Aspettativa dei lavoratori dipendenti: cos'è e come richiederla
Dall'assistenza a un familiare portatore di handicap ai gravi motivi personali: quando (e come) è possibile per il lavoratore dipendente far richiesta di aspettativa
Viene definita aspettativa la possibilità concessa al lavoratore subordinato di astenersi dal servizio (anche per periodi di tempo relativamente lunghi), conservando tuttavia il proprio posto di lavoro. A seconda delle motivazioni per le quali viene richiesta, può essere retribuita o non retribuita. Ecco dunque, di seguito, le principali tipologie di aspettativa e le loro principali caratteristiche, pur con la premessa che i contratti collettivi dei singoli comparti possono prevedere modalità di fruizione differenziate tra loro.
Aspettativa per lutto o per gravi motivi familiari
È disciplinata dalla legge n.53/2000 che distingue, in particolare:
a) aspettativa per lutto o infermità di un familiare: in questo caso, la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado. Lo stesso diritto si applica al convivente, purché la convivenza possa essere regolarmente certificata da documentazione anagrafica. In caso di decesso, i giorni di aspettativa per lutto devono essere utilizzati dal dipendente entro 7 giorni dallevento; il limite dei 3 giorni è invece da considerarsi come limite massimo da fruire nel corso dello stesso anno, anche nel caso in cui lo stesso dipendente subisca più lutti durante il medesimo anno solare. Al fine di usufruire dellaspettativa, il dipendente deve comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro i giorni nei quali intende astenersi dal lavoro, producendo, al suo rientro in servizio, la documentazione necessaria a dimostrare le motivazioni che hanno portato allastensione;
b) Aspettativa per gravi motivi familiari: in questo caso, ai dipendenti di datori pubblici o privati è consentito richiedere, per gravi e documentati motivi familiari e per le patologie individuate a norma di legge, un periodo di congedo - continuativo o frazionato - complessivamente non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva dunque il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Nel caso in cui laspettativa venga chiesta per malattia del figlio, è data inoltre facoltà a entrambi i genitori, in alternativa tra loro, di fruire di permessi non retribuiti per lo stesso evento; nello specifico, laspettativa è consentita per tutta la durata della malattia del figlio, fino al compimento dei 3 anni di vita, mentre spetta nei limiti di 5 giorni lavorativi allanno per ciascun genitore nel caso di figli con età compresa tra i 3 e gli 8 anni (come peraltro confermato dalla risposta del Ministero del Lavoro all'interpello n.33 del 19 agosto 2008).
Attenzione! L'aspettativa per gravi motivi familiari non va in ogni caso confusa con l'aspettativa non retribuita per motivi personali, prevista dalla maggior parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel caso in cui sia il dipendente stesso che venga a trovarsi in una situazione di grave disagio personale (non dovuta a malattia). Normalmente, ha una durata massima di 12 mesi di cui usufruire in maniera continuativa o frazionata, ma sempre compatibilmente con le esigenze del proprio datore di lavoro, che può anche rifiutarsi di concedere la sospensione: l'eventuale rifiuto deve però in genere essere motivato e, in caso di domanda apposita del dipendente, soggetto a riesame. Il periodo di aspettativa per motivi personali non prevede, oltre alla retribuzione, nemmeno la decorrenza dell'anzianità.
Aspettativa per volontariato
Si tratta della tipologia di aspettativa riservata al lavoratore che ne faccia richiesta per lo svolgimento di attività di volontariato. In particolare, lart. 9 del D.P.R. n.194/2001 specifica che il dipendente coinvolto in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione degli eventi individuati dallo stesso Decreto, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile, ha diritto a interrompere la prestazione lavorativa e alla conservazione del posto di lavoro, nonché al trattamento economico e previdenziale spettante da parte del datore di lavoro pubblico o privato presso cui risulta impiegato.
Più precisamente, lonere della retribuzione è posto a carico del fondo per la retribuzione civile; il datore, che anticipa le somme, dovrà pertanto avanzare unapposita richiesta di rimborso allAutorità della Protezione civile competente nei 2 anni successivi al termine dellintervento, dellesercitazione o dellattività di formazione. Ai fini del rimborso, la richiesta dovrà indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera che gli spetta, le giornate di assenza dal lavoro e levento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso stesso.
Aspettativa per assistenza a familiare portare di handicap
Laspettativa viene concessa anche nei casi in cui il personale dipendente si trovi nella necessità di assistere un familiare portatore di handicap. In merito, la normativa di riferimento - la legge n.104/1992 - consente al dipendente di chiedere al proprio datore di lavoro un periodo di aspettativa non retribuita, della durata massima di 3 anni, per assistere un familiare con handicap in situazione di gravità accertata.
La stessa legge, in alternativa al periodo di aspettativa, concede però la facoltà al lavoratore di godere di permessi orari giornalieri retribuiti (a seconda che il suo contratto di lavoro sia o meno a tempo parziale) o, in alternativa, di 3 giorni di permesso mensile. Questi permessi, così come il congedo straordinario disciplinato dalla legge 151/2001, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per lassistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. Le somme spettanti, nel caso in cui il lavoratore scelga i permessi retribuiti in alternativa allaspettativa non retribuita, verranno erogate dal datore di lavoro, il quale provvederà quindi direttamente al pagamento, anticipando lindennità corrisposta in busta paga per conto dellINPS e ponendo successivamente a conguaglio limporto anticipato.
Aspettativa per cariche pubbliche, elettive e attività sindacali
La legge 300/70 stabilisce che i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali o che siano comunque chiamati a svolgere altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. La stessa disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Tali periodi di aspettativa sono in ogni caso considerati utili, su richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione.
Aspettativa per richiamo alle armi
Per i lavoratori che vengono richiamati alle armi è prevista la corresponsione di unindennità e la conservazione del posto di lavoro, cui viene aggiunto dalla legge n. 370/1955 il riconoscimento come anzianità di servizio del periodo da richiamato alle armi.
I lavoratori richiamati alle armi hanno poi diritto a percepire, per tutta la durata del richiamo, un trattamento economico posto a carico dellINPS secondo le seguenti modalità: a) per i primi due mesi del richiamo, il lavoratore ha diritto a unindennità pari allintera retribuzione. Questo importo è concesso solo per 2 mensilità nell'arco di un anno, anche se il lavoratore è richiamato per più volte; b) per il periodo che supera i due mesi e fino alla fine del richiamo, il lavoratore ha diritto a unindennità pari alla differenza tra lintera retribuzione e il trattamento militare, qualora questultimo sia di importo inferiore.
Per poter percepire lindennità, il lavoratore dovrà presentare la domanda:
- al datore di lavoro, che provvederà direttamente al pagamento, anticipando lindennità in busta paga per conto dellINPS, ponendo limporto a conguaglio in sede di compilazione del modello UNIEMENS;
- avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dellINPS;
- chiamando il Contact Center integrato al numero 803.164;
- tramite gli enti di Patronato o altri intermediari autorizzati dallIstituto.
Aspettativa per la formazione
Lart.5 della legge n.53/2000 prevede la possibilità per i dipendenti pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, di richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione, per un periodo non superiore a 11 mesi (continuativi o frazionati) da utilizzare nell'arco della propria intera vita lavorativa.
Durante il periodo di aspettativa, il dipendente conserva pertanto il posto ma non ha diritto alla retribuzione. Non solo, l'aspettativa per la formazione non è inoltre computabile nellanzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. La norma prevede inoltre la possibilità per il lavoratore procedere al riscatto contributivo del periodo di astensione, tramite il versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
La richiesta di aspettativa deve essere presentata al datore di lavoro cui è riservato in ogni caso il diritto di non accoglierla o, in alternativa, di differirne l'accoglimento in caso di comprovate esigenze organizzative.