Tutto quello che c'è da sapere sull'assegno sociale (nel 2024)

Dai requisiti necessari per poterne fare richiesta all'importo erogato: in cosa consiste l'assegno sociale, la prestazione assistenziale INPS per gli over 65 in condizioni di difficoltà economica

L'assegno sociale è la prestazione assistenziale INPS erogata su domanda, a prescindere da versamenti di tipo contributivo, agli over 65 (nel 2024, per la precisione, ai 67enni) che si trovino in condizioni disagiate. Dal 1996 sostituisce la pensione sociale.

 

A chi si rivolge?

Il diritto alla prestazione riguarda i cittadini sia italiani sia stranieri (comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza ed extracomunitari purché titolari del permesso di soggiorno CE rilasciato per soggiorni di lungo periodo) in possesso dei seguenti requisiti anagrafici ed economici:

  • 67 anni, requisito comunque soggetto ad adeguamento alla speranza di vita; 
     
  • residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni sul territorio nazionale; 
     
  • stato di bisogno economico.


In particolare, il diritto alla prestazione è accertato sulla base della situazione reddituale del richiedente, facendo riferimento al reddito personale per i cittadini non coniugati e al cumulo del reddito con il coniuge nel caso in cui il richiedente sia legalmente sposato. Vengono considerati ai fini del computo del reddito:

  •  redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
     
  • i redditi esenti da imposta;
     
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (ad esempio, vincite derivanti dalla sorte da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
     
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, ecc.;
     
  • i redditi di terreni e fabbricati;
     
  • le pensioni di guerra;
     
  • le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
     
  • le pensioni dirette erogate da stati esteri;
     
  • le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
     
  • gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.


Sono invece esclusi dal computo del reddito i trattamenti di fine rapporto (comunque denominati) e ogni loro eventuale anticipazione, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, eventuali indennità di accompagnamento associate a condizioni di invalidità, gli assegni vitalizi erogati agli ex combattenti di guerra, gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero. Non viene conteggiato neppure il valore stesso dell’assegno sociale.

 

Come calcolare l’importo dell’assegno sociale?

Alla luce dell’adeguamento all’inflazione previsto per il 2024, l’importo dell’assegno sociale sale per l’anno in corso a 534,41 euro mensili, erogati per un totale di 13 mensilità.

Non tutti i destinatari della prestazione hanno però diritto alla liquidazione dell’intera somma, che dipende dalla situazione reddituale del richiedente. In particolare, l’assegno viene liquidato in misura intera i soli soggetti che non hanno alcun reddito o, se coniugati, quanti hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno. Hanno invece diritto all’assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno e i soggetti coniugati il cui reddito familiare risulti compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio della medesima cifra. In quest’ultimo caso, sarà quindi erogato un assegno sociale d’importo ridotto pari alla differenza tra l’importo intero annuale della prestazione e l’ammontare del reddito annuale.

Con riferimento al 2024, il limite di reddito annuo per accedere alla prestazione viene fissato a 6.947,33 euro, mentre in caso di richiedente coniugato l’importo del reddito familiare sale a 13.894,66 euro.

 

Come fare domanda per l’assegno sociale?

La domanda per l’assegno sociale deve essere presentata all’INPS, attraverso 3 possibili modalità:

- via web, attraverso la sezione dedicata del portale inps.it, dove è possibile consultare sempre, online, tutte le istruzioni relative ai documenti necessari per la formulazione della domanda stessa;

- attraverso il Contact Center INPS, gratuito da rete fissa al numero 803164 (06164164 il numero di riferimento da rete mobile);

- rivolgendosi a enti di patronato o altri intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici da loro offerti.

A diritto acquisito, il pagamento dell’assegno decorre dal primo mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

Quando e come può decadere il diritto all’assegno sociale? 

Particolarità dell’assegno sociale è proprio quella di essere un beneficio dal carattere provvisorio, nella misura in cui la revisione del possesso dei requisiti reddituali e anagrafici (con particolare riferimento al reddito) viene realizzata annualmente. Il diritto alla prestazione quindi decade nel caso in cui uno dei requisiti richiesti non risultai più soddisfatto. L’assegno sociale viene inoltre sospeso se il titolare della prestazione soggiorna all’estero per di più di 30 giorni; dopo un anno dalla sospensione l’erogazione della prestazione è revocata. L’assegno sociale è infatti inesportabile, il che implica che non possa in nessun caso essere erogato all’estero. 

Attenzione! La prestazione viene di fatto erogata sulla base della dichiarazione reddituale rilasciata dal richiedente e deve essere conguagliata, (salvo proroghe) entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. A questo punto quindi l’INPS può quindi procedere alla liquidazione definitiva o alla modifica dell’importo dell’assegno sociale, quando necessario; il superamento dei valori massimi di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione comporta la sospensione dell'assegno che potrà essere ripristinato solo se nel caso cin i redditi tornino al di sotto dei limiti previsti.

Infine, va ricordato che l’assegno sociale non è soggetto a IRPEF e non è reversibile ai superstiti in caso di decesso del beneficiario.

 


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