Cosa è bene sapere sull'Assegno Unico e Universale per i figli (AUUF)

Un sostegno economico attribuito alle famiglie per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili: ecco come funziona, a quanto ammonta e chi ne ha diritto

Anticipato a decorrere dall’1 luglio 2021 dal cosiddetto assegno temporaneo, è stato istituito in via definitiva dal decreto legislativo 2030 del 21 dicembre 2021, il quale introduce – con decorrenza dall’1 marzo 2022 –un beneficio a sostegno delle famiglie erogato mensilmente per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo. 

L’Assegno è definito Unico perché risponde all’intenzione del legislatore di semplificare (oltre che potenziare) gli interventi mirati al sostegno di natalità e genitorialità, e Universale in quanto viene garantito – sebbene con importi di entità variabile sulla base del reddito – a tutte le famiglie con figli a carico. Nel concreto, l’AUUF sostituisce infatti l’erogazione degli assegni per il nucleo familiare e degli assegni familiari; parallelamente all’erogazione dell’Assegno Unico e Universale non saranno inoltre più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Allo stesso modo, la sua introduzione sancisce l’abrogazione di alcuni interventi precedenti a supporto della natalità, quali ad esempio i cosiddetti “Bonus Bebé” o “Mamma Domani”. 

 

A chi spetta l’Assegno Unico e Universale per i Figli? 

L’AUUF Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza (ed entro 120 giorni dalla nascita);

- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età

- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
     
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
     
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
     
  • svolga il servizio civile universale. 


Attenzione! I figli maggiorenni, fino ai 21 anni di età, possono chiedere di ricevere l'assegno direttamente.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

1) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

2) sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3) sia residente e domiciliato in Italia;

4) sia o sia stato residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Attenzione! Gli ex percettori di reddito di cittadinanza che presentano domanda per l’ADI (semplificando, l’assegno di inclusione che ne ha preso il posto) possono comunque godere anche dei benefici economici dell’AUUF laddove ne abbiano i requisiti. Con un’importante differenza però rispetto a quanto accaduto fino al 2023: la richiesta per l’ADI non comporta in automatico l’erogazione dell’Assegno Unico e Universale per i Figli, che venivano invece erogati d’ufficio, e automaticamente rinnovati, nel caso del RdC. Ciò vuol dire che sarà necessario in questo caso presentare un’ulteriore apposita richiesta per continuare a ricevere la prestazione per i figli a carico da marzo 2024.



Come funziona l'AUUF 

Consiste di fatto in una prestazione erogata mensilmente a tutti i nuclei che ne abbiano fatto richiesta mediante un’apposita domanda, indipendentemente sia dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, autonomi, etc) sia dalla situazione reddituale della famiglia. La misura dell’assegno è infatti sì commisurata all’ISEE ma, in assenza di ISEE o nell’eventualità di ISEE al di sopra della soglia massima fissara dalla legge è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio. 

L’importo dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico è dunque determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ISEE in corso di validità. Nel caso invece di assegni erogati a nuclei familiari non in possesso di ISEE al momento della domanda (ma per i quali l’ISEE sia comunque successivamente attestata entro e non oltre il 30 giugno) eventuali maggiori sono riconosciute con decorrenza retroattiva e tutti gli arretrati del caso. L’importo erogato viene poi mantenuto fisso per tutte le rate, al netto di eventuali conguagli realizzati nel corso dei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, sulla base dell’ISEE in corso di validità dell’anno precedente. Nel dettaglio: 

a) per le domande presentate entro il 30 giugno, l’AUUF decorre dal mese di marzo, con recupero di eventuali arretrati: in sede di conguaglio viene pertanto considerato valido l’ISEE presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento; 

b) per le richieste presentata a partire dall’1 luglio, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di inoltro della domanda: l’ISEE di riferimento è quello corrente al momento della domanda ed eventuali maggiorazioni, in fase di conguaglio, decorrono a propria volta dal mese di presentazione dell’ISEE. 

L'AUUF viene materialmente erogato dall’INPS al richiedente o in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale mediante accredito conto corrente bancario o postale: in fase di compilazione della domanda, il richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore. Qualora il richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.

Attenzione! Nell’ottica di una razionalizzazione e complessiva riorganizzazione delle misure di welfare familiare, a decorrere da marzo 2022 saranno assorbite dall’assegno e quindi di fatto abrogate le seguenti misure a sostegno della natalità: 

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus Mamma Domani);
     
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
     
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
     
  • l’assegno di natalità (Bonus Bebè);
     
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.


L’AUUF non assorbe né limita invece gli importi del bonus asilo nido ed è inoltre compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro erogate da regioni, province o enti locali. Per la determinazione del reddito familiare l’AUUF unico non si computa nei trattamenti assistenziali. Né tantomeno concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

 

Come viene determinata la misura dell’AUUF? 

L’importo dell’assegno è quindi stabilito in base all’ISEE  eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di altri elementi. L’ammontare è di fatto progressivo: l’importo dell’assegno cresce al diminuire del valore dell’ISEE. In particolare, è prevista:

a) una quota variabile modulata in modo progressivo (da un massimo di 199,4 euro con ISEE fino a 17.090,61 euro a un minimo di 57,2 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.575 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono comunque essere maggiorati, ad esempio in caso di nuclei numerosi, nuclei vedovili, madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, o figli con disabilità;

b) una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno dovesse risultare inferiore derivante dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

Attenzione! Sia i limiti ISEE sia gli importi dell’AUUF sono rivalutati all’inflazione (5,4% provvisorio per il 2024). 

 

Come e quando fare richiesta per l’AUUF? 

Ricordando appunto che, con l’eccezione del passaggio da reddito di cittadinanza ad ADI, chi ha già beneficiato dell’assegno non dovrà inoltrare alcuna richiesta di rinnovo per il 2024 (la prestazione sarà corrisposta d’ufficio dall’INPS), per tutti i nuovi nati o per quanti non hanno beneficiato del trattamento nel 2023 le domande – corredate o meno di ISEE -  possono essere presentate in qualsiasi momento:

a) accedendo dal sito INPS al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

b) contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico. 

La procedura richiede l’autocertificazione di alcune informazioni di base, quali la composizione del nucleo familiare, luogo di residenza dei componenti e IBAN di entrambi i genitori. L’ISEE aggiornato non è invece strettamente necessario ai fini della presentazione della richiesta ma essenziale per ottenere un assegno (pieno) commisurato alla situazione economica della famiglia. Se e quando accolta, la richiesta dà diritto all’erogazione del beneficio a decorrere dal mese di marzo e comunque entro 60 giorni dalla domanda. Nel caso di domande presentate entro il 30 giugno dell'anno in corso, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno- 

Attenzione! Nonostante il rinnovo d’ufficio a quanti già ne beneficiavano lo scorso anno, per la quantificazione della misura permane l’obbligo per tutti i beneficiari di rinnovare l’ISEE, utile ai fini della quantificazione della misura dell’assegno. In assenza di una nuova DSU, a partire dal marzo 2024, l’importo dell’assegno unico sarà calcolato come in assenza di ISEE, quindi con riferimento agli importi minimi previsti. 



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