Quando e come scegliere la pensione con Opzione Donna?

Lasciare il mondo del lavoro in anticipo, a condizione di una pensione interamente calcolata con il metodo contributivo: in cosa consiste e a chi si rivolge Opzione Donna dopo le modifiche introdotte dalle ultime Leggi di Bilancio

Prorogata, con alcune importanti modifiche, dalla Legge di Bilancio per il 2023 e quindi successivamente confermata anche per il 2024 dall’ultima manovra finanziaria, Opzione Donna può essere considerata come un peculiare scivolo verso il pensionamento anticipato indirizzato alla sola platea femminile e, in particolare, alle lavoratici dipendenti e autonome, che possono appunto decidere di lasciare il mondo del lavoro con requisiti anagrafici e/o contributivi più vantaggiosi di quelli previsti per la pensione anticipata o di vecchiaia, a patto di accettare un assegno pensionistico interamente calcolato con il metodo contributivo.   

Così come la recente Quota 103, a misura non è da considerarsi strutturale: in base all’ultima proroga del regime sperimentale, possono quindi accedervi le sole lavoratrici che abbiano maturato i requisiti previsti per legge entro e non oltre il 31 dicembre 2023. 

 

Chi può scegliere Opzione Donna?

La possibilità di optare per Opzione Donna è riconosciuta alle lavoratrici iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria) e ai fondi sostitutivi o esclusivi dell’A.G.O in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995. Semplificando, ciò vuol dire che possono farne domanda le dipendenti del settore privato o pubblico e le lavoratrici autonome; viceversa, ne restano escluse le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS (o che comunque intendano avvalersi di contribuzione maturata al suo interno ai fini del perfezionamento del requisito contributivo).

Sono poi in ogni caso escluse dalla possibilità di fruire di Opzione Donna le lavoratrici che abbiano già maturato il diritto alla pensione (di anzianità, vecchiaia o anticipata) sulla base dei requisiti previsti a normativa vigente, così come le lavoratici coinvolte nelle salvaguardie introdotte dopo il 2011 a tutela dei cosiddetti “esodati”.

 

Prima della Legge di Bilancio per il 2023:  i requisiti da maturare al 31 dicembre 2021

Fino al 2022 due le condizioni richieste per poter presentare domanda e ancora valide per chi avesse maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021:

  •  
  • il raggiungimento dei 58 anni di età anagrafica per le lavoratici dipendenti (nel pubblico o privato);
     
  •  
  • il raggiungimento dei 59 anni nel caso delle lavoratrici autonome;
     
  •  
  • un’anzianità contributiva pari a 35 anni di contributi.
  •  

Laddove si considerano contributi utili alla maturazione del requisito, all’interno del limite delle 52 settimane annue, quelli accreditati o versati a qualsiasi titolo – obbligatori, figurativi, da riscatto o da ricongiunzione - fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, quando richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Eventualità, quest’ultima, che riguarda le lavoratrici iscritte al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell’INPS. 

Attenzione! In altre parole, il perfezionamento del requisito contributivo per le lavoratrici dipendenti implica l’esclusione della contribuzione figurativa accreditata per disoccupazione, malattia e/o prestazioni equivalenti. Non solo, la circolare 11/2019 specifica inoltre che alle lavoratrici madri che accedono al pensionamento tramite “Opzione Donna” non si applicano le agevolazioni previste dalla Legge Dini (articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995). In sostanza, per le pensioni contributive non sono riconosciuti i contributi figurativi relativi ai periodi di assenza dal lavoro per motivi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età o di assistenza al coniuge e al genitore, oltre a non essere riconosciuto l’anticipo di quattro mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di un anno.

Richiesta, inoltre, la cessione del rapporto di lavoro dipendente. Al contrario, non è invece indispensabile ai fini del conseguimento della pensione la cessazione dell’eventuale attività di lavoro svolta in forma autonoma.

 

Dopo le Leggi di Bilancio per il 2023 e il 2024:  i requisiti da maturare al 31 dicembre 2023

Con la Legge di Bilancio per il 2023 i requisiti d’accesso per Opzione Donna sono stati profondamente modificati. In particolare, posso accedervi – a condizione di aver maturato le condizioni richieste entro il 31 dicembre 2022 -  le lavoratrici con 60 anni di età anagrafica (requisito valido sia per le dipendenti sia le autonome) e 35 anni di contribuzione, solo se rientranti in 3 specifici profili di tutela individuati dalla legge:

a) caregiver;

b) invalidi civili al 74%;

c) lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali sia attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa.

Il requisito anagrafico è stato poi elevato a 61 anni dalla legge 213/2023: semplificando, si può quindi affermare che l’ultima manovra finanziaria mantiene pressoché immutata la platea, consentendo però l’accesso a Opzione Donna a quelle lavoratrici che abbiano maturato il requisito dei 35 anni di contribuzione e dei 61 di età entro il 31 dicembre 2023. Confermate invece le agevolazioni per le madri: in particolare, la legge stabilisce uno sconto sul requisito anagrafico per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni, il che vuol dire che la soglia anagrafica non può comunque scendere al di sotto dei 59 anni (58 nel caso di requisiti maturati al 31 dicembre 2022). Per le lavoratici rientranti nell’ultimo profilo di tutela (licenziate o in fase di crisi aziendale), il requisito anagrafico è fissato invece a 59 (58 per le lavoratici che avessero maturato i requisiti al dicembre 2022) anni di età a prescindere dal numero di figli. 

Attenzione! Soprattutto con le modifiche introdotte dalla manovra finanziaria per il 2023, si viene dunque a creare un profondo spartiacque nei profili interessati al provvedimento, fermo restando il cosiddetto principio di cristallizzazione del diritto alla pensione: per le lavoratrici che abbiano maturato i “vecchi” requisiti al 31 dicembre 2021 è cioè ancora possibile presentare la domanda con 58/59 anni di età e 35 di contribuzione. Potranno (e dovranno) invece presentare la richiesta secondo le nuove regole le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti richiesti – con relativo distinguo sull’età anagrafica – nel biennio successivo. 

 

Come farne richiesta?

La domanda può essere presentata direttamente tramite il sito INPS oppure rivolgendosi al Contact Center dell’Istituto Nazionale di Previdenziale Sociale. In alternativa, la richiesta di pensione può essere presentata anche tramite patronati o altri soggetti abilitati all’intermediazione.

 

Finestre e decorrenza della pensione maturata con Opzione Donna

La maturazione dei requisiti non implica comunque di per sé la ricezione della pensione. Viene infatti previsto un sistema di finestre mobili differenziate per lavoratrici dipendenti e autonome, le quali devono cioè attendere un certo periodo di tempo tra la maturazione del diritto alla pensione e la corresponsione del primo assegno. In particolare, per effetto della cosiddetta finestra, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorre:

  •  
  • 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti per il lavoro dipendente (nel settore pubblico o privato);
     
  •  
  • 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti per il lavoro autonomo.
  •  

Ulteriori specificità riguardano poi il comparto scuola e AFAM che, al ricorrere dei requisiti, possono accedere al trattamento pensionistico a mezzo di Opzione Donna rispettivamente a decorrere dall’1 settembre 2024. Più precisamente, in questo caso la domanda di cessazione del servizio può essere presentata entro il 28 febbraio 2024, con effetti a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico o accademico, vale a dire dall’1 settembre 2024 (o novembre 2024).

 

Quale importo per la pensione? 

Vera particolarità di Opzione Donna - e importante punto su cui ciascuna lavoratrice deve (sulla base della propria posizione individuale) fare una personale valutazione di convenienza – è il metodo di calcolo utilizzato per stabilire l’importo della pensione. Scegliendo questa soluzione, la pensionanda acconsente di fatto a una pensione calcolata interamente con il metodo contributivo, a prescindere dal sistema di calcolo cui si avrebbe ipoteticamente diritto sulla base della propria storia contributiva (di fatto, il sistema misto o ex retributivo).

Il che si traduce per la maggior parte delle optanti in un taglio delle pensioni nell’ordine del 30% circa: posto cioè che l’entità della possibile decurtazione dipende poi dalla storia professionale e retributiva della singola lavoratrice, in linea di massima è verosimile affermare la scelta di Opzione Donna determina una riduzione dell’importo dell’assegno pensionistico diversamente determinato utilizzando gli altri sistemi di calcolo.

Attenzione! La disciplina sperimentale riguardante Opzione Donna prevede che l’applicazione del metodo di calcolo interamente contributivo riguardi il solo importo della pensione. Questo vuole dire, ad esempio, che a queste pensioni si possono applicare le disposizioni sul trattamento minimo che non trovano invece normalmente applicazione per le pensioni dei cosiddetti “contributivi puri”. O, ancora, che la pensione ottenuta con Opzione Donna è cumulabile con redditi da lavoro al pari di qualsiasi altra pensione di vecchiaia o anticipata maturata con il sistema misto retributivo. 


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