Tutto quello che c'è da sapere su pensione e reddito di cittadinanza

Reddito e pensione di cittadinanza: cosa devono sapere quanti presentano domanda per beneficiare della misura? A chi spetta, in cosa consiste, come farne richiesta e a quali condizioni

Istituito mediante la Legge di Bilancio 2019 e, successivamente, definito attraverso il Decreto legge n. 4/2019 per entrare quindi in vigore a partire dall’aprile 2019, il reddito di cittadinanza è una misura di sostegno per famiglie che si trovano in condizione disagiate finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Nasce quindi con due obiettivi principali: la lotta alla povertà, combattuta attraverso un beneficio economico accreditato mensilmente su un’apposita carta prepagata (la cosiddetta “Carta RdC”), diversa da quella utilizza per altre misure di sostegno al reddito, e il reinserimento di persone disoccupate nel mondo del lavoro, inseguito attraverso il potenziamento dei Centri per l’impiego.

Attenzione! Nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente (il riferimento non è quindi al solo capofamiglia) da una o più persone di età superiore ai 67 anni oppure nel caso in cui il nucleo preveda anche persone di età inferiore ai 67 anni di età in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, il reddito di cittadinanza assume la denominazione di pensione di cittadinanza. I requisiti e le regole che ne disciplinano il funzionamento sono gli stessi del reddito di cittadinanza.

Già in buona parte modificato dalla Legge di Bilancio per il 2023, è stato del tutto eliminato a partire dall’1 gennaio 2024: l’ultima manovra finanziaria ne sancisce di fatto l’abrogazione in favore di una più organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e all’inclusione attiva.

 

A chi si rivolge il reddito di cittadinanza?

Secondo quanto disposto dalla normativa che lo disciplina, il reddito di cittadinanza potrà essere riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della richiesta e per tutta la durata di erogazione del beneficio: 

- della cittadinanza italiana o di altri Paesi dell’Unione Europea; 

- di un permesso di soggiorno di lungo periodo;

- del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o sia titolare di protezione internazionale. 

Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi.

Attenzione! Condizione imprescindibile per l’accesso al beneficio è la mancata sottoposizione del richiedente a misure cautelari; non solo, sul richiedente non devono inoltre pendere condanne definitive, intervenute nei 10 anni antecedenti la presentazione della domanda. Al corrispondente nucleo familiare viene invece lasciata facoltà di fare comunque domanda per il reddito di cittadinanza: l’eventuale componente sottoposto a misura cautelare o condannato per qualche reato nel decennio precedente non inciderà in alcun modo nella scala di equivalenza.

Ulteriori vincoli riguardano poi la situazione reddituale del potenziale beneficiario. In particolare:

- un ISEE (ordinario oppure corrente, quando presente) inferiore a 9.360 euro;

- un patrimonio immobiliare - in Italia e all'estero - non superiore a 30.000 euro (senza considerare la casa di abitazione);

- un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro (incrementabili fino a 10.000 per ogni componente aggiuntivo del nucleo familiare e in presenza di casi di disabilità e/o di non autosufficienza grave);

- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui (moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza: pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato per 0,4 per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni minorenne, fino a un massimo di 2,1; il valore massimo può invece salire fino a 2,2 nel caso il nucleo familiare comprenda anche disabilità grave o soggetti in stato di non autosufficienza); la soglia è incrementata a 9.360 euro (per la scala di equivalenza) nel caso in cui il nucleo familiare risieda in una casa in locazione, mentre può salire fino a 7.560 euro in caso di pensione di cittadinanza; 

- assenza di determinati veicoli di grossa cilindrata e/o imbarcazioni (sono ad esempio causa di esclusione: tutti i veicoli immatricolati nei sei mesi antecedenti la richiesta e quelli di cilindrata superiore ai 1.600 cc se immatricolati nei due anni precedenti; i motoveicoli superiori ai 250 cc immatricolati nei due anni antecedenti la richiesta; navi e imbarcazioni da diporto). Sono naturalmente esclusi i veicoli per i quali sia prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone affette da disabilità.

Inizialmente, sono stati inoltre esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui uno o più componenti fossero risultati disoccupati a seguito di dimissioni volontarie (con l’eccezione delle dimissioni rassegnate per giusta causa) nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda. La legge di conversione ha tuttavia modificato la precedente disposizione, limitando l’esclusione al solo dimissionario, e non più all’intero nucleo familiare. 

Il reddito di cittadinanza è inoltre compatibile con il godimento della NASpI, della DIS-COLL e di altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni rilevano però ai fini della misura concorrendo a determinare il reddito familiare. 

Attenzione! Il sussistere dei requisiti reddituali richiesti è verificato automaticamente dall’INPS a partire dall’ISEE presentato dal richiedente. Per verificare se il proprio ISEE in corso di validità dà diritto a richiedere il reddito o la pensione di cittadinanza è possibile utilizzare, l’Istituto mette a disposizione – all’interno della pagina del proprio sito dedicata al calcolo dell’ISEE – un apposito Simulatore. Se si è già presentata una nuova DSU, accedendo al portale INPS attraverso il servizio dedicato, è peraltro possibile effettuare la simulazione trovando già precompilati i campi del simulatore sulla base della DSU inoltrata. 

 

Quanto si riceve?

Il beneficio economico del reddito di cittadinanza (e della pensione di cittadinanza) è vincolato all’ISEE del richiedente e può dunque consistere in un importo variabile calcolato come somma di una quota A a integrazione del reddito familiare e di una quota B, che consiste in un contributo per mutuo o affitto, a seconda dei casi. In particolare:

A) la quota A (integrazione al reddito) può arrivare a un massimo di 6.000 euro annui, moltiplicati per la scala di equivalenza, nel caso della pensione di cittadinanza e di 7.560 euro annui in caso di pensione di cittadinanza;

B) la quota B (contributo per mutuo o affitto) non può essere superiore a 3.360 euro annui (280 euro mensili) o 1.800 euro annui (150 euro mensili), rispettivamente in caso di reddito e pensione di cittadinanza, nell’eventualità della locazione; l’importo massimo non può invece superare i 1.800 euro (150 euro) sia per il reddito sia per la pensione di cittadinanza nel caso di mutuo. 

L’importo complessivo effettivo ottenuto dalla somma delle due componenti – che non può in ogni caso superare i 9.360 euro l’anno (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare - è ovviamente definito sulla base delle informazioni fornite al momento della presentazione della domanda: per questa ragione, qualsiasi variazione della condizione economica e/o lavorativa che avvenga durante la percezione del beneficio (da segnalare obbligatoriamente all’ente erogatore entro due mesi dalla variazione stessa), ne può modificare l’importo o determinare la sospensione. 

Attenzione! Per tutto il 2023, e dunque dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Fanno eccezione in tal senso i percettori di pensione di cittadinanza (comunque abrogata dal 2024) e più in generale i nuclei familiari al cui interno siano presenti persone con disabilità, minorenni o soggetti over 60.  Sempre a partire dall’1 gennaio 2023 viene inoltre stabilito che la quota di assegno destinata all’affitto sarà destinata direttamente ai proprietari.

 

Con quali modalità è erogato il reddito di cittadinanza?

Il beneficio economico del reddito di cittadinanza è accreditato, con cadenza mensile, sulla cosiddetta carta RdC, a partire dal mese successivo rispetto a quello di inoltro della richiesta (quando accolta). Per quanto riguarda la prima mensilità, la somma accreditata è utilizzabile soltanto una volta ritirata la card presso Poste Italiane (i tempi sono comunicati tramite appuntamento).

A questo punto la carta, può essere ad esempio utilizzata per pagare utenze o acquistare alcuni tipi di beni di consumo, talvolta anche con ulteriori agevolazioni su costi e tariffe disposte per i nuclei familiari in condizioni economiche disagiate. Possibile inoltre disporre un unico bonifico mensile per il pagamento del muto o del canone di locazione e prelevare mensilmente dei contanti per un massimo di 210 euro (100 euro x il parametro della scala di equivalenza).

Attenzione! La carta è intestata al solo richiedente e non è possibile disporre di più carte.

Dunque, ricapitolando, la carta consente di: effettuare prelievi di contante, seppur nei limiti previsti dalla legge; realizzare un bonifico nei confronti dell’intermediario che ha concesso il mutuo per quanti sono proprietari di abitazione; pagare tutte le utenze domestiche e altri servizi di prima necessità (come ad esempio le mense scolastiche) presso uffici postali o altri esercizi abilitati (tabaccai, supermercati, etc); acquistare beni di consumo e servizi. 

Previsti d’altra parte anche dei divieti: ad esempio, per contrastare fenomeni di ludopatia, la carta non può essere utilizzata in nessun caso per giochi che prevedano vincite in denaro. Con particolare riferimento a quest’ultimo punto, sono in realtà previsti anche dei divieti: ad esempio, per contrastare fenomeni di ludopatia, la carta non può essere utilizzata in nessun caso per giochi che prevedano vincite in denaro. Viene inoltre impedito l’acquisto di: 

  • navi e imbarcazioni da diporto (anche a noleggio o in leasing, così come di servizi portuali); 
     
  • armi; 
     
  • materiale pornografico, beni e servizi per adulti;
     
  • servizi finanziari e creditizi;
     
  • servizi di trasferimento di denaro;
     
  • servizi assicurativi;
     
  • articoli di gioielleria e pellicceria; 
     
  • prodotti acquisiti presso gallerie d’arte e affini;
     
  • prodotti acquisiti in club privati.

L’importo mensile (con l’eccezione di eventuali arretrati) deve essere in ogni caso fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato; prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, con l’eccezione di una mensilità.

 

Come presentare la domanda per il reddito (o la pensione) di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza è erogato su richiesta. In particolare, la domanda può essere presentata:

  • in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello predisposto dall’INPS, a partire dal 6 marzo 2019;
     
  • in modalità telematica, tramite le credenziali SPID, accedendo all’apposito portale;
     
  • in modalità telematica, attraverso il sito INPS; 
     
  • presso i CAF centri autorizzati di assistenza fiscale. 
  •  

La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese fino alla fine del mese stesso. I modelli per la presentazione della domanda sono disponibili per la consultazione anche sul sito INPS. Non è prevista alcuna ulteriore documentazione: al momento della richiesta necessario tuttavia aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (sarà poi l’INPS ad associare l’ISEE alla domanda). 

 

Cosa si è tenuti a fare nel caso in cui la domanda venga accolta?

Nella sua formulazione originaria, l’erogazione del beneficio è stata subordinata alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), che – salvo le eccezioni espressamente previste – tutti i componenti del nucleo familiare devono rendere presso i Centri per l’impiego o i patronati convenzionati con l’ANPAL entro 30 giorni dall’accoglimento della richiesta per il reddito di cittadinanza, e all’adesione al Patto per il lavoro, ossia a un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale: nella sua formulazione originaria, il provvedimento stabiliva  infatti che ai beneficiari venissero poste 3 offerte di lavoro “congruo”, con facoltà di rifiutarne due prima del decadimento del trattamento. 

Attenzione! A legislazione vigente, viene invece prevista la decadenza del diritto al reddito di cittadinanza anche nel caso di rifiuto della prima offerta di lavoro.

Non solo, secondo quanto disposto dall’ultima manovra finanziaria, a decorrere dal primo gennaio 2023 i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza devono essere inseriti, per un periodo di 6 mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale: la mancata frequenza comporta il decadimento della prestazione. Ulteriori novità riguardano poi i percettori di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto agli obblighi di istruzione: in questo caso, l’erogazione della prestazione viene dunque subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello o comunque funzionale ad assolvere gli obblighi di istruzione previsti dalla legge. 

Con la premessa che le disposizioni relative al lavoro non riguardano la pensione di cittadinanza, sono esclusi dalla presentazione del DID le seguenti categorie di soggetti:

  • i minorenni; 
     
  • i beneficiari del reddito di cittadinanza pensionati;
     
  • gli over 65;
     
  • i disabili (così come definiti ai sensi della legge 68/199, solo qualora non sia previsto il collocamento mirato);
     
  • i soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi. 
     

I Centri per l’impiego hanno inoltre facoltà di esonerare i caregiver che si prendano cura di minori di 3 anni o di disabili gravi e non autosufficienti.

Per i soggetti che necessitano di ulteriore formazione, è invece previsto un apposito Patto per la formazione con enti di formazione bilaterale, entri interprofessionali o aziende; chi sarà invece individuato come non in condizione di lavorare, siglerà il Patto per l’inclusione sociale che coinvolgerà tanto i Centri per l’impiego quanto i servizi sociali.

Attenzione! Anche nell’ambito del Patto per il lavoro i beneficiari saranno comunque tenuti a partecipare a progetti utili alla comunità messi a punto dai comuni, secondo un monte orario definito per legge (e variabile tra un minimo e un massimo di 16 ore settimanali).

 

Gli incentivi per chi offre lavoro

Particolari incentivi sono disposti per le imprese che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio: in particolare, nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato (contratto di apprendistato compreso), lo “sgravio” consiste in un esonero contributivo non inferiore ai 5 mesi e con un massimale di 780 euro al mese, che tuttavia può decadere nel caso in cui il lavoratore non sia mantenuto in forza per un periodo almeno pari a 36 mesi (l’unica eccezione è rappresentata dal licenziamento per giusta causa o giustificato motivo). In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza, l’esonero è invece concesso nella misura fissa di 5 mensilità.

Sono poi previsti dei vantaggi anche per i beneficiari del reddito di cittadinanza che decidano di avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio: in questi caso viene infatti riconosciuto un beneficio addizionali pari a 6 mensilità, nei limiti di 780 euro mensili. 

 

Decadenza del reddito di cittadinanza e sanzioni

La mancata adesione al percorso di inclusione sociale e/o di inserimento nel mercato del lavoro, così come il prestarsi al lavoro nero, possono ovviamente essere causa di decadenza anche del beneficio economico previsto dal reddito di cittadinanza. In particolare, il reddito di cittadinanza viene fatto decadere se:

  • non viene resa la DID;
     
  • non vengono sottoscritti il Patto per il lavoro oppure il patto per l’inclusione sociale;
     
  • il richiedente o un altro dei componenti del nucleo familiare (non esonerato) non partecipa alle iniziative previste di formazione o riqualificazione professionale;
     
  • non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;
     
  • non vengono effettuate le opportune comunicazioni in caso di variazione della situazione del nucleo familiare. 
  •  

Sanzioni più severe, anche di carattere penale, sono invece previste, nei casi più gravi. Qualsiasi dichiarazione falsa è punita con la reclusione fino a 6 anni, nonché alla revoca del reddito o della pensione di cittadinanza, con effetti retroattivi (è cioè disposta anche la restituzione degli importi fino a quel momento percepiti).  L’omessa comunicazione della variazione di patrimonio può essere invece punita con la reclusione da 1 a 3 anni.

Attenzione! Se l’interruzione della fruizione del Reddito di cittadinanza avviene per ragioni diverse dall’applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l’interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l’eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a una prima richiesta.

 

È possibile rinunciare al reddito di cittadinanza? 

Benché la legge istitutiva non prevedesse inizialmente quest’eventualità, è di fatto possibile rinunciare sia al reddito che alla pensione di cittadinanza.

Come chiarito dall’INPS con il messaggio dell’11 luglio 2019, la richiesta di rinuncia deve pervenire all’Istituto mediante la compilazione di un apposito modulo (disponibile anche online e da presentare poi alle strutture territoriali dell’INPS) e può essere presentata – dal titolare del reddito/pensione di cittadinanza a nome del relativo nucleo familiare - in qualsiasi momento, a prescindere dalla fase di attuazione del beneficio. In ogni caso, la rinuncia comporta l’immediata disattivazione della relativa cardil che vuol dire non potranno più essere spesi neppure eventuali importi residui già erogati. 

Attenzione! La rinuncia al reddito di cittadinanza non implica in alcun modo la riattivazione “automatica” del reddito di inclusione nel caso il nucleo familiare ne fosse beneficiario prima di fare domanda per la nuova prestazione. 

 

Clicca per scoprire tutte le caratteristiche delle principali prestazioni assistenziali e/o di sostegno al reddito erogate dall'INPS!