Tutto quello che c'è da sapere sull'APE sociale tra conferme e novità

Quando e a chi spetta l'APE sociale? Tutte le informazioni utili sulla soluzione di anticipo pensionistico riservata a quelle categorie di lavoratori che si trovano in particolari situazioni di difficoltà

Il cosiddetto anticipo pensionistico, ormai a tutti noto come APE, consente il prepensionamento, senza alcun onere economico, a specifiche categorie di lavoratori che abbiano raggiunto almeno i 63 anni di età. La sperimentazione, la cui durata era stata inizialmente fissata fino al 31 dicembre 2018 (con possibilità di proroga per l'anno successivo), è stata rinnovata anno dopo anno dalle successive manovre finanziarie e, quindi, a seguito della Legge di Bilancio per il 2024, anche per l’anno in corso, seppur a fronte di alcune modifiche. La più rilevante è l’innalzamento del requisito anagrafico, portato a 63 anni e 5 mesi

 

Chi ne ha diritto nel 2024? 

Possono fare richiesta di APE sociale tutti lavoratori dipendenti (del settore pubblico o privato), i lavoratori autonomi o i parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS, che si trovino in una delle condizioni di particolare tutela individuata dal legislatore. Spetta dunque: 

1) ai disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito di una procedura di licenziamento economico (dal 2022 viene abrogato il requisito che prevedeva la conclusione da almeno 3 mesi della fruizione di un’eventuale indennità di disoccupazione);

2) ai soggetti che assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (legge n. 104/1992) e, dal 2018, anche un parente o un affine di secondo grado convivente;

3) qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

4) agli invalidi civili che presentino una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni sanitarie di competenza, almeno pari al 74%;

5) ai lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento (categorie riviste e ampliate a partire dal 2022). Si riportano di seguito in grassetto le categorie confermate anche per l’anno in corso: 

  • addetti all’assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza;
     
  • addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilati;
     
  • artigiani, operai specializzati, agricoltori;
     
  • braccianti agricoli;
     
  • conciatori di pelli e di pellicce;
     
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
     
  • conduttori di forni e altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati; 
     
  • conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali; 
     
  • conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; 
     
  • conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali; 
     
  • conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque; 
     
  • conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta; 
     
  • conduttori di mezzi pesanti e camion; 
     
  • conduttori di mulini e impastatrici; 
     
  • conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; 
     
  • facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
     
  • lavoratori marittimi;
     
  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; 
     
  • operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio; 
     
  • operai siderurgici (di prima e seconda fusione e lavorati del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nel perimetro dei lavori usuranti); 
     
  • operatori della cura estetica; 
     
  • operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica; 
     
  • operatori di macchinari fissi in agricoltura e nell’industria alimentare; 
     
  • operatori di impianti per la trasformazione e la lavorazione a caldo dei metalli; 
     
  • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; 
     
  • pescatori (della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative);
     
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
     
  • personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci; 
     
  • portantini e professioni assimilate; 
     
  • professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche o ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
     
  • professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca (operai dell’agricoltura, della zootecnia e pesca); 
     
  • professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni;
     
  • professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali; 
     
  • professioni qualificate nei servizi personali e assimilati; 
     
  • professori di scuola pre-primaria, primaria e professioni assimilate (insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido); 
     
  • tecnici della salute. 

 

Il requisito contributivo 

Prerequisito fondamentale, oltre a non essere già titolari di pensione diretta né in Italia né all’estero, è poter far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività gravose) Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (30-36 anni), si precisa in particolare che si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo all’interno delle gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione della norma (sono pertanto esclusi i contributi maturati all’interno di qualsiasi Cassa libero-professionale). A partire dall’1 gennaio 2018 le lavoratrici madri hanno poi diritto a un ulteriore “sconto” di un anno per ogni figlio, entro un massimo di due anni: una madre di due figli che ne faccia richiesta in quanto caregiver potrà quindi ad esempio accedere al beneficio anche con un’anzianità contributiva di 28 anni. 

Attenzione! Per operai edili, ceramisti, conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, viene invece previsto una riduzione dell’anzianità contributiva richiesta di 32, anziché 36 anni. 

 

APE sociale e attività da lavoro: quali limiti o possibilità? 

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro. Non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito, come l’ASDI, l’assegno di disoccupazione finalizzato al reinserimento lavorativo, o con l’indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (la cosiddetta “rottamazione negozi”). Il diritto all’APE decade invece nel caso il beneficiario raggiunga nel frattempo i requisiti per il pensionamento anticipato (41-42 anni e 10 mesi). 

La necessità di cessare l’attività di lavoro alla richiesta del beneficio non va d’altra parte confusa con la (successiva) possibilità di cumulare l’assegno pensionistico così ottenuto con redditi da lavoro: in particolare, fino al 31 dicembre 2023 APE è risultata compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Tra le novità introdotte dalla Legge 213/2023 vi è però una stretta anche in tal senso: la prestazione diventa infatti incumulabile con i redditi da lavoro, salvo che per quelli derivanti da prestazioni occasionali e comunque nel limite dei 5mila euro annui. 

Attenzione! Laddove il limite di competenza per l’anno di riferimento venisse superato, il beneficio decadrebbe (e verrebbe inoltre richiesta la restituzione di quanto indebitamente percepito nel corso dell’anno del superamento). 

 

Come funziona l'APE sociale? 

A differenza dell'ormai pensionata APE volontaria (non rinnovata alla fine del 2019), che prevedeva un vero e proprio prestito bancario (gravato peraltro da un premio assicurativo) da restituire nell’arco di vent’anni, l’APE sociale si concretizza in un sussidio di accompagnamento alla pensione, entro un tetto di 1.500 euro lordi (circa 1.200 euro netti), erogato per 12 mensilità e non rivalutabile in base dall’inflazione. Il sussidio è interamente a carico dallo Stato: non si tratta quindi di una prestazione previdenziale vera e propria, ma piuttosto di un aiuto economico elargito unicamente a soggetti in particolare stato di bisogno.

Più precisamente, l’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro; è invece pari a 1.500 euro nel caso in cui la “pensione” calcolata al momento di accesso all’APE sociale sia pari o superiore a 1.500 euro. Nell’eventualità di contribuzione mista (comunque versata all’interno delle gestioni interessate dall’APE sociale), l’assegno mensile viene calcolato pro quota, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e in funzione dei rispettivi periodi di iscrizione. 

L'importo dell'indennità non è rivalutato né integrato al trattamento minimo. L’assegno non è poi reversibile ai superstiti, il che significa che in caso di decesso del titolare il beneficio decade. 

 

Come presentare la domanda per APE sociale? 

Quanti abbiano già maturato o matureranno nel corso dell'anno i requisiti previsti dalla legge devono innanzitutto preliminarmente presentare, prima ancora quindi della richiesta riguardante la prestazione vera e propria, la domanda per il riconoscimento di accesso alla prestazione. Contestualmente in caso di requisiti già maturati o alla maturazione dei requisiti veri e propri - cessazione dell’attività lavorativa compresa - è invece possibile fare richiesta per l’accesso al beneficio. Entrambe le domande devono essere presentate in via telematica.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle condizioni di accesso, si ricordano di seguito le finestre previste nel 2022 per la presentazione delle istanze di verifica: 

  • 31 marzo 2024; 
     
  • 15 luglio 2024;
     
  • 30 novembre 2024. 


Attenzione! Al fine di valutare l’adeguatezza delle risorse stanziate, l’INPS provvede a un monitoraggio costante di domande e beneficiari. Laddove l’onere finanziario superi lo stanziamento previsto, la “priorità” viene assegnata sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafica di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni. 

In caso di esito positivo dell’intero iter e laddove quindi sussistano a tale data tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso.

 


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