Tutto quello che c'è da sapere sull'indennità di mobilità

Dall'importo alle possibili cause di sospensione, incompatibilità e decadenza, tutte le informazioni utili a chi ha (ancora) diritto all'indennità di mobilità

Premessa indispensabile a farsi è che le norme a disciplina della indennità di mobilità sono state abrogate dalla L. n. 92/2012, che ha sostituito a tale trattamento il nuovo ammortizzatore sociale rappresentato dalla nuova assicurazione sociale per l’impiego. Tuttavia, al fine di garantire un passaggio graduale dal vecchio al nuovo sistema di ammortizzazione sociale, la legge in questione ha introdotto un regime transitorio, prevedendo una graduale riduzione dell’indennità di mobilità prevista per i lavoratori collocati in mobilità dall'1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016.

L’indennità di mobilità si configura quindi come una prestazione a sostegno del reddito riconosciuta ai lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro a seguito di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. Ai sensi dell’art. 16 della L. 223/91 ne sono destinatari gli operai, gli impiegati e i quadri che sono stati licenziati per riduzione di personale da parte di imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni. La norma riconosce il diritto all’indennità di mobilità nel caso in cui il licenziamento sia intimato da imprese che occupano alle proprie dipendenze almeno 15 dipendenti e che intendano licenziare almeno 5 dipendenti nell’arco di 120 giorni.

Ai fini del beneficio dell’indennità, i lavoratori interessati devono presentare la domanda, a pena di decadenza, esclusivamente per via telematica, direttamente tramite il portale INPS,  avvalendosi del servizio di call-center, oppure tramite l’ausilio dei patronati.

Come si stabilisce la misura dell'indennità di mobilità? -  L’indennità di mobilità viene riconosciuta per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Ai senti dell’art. 7 della Legge 223/91, l’indennità di mobilità è calcolata in una misura percentuale dell’importo del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come annualmente stabilito dall’istituto previdenziale. La percentuale prevista è collegata alla durata del trattamento, e precisamente:

  1. per i primi dodici mesi: al 100%;
  2. dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: all’80%.

La durata del trattamento, varia in funzione dell’età del lavoratore, nonché dell’area geografica in cui è ubicata l’unità produttiva che ha operato i licenziamenti collettivi.

Quali le possibili cause di sospensione, incompatibilità e decadenza? - L’INPS, con circolare n. 67/2001, ha chiarito che qualora il lavoratore, durante il periodo di godimento dell’indennità, accetti l’offerta di un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato) dandone tempestiva comunicazione all’INPS, la prestazione viene sospesa mantenendo tuttavia l’iscrizione nella lista.

Per quanto attiene la produzione di redditi di lavoro autonomo, l’indennità di mobilità, non risulta incompatibile, a condizione che i redditi prodotti, siano tali da non comportare la perdita dello stato di disoccupazione.

Infine, la stipula di un nuovo contratto a tempo pieno ed indeterminato provoca invece la decadenza dalla prestazione e dall’iscrizione alle liste di mobilità