Tutto quello che c'è da sapere sull'indennità di accompagnamento

A chi spetta e quanto spetta (a prescindere dall'età): tutte le informazioni utili per fare richiesta di indennità di accompagnamento nel corso del 2024 

Con l'espressione "indennità di accompagnamento" si è soliti riferirsi a quella che, più precisamente, è l'indennità di accompagnamento per persone non deambulanti senza l'aiuto di un accompagnatore o con bisogno di assistenza continua (invalidi civili), prestazione riservata dall’INPS ai soggetti invalidi o mutilati, cui sia stata riconosciuta una condizione di non autosufficienza e, in particolare, di cui sia stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore e/o l’incapacità di compiere i principali atti di vita quotidiana autonomamente, in assenza di assistenza continua.

 

A chi si rivolge l’indennità di accompagnamento?

Ne sono dunque destinatari tutti i soggetti che, a prescindere sia dall’età anagrafica sia dalla propria situazione reddituale, si ritrovino in accertate condizioni di minorazione psico-fisica. La prestazione viene in particolare riconosciuta sia agli italiani sia agli stranieri comunitari (se regolarmente riscritti all’anagrafe nel proprio comune di residenza) ed extracomunitari, purché in possesso da almeno un anno del permesso di soggiorno. In ogni caso, è comunque richiesta una residenza stabile e abituale sul territorio italiano. Per il riconoscimento del beneficio non sono dunque previsti né particolari vincoli anagrafici né tantomeno limiti di natura reddituale.

In generale, la condizione di minorazione viene ritenuta tale quando il soggetto richiedente non riesce a compiere, senza alcuna assistenza, le azioni di vita quotidiana che, invece, un soggetto “normale” della stessa età è in grado si svolgere autonomamente (igiene personale, nutrizione, realizzazione di spostamenti basilari, orientamento spaziale e temporale, etc).

Criteri di valutazione in parte differenziati riguardano invece minori e over 65:

a) nel caso di soggetti che abbiano più di 65 anni di età, il diritto all’indennità scatta in caso di difficoltà persistenti a svolgere azioni quotidiane considerate normali per soggetti di pari età;

b) nel caso dei minori, va invece ricordato che, dal 2014, al compimento della maggiore età subentra in automatico il diritto alla pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. Resta comunque l’obbligo per i neo-diciottenni la presentazione della documentazione necessaria (modello AP70) ad attestare il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente.

L’indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, dipendente o autonoma, nonché compatibile e cumulabile con altre pensioni e con le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati). Fanno eccezione, e sono quindi incompatibili con l’indennità di accompagnamento, prestazioni simili erogate per cause di servizio di servizio, lavoro o guerra: in questo caso, al richiedente viene comunque lasciato il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. 

 

Come fare domanda per l'indennità di accompagnamento?

Premessa indispensabile alla presentazione della domanda è il certificato medico introduttivo rilasciato dal medico di base e, dunque, l’accertamento dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della prestazione. In altre parole, ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il cittadino interessato deve innanzitutto chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti, inoltrando la domanda mediante l’apposito servizio dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Solo una volta ottenuto il certificato medico introduttivo (e il codice corrispondente) è quindi possibile inoltrare la propria domanda per la prestazione economica vera e propria, tramite il servizio dedicato sul portale INPS o, in alternativa, rivolgendosi agli intermediari autorizzati (enti di patronato e associazioni di categoria dei disabili) e usufruendo dunque dei loro servizi telematici. L’esame della richiesta prevede anche una visita medica di accertamento presso la Commissione della propria Asl; laddove l’interessato non potesse essere trasportato, è possibile far richiesta di visita domiciliare entro almeno 5 giorni dalla data fissata dalla Commissione.

Esaminata la domanda in tutti i suoi elementi (sanitari e amministrativi), sarà l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a fornire il proprio feedback tramite raccomanda A/R o indirizzo di posta elettronica certificato, se fornito dall’utente. Con l'eccezione di situazioni di aggravamento di malattie di tipo oncologico, non è possibile inoltrare due volte la domanda per la medesima prestazione fino al termine dell’eventuale iter in corso o, nell’eventualità di ricorsi giudiziari, fino all’emissione di una sentenza passata in giudicato.

Attenzione!  Per i minori titolari di indennità di accompagnamento al compimento della maggiore età, la prestazione riservata agli adulti spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

 

Decorrenza e importo dell'indennità di accompagnamento

Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti necessari a maturare l’indennità di accompagnamento, il beneficio viene corrisposto per dodici mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto. 

Con riferimento al 2024, l’importo è pari a 531,76 euro, erogati per 12 mensilità. L’importo è esente da IRPEF e non è reversibile ai superstiti: la prestazione è infatti strettamente correlata alle condizioni psico-fisiche del richiedente. 

Attenzione! Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.



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