotesi in cui si voglia stipulare una polizza Danni. In entrambi i casi, il presupposto fondante è la correttezza del dichiarante, benché in particolar modo in alcuni ambiti (si pensi ad esempio al caso RC Auto) i distributori stessi possano avvalersi, per una corretta profilazione, anche di banche dati utili a verificare la verità dei dati che gli sono stati forniti. 

 

Cosa succede in caso di… informazioni false o incomplete? 

Cosa accade allora nel caso in cui il soggetto che voglia assicurarsi non fornisca tutte le informazioni necessarie a o dichiara deliberatamente il falso, causando così, nella peggiore delle ipotesi, la copertura di un rischio che non può essere coperto? Quando le false informazioni o le reticenze sono volontarie o connotate da colpa grave il rimedio concesso all’assicuratore è quello dell’annullamento, a seguito di impugnazione, del contratto.

Casi tipici per tornare agli esempi precedenti sono quelli per cui un soggetto dichiari – falsamente – di non essere affetto da patologie croniche o particolari (eventualità da non confondersi con un aggravamento o cambiamento delle condizioni di salute a seguito della stipula) al fine di ottenere una polizza vita o di abitare in una provincia piuttosto che in un’altra per pagare nella RC Auto un premio minore rispetto a quello che avrebbe dovuto pagare se, per ipotesi, il soggetto avesse dichiarato la sua reale residenza. In tali ipotesi l’assicuratore, entro 3 mesi dal giorno in cui viene a conoscenza dell’inesattezza o della reticenza in assenza della quale non avrebbe stipulato la polizza o, comunque, non l’avrebbe stipulata alle medesime ha l’onere di manifestare in modo inequivoco al contraente la propria volontà di impugnare il contratto. L’annullamento è il passaggio logicamente successivo, passaggio che si completa però solo per effetto della pronuncia del giudice che riconosce fondata la pretesa della parte assicuratrice.

Va tuttavia precisato che, nella maggior parte dei casi, tale rimedio viene utilizzato come eccezione processuale alle pretese del danneggiato. Infatti, i lunghi tempi del giudizio rischiano di portare all’assurda conseguenza di ottenere una sentenza che annulli la polizza impugnata anni dopo la sua scadenza. Va poi ricordato che l’eccezione processuale non può essere utilizzata quando l’assicurato sia parte del giudizio nelle ipotesi di procedure dirette (RC Auto e medical malpractice dopo la legge Gelli). In ogni caso, la parte assicuratrice ha comunque diritto al pagamento del premio convenuto per il primo anno e, se il sinistro si verifica sempre entro il termine previsto per impugnare il contratto (tre mesi dal giorno in cui scopre le falsità o le reticenze), non deve essere pagato.

Ipotesi di minor gravità si verifica quando, invece, le inesattezze o reticenze del potenziale assicurato non siano dovute a dolo o colpa grave. In tal caso, l’impresa può recedere dal contratto con dichiarazione da comunicarsi all’assicurato entro 3 mesi dalla data della scoperta della dichiarazione non corretta. In questo caso, se prima del recesso si verificasse ad esempio l’eventuale sinistro, il distributore sarebbe comunque tenuto a pagare, ma in misura minore a quanto avrebbe pagato se il premio corrisposto fosse stato congruo.

Attenzione! Tutte le casistiche sopra previste valgono anche per le ipotesi in cui contraente e assicurato non coincidano: l’assicuratore può infatti utilizzare i rimedi previsti dalla legge anche se formalmente ad avere rilasciato la dichiarazione sia stato il contraente.
 

 

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