Quando, quanto e a chi spetta la quattordicesima mensilità nel 2024

Una somma aggiuntiva alla pensione di luglio (o dicembre) per i pensionati almeno 64enni al di sotto di un determinato reddito: a chi spetta la quattordicesima mensilità

La quattordicesima mensilità è una somma aggiuntiva corrisposta dall’INPS ai pensionati con almeno 64 anni di età e che soddisfano precisi requisiti reddituali, generalmente insieme alla mensilità di luglio (o di dicembre). Introdotta per legge nel 2007, è stata successivamente rafforzata dalla Legge di Bilancio per il 2017, che ha esteso la platea dei potenziali beneficiari intervenendo anche sugli importi.

 

A chi spetta la quattordicesima mensilità? 

La quattordicesima mensilità spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici facenti capo all’INPS (lavoratori dipendenti, autonomi, commercianti, etc) a condizione che abbiano un’età pari o superiore ai 64 anni e un reddito inferiore: 

  • a 1,5 volte il trattamento minimo INPS fino al 2016;
     
  • fino a 2 volte il trattamento minimo INPS dal 2017.
     

In particolare, hanno dunque diritto alla cosiddetta quattordicesima oltre ai titolari di pensioni di vecchiaia, anzianità e anticipata anche i beneficiari di pensioni ai superstiti, assegni ordinari di invalidità e pensioni di inabilità (previdenziali). Al contrario, non ne possono beneficiare i titolari di altre prestazioni di natura assistenziale (come, ad esempio, assegni e pensioni sociali o invalidità civili). 

Per tutte le gestioni, il pagamento viene effettuato d’ufficio dall’INPS sulla base dei redditi degli anni precedenti (salvo casi peculiari) e senza presentare alcuna domanda. In altre parole, la somma è attribuita automaticamente dall’Istituto di Previdenza una volta verificata la sussistenza dei requisiti: la rata pensionistica è quella di luglio nel caso in cui i requisiti siano maturati entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, mentre la corresponsione viene effettuata nel mese di dicembre laddove i requisiti vengano appunto maturati successivamente. 

Attenzione! La quattordicesima viene dunque riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni stabilite per legge. Sono tuttavia possibili verifiche da parte dell’INPS una volta disponibili i redditi consuntivi. 

 

Come viene stabilito l’importo della quattordicesima mensilità? 

A partire dal 2017, vale a dire a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017, l’importo della quattordicesima mensilità varia in misura proporzionale al reddito del potenziale richiedente, che non deve mai comunque essere superiore a un massimo di 2 volte il trattamento minimo fissato dall’INPS per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (15.563,86 euro per il 2024). Ai fini della determinazione del reddito utile si considera il solo reddito individuale del potenziale beneficiario: sono esclusi dal computo i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, le pensioni di guerra, indennità per ciechi e sordomuti, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto ed eventuali competenze arretrate. 

Non solo, l’importo della “somma aggiuntiva” erogata a partire dal 2017 varia anche a seconda dell’anzianità contributiva complessivamente maturata dal pensionato (fino a 15 anni, fino a 25 anni, oltre i 25 anni di contribuzione per i dipendenti). 

Attenzione! Anche per la quattordicesima mensilità vale la cosiddetta clausola di salvaguardia. Ciò vuol dire che il tetto massimo reddituale, oltre il quale la prestazione non spetta, va incrementato per ciascuna fascia contributiva dell’importo del beneficio stesso: se il reddito complessivo individuale annuo eccede le 1,5 o le 2 volte (a seconda del caso di riferimento) il TM ma è comunque inferiore al limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo aggiuntivo viene effettivamente corrisposto fino al raggiungimento del limite maggiorato.

Importo ed erogazione della somma aggiuntiva

Quattordicesima mensilità


Attenzione! Qualunque sia l’importo erogato la quattordicesima mensilità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini dell’erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali. 

 


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