Quando e a chi spetta l'invalidità civile? Cosa è bene sapere (nel 2024)

Un sostegno per i cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche: quando e a chi spettano le prestazioni economiche per l'invalidità civile (nel 2024) 

Allo scopo di tutelare il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale dei cittadini residenti in Italia resi parzialmente o complementarmente inabili al lavoro per minorazioni di tipo psico-fisico, lo Stato italiano mette a disposizione dei cittadini in difficoltà una serie di prestazioni economiche (pensioni, assegni o indennità) e non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria ed esenzione dal ticket, possibilità di fruizione per i familiari dei permessi dell’ex legge 104/1992, collocamento obbligatorio a lavoro). 

Possono in particolar modo usufruirne, secondo le peculiarità specifiche della propria “categoria” di appartenenza: 

- i mutilati e gli invalidi civili, vale a dire cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite (anche di natura progressiva), che abbiano subito una riduzione permanente della propria capacità lavorativa pari ad almeno un terzo (il 33%) o, nel caso dei minori, che manifestino una forte e persistente difficoltà nello svolgere le attività proprie della loro età come ad esempio i compiti. Non rientrano invece tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, riconosciuti tali per cause specifiche dovute alla guerra, alla prestazione lavorativa (nel caso dei lavoratori privati) o a un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate), cui spettano eventualmente diversi tipi di provvidenze e indennità; 

- i ciechi civili, vale a dire persone affette da cecità totale o con un residuo visivo superiore a un ventesimo a entrambi gli occhi, per cause congenite o acquisite in modo indipendente da guerre, infortuni sul lavoro o in servizio; 

- i sordi (sordomuti), vale a dire individui affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni), tale da impedire il normale impedimento del linguaggio parlato. Più precisamente, il requisito per la concessione della pensione prevede una soglia uditiva di ipoacusia pari ad almeno 75 decibel; se la perdita uditiva risulta inferiore o non sia dimostrabile il periodo in cui è avvenuta, la valutazione sanitaria segue i criteri dell'invalidità civile. Vengono poi anche in questo caso escluse sordità causate da guerra, lavoro o servizio, così come i casi di sordità esclusivamente psichica.

- gli affetti da talassemie o drepanocitosi. 

Attenzione! Il tipo di prestazione effettivamente erogata dipende poi dall’effettivo grado di inabilità che viene riconosciuto al momento dell’accertamento della sussistenza dei requisiti amministrativo-sanitari necessari per il riconoscimento della condizione di invalidità.  Specifiche prestazioni possono poi l’appunto essere corrisposte a ciechi civili, sordi e affetti da talassemie o drepanocitosi. 

 

Come avviene il riconoscimento dell’invalidità civile? 

Il riconoscimento dell’invalidità civile prende il via con l’inoltro, da parte del medico di base del potenziale beneficiario, di un certificato medico introduttivo. Utilizzando il codice di questo certificato, spetta invece al cittadino inoltrare la domanda di accertamento sanitario all’Istituto: la pratica è necessaria affinché l’INPS possa verificare, sulla base delle minorazioni psico-fisiche del richiedente, l’effettivo grado di invalidità civile, cecità, sordità, etc. 

In particolare, si considera grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa ai fini della qualifica di invalidità civile il 33%, percentuale a propria volta individuata in base alla tabella definita dal decreto del Ministro della Salute del 5 febbraio 1992Il grado di invalidità è poi determinante anche per stabilire a quali prestazioni il richiedente avrà effettivamente accesso, nella misura in cui le prestazioni di tipo economico vengono riconosciute soltanto nei casi di invalidità più grave (dal 74 al 100%) e, inoltre, solo a seguito della verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi dal richiedente al momento della domanda. 

Più precisamente, percentuale di invalidità e benefici ottenibili sono così correlati: 

  • fino al 33%, nessun riconoscimento;
     
  • dal 33 al 73%, assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali; 
     
  • dal 46%, iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata; 
     
  • dal 66% ,esenzione dal ticket sanitario; 
     
  • dal 74% al 100%,prestazioni economiche. 
     

Attenzione! A differenza di quanto accada con la pensione di inabilità (previdenziale) e l’assegno ordinario di invalidità (previdenziale) erogazione delle prestazioni economiche non è invece correlata alla verifica di prerequisiti di natura contributiva. La cosiddetta “invalidità civile” fa cioè riferimento a un insieme di prestazioni assistenziali, riconosciute cioè ai cittadini in condizioni di bisogno a prescindere dalla sussistenza di un rapporto assicurativo con l’ente previdenziale più o meno duraturo. Anzi, non solo invalidità civili e previdenziali sono prestazioni completamente diverse e da non confondersi tra loro ma, in svariati casi, possono anche risultare incompatibili tra loro (non cumulabili). 

 

Quali sono le prestazioni economiche cui dà diritto l’invalidità civile?

Le prestazioni riconosciute ed erogate dall’INPS in presenza dei necessari requisiti sanitari e reddituali possono variare in base a diversi fattori, tra cui il tipo e il grado di minorazione psico-fisica del richiedente. In particolare, si ricordano: 

Per gli invalidi civili:

  • pensione di inabilità (invalidi totali);
  • indennità di frequenza (minori invalidi);
  • assegno mensile (invalidi parziali);
  • indennità di accompagnamento.

Per i ciechi civili: 

  • pensione ai ciechi assoluti;
  • pensione ai ciechi parziali;
  • indennità speciale;
  • indennità di accompagnamento.

Per i sordi (sordomuti): 

  • pensione; 
  • indennità di comunicazione.


Caso peculiare è infine quello degli affetti da talassemia (morbo di Codley) e drepanocitosi (anemia falciforme), cui a partire dal 2004 si sono aggiunti anche i portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea: in questo caso, i soggetti di almeno 35 e che abbiano però maturato almeno 10 anni di anzianità contributiva, possono infatti a prescindere dal redito maturare il diritto a un’indennità mensile assistenziale dello stesso importo previsto per le pensioni minime dei lavoratori dipendenti. 

 

Le prestazioni economiche per gli invalidi civili  

Nel caso di invalidità totale (100%) e permanente, l’INPS riconosce la cosiddetta pensione di inabilità per invalidi civili (da non confondersi con la pensione di inabilità previdenziale), erogata su domanda agli invalidi totali di età compresa tra i 18 anni e i 67 anni - termine correlato all’età pensionabile e pertanto soggetto a variazioni in base all’aspettativa di vita - che si trovino in stato di bisogno economico. Al compimento dei 67 anni viene automaticamente convertita in assegno sociale.

Per il 2024 l’importo è di 333,33 euro mensili, erogati per 13 mensilità. I limiti reddituali di riferimento sono invece fissati per l'anno in corso a 19.461,12 euro, che scendono a 5.725,46 euro nel caso degli invalidi parziali. Al raggiungimento dell'età anagrafica di 60 anni l'articolo 38 della legge 448/2001 riconosce poi una maggiorazione della prestazione (il cosiddetto incremento al milione) a condizione di possedere un reddito personale non superiore a 9.555,65 euro annui, valore che si ottiene moltiplicando per 13 mensilità l’importo massimo della pensione con importo al milione qualora il beneficiario non sia sposato. Il valore sale invece a 16.502,98 euro annui nel caso in cui il percettore sia coniugato. Per i casi di inabilità totale tali da rendere impossibile perfino il deambulare senza un accompagnatore o il compimento dei normali atti di vita quotidiana, può essere inoltre prevista l’indennità di accompagnamento, comunque compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

Attenzione! Con la sentenza 152/2020 del 23 giugno 2020 la Corte Costituzionale ha stabilito come insufficiente l’importo mensile della pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, riconoscendo il diritto all’incremento al milione (oggi fissata a 401,72 euro) fin dal compimento dei 18 anni. La decisione della Consulta è quindi stata successivamente recepita dal cosiddetto “decreto Agosto”, dando di fatto il via libera all’aumento delle prestazioni riguardanti gli invalidi civili totali, a condizione di rientrare comunque all'interno dei limiti reddituali in precedenza già fissati per l’incremento a 60 anni

Agli invalidi parziali (riduzione delle capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%) che soddisfino i requisiti sanitari e socio-economici previsti è invece corrisposta un’altra prestazione economica a carattere assistenziale, l’assegno mensile di assistenza per invalidità civile. Anche in questo caso i limiti anagrafici sono fissati tra i 18 anni e i 67 anni (soglia soggetta a revisione periodica) e l’importo è pari a 333,33 euro erogati per 13 mensilità. Non si applica in questo caso il cosiddetto incremento al milione.  

Attenzione! L’assegno mensile non è compatibile con le pensioni dirette di invalidità: spetta tuttavia al beneficiario la scelta della rendita a lui più favorevole. 

Ai cittadini minorenni che soddisfino i requisiti sanitari e reddituali previsti viene infine eventualmente riconosciuta l’indennità di frequenza, prestazione economica erogata su domanda ai minori che, a causa delle proprie minorazioni fisiche o mentali, fatichino a inserirsi correttamente all’interno del tessuto sociale e scolastico. In questo caso l’indennità – pari a 313,91 euro mensili – viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, per un massimo complessivo di 12 mensilità. In particolari condizioni di reddito, la misura della pensione può essere tuttavia maggiorata secondo quanto disposto dalla legge. 

Attenzione! Al compimento del 67esimo anno di età del titolare della prestazione, la prestazione di invalidità civile è sostituita dal cosiddetto assegno sociale sostitutivo (o derivante dall’invalidità civile per gli invalidi parziali o totali), il cui importo differisce tuttavia da quello dell’assegno sociale vero e proprio perché corrisposto nel suo “importo base”, vale a dire senza gli aumenti introdotti dalle leggi 448/1998 e art. 52 legge 488/1999. Per il 2024 il suo valore è quindi pari a 435,23 euro;importo comunque maggiorabile fino a 99,18 euro mensili, cifra che consente di raggiungere quella dell’assegno sociale ordinario al soddisfacimento di specifici requisiti. Nel dettaglio, per conseguire la maggiorazione nella sua totalità il beneficiario deve possedere un reddito personale non superiore ai 5.657,99 e un reddito coniugale non superiore ai 12.605,32 euro laddove coniugato; l’incremento viene invece riconosciuto in misura parziale nel caso in cui tali limiti siano superati ma i due redditi restino comunque rispettivamente al di sotto dei 6.947.33 e 13.894,66 euro. 

 


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