Miniguida all'ISEE: cos’è e a cosa serve l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente

L'ISEE è un parametro che misura la situazione economica del nucleo familiare richiesto per accedere a prestazioni e servizi sociali e assistenziali: ecco come si determina e in che modo si ottiene

L’ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente - è un parametro che misura la situazione economica del nucleo familiare spesso necessario per accedere a prestazioni e servizi socio-assistenziali (sia in moneta che in servizi) la cui erogazione dipende dalla valutazione della situazione economica della famiglia richiedente. È ad esempio utilizzato ai fini dell’applicazione di tariffe differenziate per la compartecipazione al costo di alcuni servizi oppure per la fissazione di soglie oltre le quali non è ammesso l’accesso a determinate agevolazioni o indennità, come nel caso di: 

  • agevolazioni per servizi di pubblica utilità; 

  • agevolazioni per le tasse universitarie; 

  • asili nido e altri servizi per l'infanzia; 

  • assegno unico e universale per i figli a carico (AUUF); 

  • prestazioni scolastiche (mensa, trasporto, libri di testo, borse di studio, etc); 

  • reddito di cittadinanza; 

  • servizi socio-sanitari domiciliari; 

  • altri servizi di natura socio-assistenziale. 


 

Come si determina l'ISEE?

Premessa indispensabile a farsi è che a partire dall’1 gennaio 2015 la formula dell’ISEE è stata profondamente rinnovata sia dal punto di vista delle regole di calcolo sia nelle procedure, con 3 finalità principali: 1) maggiore valorizzazione della componente patrimoniale; 2) specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi gravosi (ad esempio perché numerose o con persone con disabilità); 3) differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta.

Dunque, anche sulla base delle novità introdotte, nell’ISEE sono inclusi i redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare e il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare. Dal 2015 sono inoltre compresi nel calcolo dell’ISEE anche i redditi esenti da IRPEF, gli autoveicoli e motoveicoli posseduti e i conti correnti e depositi postali con indicazione della giacenza media annua. Dal 2024, novità contenuta nell’ultima manovra finanziaria, vengono viceversa esclusi dal computo, fino a un valore complessivo di 50mila euro, titoli di Stato e prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. 

Il valore dell'ISEE varia poi in base alla composizione del nucleo familiare (numero dei componenti e loro caratteristiche). Nel dettaglio, infatti, l’ISEE è calcolato come rapporto tra l’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e il relativo parametro desunto dalla scala di equivalenza proprio in funzione del numero di componenti della famiglia. 

Scala di equivalenza ISEE

Sono poi previste ulteriori maggiorazioni, pari a:  

  • 0,35 per ogni ulteriore componente;
     
  • 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
     
  • 0,2 in caso di presenza nel nucleo di 3 figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
     
  • 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a 3 anni compiuti, in cui entrambi i genitori (o l’unico presente) abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati.


La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

Attenzione! Eventuali componenti del nucleo familiare che siano o beneficiari di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo (ad esempio non autosufficienti ospitati da RSA) o che si trovino in una situazione di convivenza senza essere di fatto considerati nucleo a sé stanti incidono sulla determinazione del parametro della scala di equivalenza per un valore pari a 1. Più precisamente, in questo caso, si calcola quindi la scala di equivalenza in assenza del componente che rientri nei prerequisiti descritti e quindi di fatto la si incrementa di 1.

 

Non tutti gli ISEE sono uguali… 

La nuova normativa ha inoltre stabilito modalità di calcolo differenziate dell’indicatore in funzione della specificità delle situazioni. In altre parole, non esiste più un solo ISEE “standard” valido per tutte le prestazioni ma una pluralità di indicatori diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo. In generale, si ricordano: 

- l’ISEE ordinario, che si applica alla generalità delle prestazioni sociali agevolate ed è quindi il “riferimento” a meno che non sia espressamente previsto un ISEE specifico; 

-  l’ISEE minorenni, solitamente richiesto nel caso di prestazioni o altre misure agevolate rivolte e bambini o ragazzi o a nuclei familiari comprendenti minorenni; 

- l’ISEE università, di solito richiesto per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario; 

- l’ISEE socio-sanitario e dottorato di ricerca, che ai applica a prestazioni socio-sanitarie non residenziali a favore di maggiorenni (ad esempio, assistenza domiciliare per un familiare non autosufficiente) o ai corsi per dottorato di ricerca. I due indicatori sono solitamente accomunati perché consentono, entrambi, al cittadino di scegliere se realizzare la valutazione della propria situazione sulla base di nucleo familiare più ristretto rispetto a quello ordinario; 

- l’ISEE socio-sanitario residenze, che si applica alle prestazioni residenziali a favore di maggiorenni (ad esempio, ricoveri presso RSA di anziani non autosufficienti); anche in questo caso è lasciata facoltà di scegliere un nucleo familiare più ristretto rispetto a quello ordinario. 

Attenzione! Anche allo scopo di permettere ai cittadini di districarsi tra queste differenze, l'INPS mette a disposizione dei cittadini un servizio per simulare il calcolo del proprio ISEE, già distinto in funzione della diversa tipologia, così da valutare in anticipo il potenziale possesso dei requisiti economici di accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Una menzione particolare spetta infine all’ISEE corrente, che aggiorna il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. Eventualità che si può rendere necessaria nel caso in cui il richiedente abbia già un ISEE in corso di validità ma abbia nel frattempo subito delle variazioni nel proprio reddito o patrimonio, cambiamenti che potrebbero appunto cambiare significativamente la valutazione della propria situazione economica. Ad esempio, può essere dunque richiesto in presenza di:  

a) una variazione della situazione lavorativa (come la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

b) un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;

c) una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.


L’indicatore è calcolato sui redditi e trattamenti percepiti dal nucleo familiare negli ultimi 12 mesi. Solo nel caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti o di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile, in alternativa, indicare i redditi e i trattamenti percepiti negli ultimi 2 mesi (rapportati all’interno anno) come base di calcolo del reddito annuale.

 

Come si ottiene l'ISEE? La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 

Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. 

La DSU, che ha validità dal momento della consegna (in qualsiasi periodo dell’anno) fino al 31 dicembre successivo, può essere presentata tramite diverse modalità: 1) rivolgendosi direttamente al proprio comune o all’Ente che eroga la prestazione agevolata per la quale si desidera fare richiesta; 2) avvalendosi di un Centro di Assistenza Fiscale o altri intermediari autorizzati, che prestano la loro assistenza gratuitamente sulla base di un’appositiva convenzione stipulata con l’INPS; 3) online, sul sito INPS, tramite il servizio dedicato; 4) avvalendosi, come da recenti novità normative, del cosiddetto ISEE precompilato il quale, a sua volta, introduce la DSU precompilata caratterizzata dalla presenza di dati preinseriti e forniti direttamente dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso il cittadino può usufruire del servizio in forma diretta, mediante il sito INPS, o decidere di affidarsi a un CAF. 

In linea di massima, i dati contenuti nella DSU sono quindi in buona parte autodichiarati – come nel caso di dati anagrafici e beni patrimoniali – e in parte acquisiti e/o ricavabili dalla documentazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, come ad esempio il reddito complessivo ai fini IRPEF, e dall’INPS, come nel caso di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’Istituto  per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF. 

Ai fini della compilazione, il nucleo familiare di riferimento è quello alla data di presentazione della dichiarazione. Se i redditi da dichiarare sono quelli riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione, i patrimoni mobiliari e immobiliari di riferimento sono invece quelli posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU. 

Attenzione! Il soggetto che presenta la DSU è ovviamente ritenuto responsabile di tutte le informazioni autodichiarate e, in caso di omissioni e dichiarazioni fraudolente, può pertanto incorrere in conseguenze anche penali. 

Così come non tutti gli ISEE non sono uguali, anche la DSU può variare: a seconda del tipo di prestazione possono essere infatti richiesti dati diversi. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente in realtà compilare la cosiddetta DSU MINI, la quale consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del proprio nucleo familiare e ottenere così l’ISEE ordinario, valevole di fatto per molte misure e prestazioni agevolata. In casi particolari, in base al tipo di prestazione da richiedere oppure alle particolari caratteristiche del nucleo familiare, può rendersi necessario fornire informazioni aggiuntive mediante la compilazione della cosiddetta DSU integrale, utile ad esempio al calcolo di ISEE specifici (ISEE università, socio-sanitario, etc). 

 

Quanto vale l’ISEE? Durata e scadenza della DSU 

Normalmente, l’ISEE è reso disponibile al dichiarante (tramite l’INPS, online o rivolgendosi alle sedi territoriali competenti, o l’ente cui è stata presentata la dichiarazione) entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU. 

Attenzione! In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso a una prestazione sociale agevolata, i componenti del nucleo familiare possono presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L’ente erogatore acquisirà successivamente l'attestazione interrogando il sistema informativo ISEE, o in caso di impedimenti, richiedendola direttamente al dichiarante.

L’ISEE così elaborato avrà validità per l’intero anno solare, vale a dire – nel caso dell’anno corrente - fino al 31 dicembre 2024. Decaduta invece lo scorso 31 dicembre la validità degli ISEE ottenuti nel 2023. Diverso ovviamente il caso dell’ISEE corrente che, a seguito delle ultime novità legislative, ha (a partire dal 23 ottobre 2019) una validità complessiva di 6 mesi. In caso di ulteriore variazione della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro 2 mesi. 


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