L'ABC della previdenza: i geometri

Dalla contribuzione obbligatoria ai trattamenti erogati, passando per le misure di welfare a sostegno di tutti gli iscritti: una guida alla previdenza di base per i geometri liberi professionisti 

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

L’Ente di riferimento per la tutela previdenziale dei geometri liberi professionisti è la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti, che si alimenta con due tipi di contribuzione.

 

Contributo soggettivo

Ammonta al 18% del reddito professionale dichiarato l’anno precedente ai fini IRPEF, con un massimale di 172.750 euro e con un contributo minimo di 3.680 euro, e al 3,5% della parte di reddito professionale eccedente eccedente i 172.750 euro. 

Fino al compimento del trentesimo anno di età è possibile una riduzione del contributo soggettivo così strutturato:

  • riduzione di 1/4 per i primi 2 anni e riduzione di 1/2 per i successivi 3 anni per il contributo minimo; 
     
  • 4,5% per i primi 2 anni e 9% per i successivi 3 anni per il contributo percentuale. 

 

Contributo integrativo 

Il contributo integrativo consiste nel 5% dei corrispettivi assoggettati a IVA, con un minimo di 1.840 euro (per i geometri iscritti alla Cassa che prestano attività professionale in favore delle Amministrazioni Pubbliche, la misura è fissata al 4%); per effetto del principio della frazionabilità, i contributi soggettivo e integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione. Sono tuttavia frazionabili in ragione ai mesi solo i contributi minimi soggettivo e integrativo. Al contributo integrativo si aggiunge una quota fissa di 7 euro per il fondo maternità delle professioniste.

La contribuzione 2024La contribuzione 2024 

Agevolazione neodiplomati - Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un ¼ di quella minima prevista per l’iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni.

Agevolazione praticanti - I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cassa Geometri versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di ¼ di quella minima prevista per l’iscritto.

 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

 

Pensione di vecchiaia reddituale

Viene corrisposta al compimento del 70esimo anno di età, con almeno 35 anni di contribuzione (a regime nel 2019). Nel periodo transitorio i requisiti sono stati elevati con la seguente progressione. 

Pensione di vecchiaia retributiva geometri 2024

 

Pensione di vecchiaia contributiva

All’iscritto che, al compimento dei 67 anni di età, non abbia raggiunto un minimo di 20 anni di contribuzione, spetta una pensione calcolata con il medesimo sistema contributivo previsto per i lavoratori iscritti all’INPS nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate. Ciò a condizione che l’importo del trattamento non risulti inferiore a 1,5 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale INPS (limite pari a circa 801 euro mensili del 2024). 

 

Pensione di anzianità

Viene corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti:

  •  il compimento del 60esimo anno di età; 
     
  •  almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. 

Ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità è indispensabile la regolare iscrizione alla Cassa Geometri e il regolare versamento della contribuzione obbligatoria per tutto l'arco assicurativo di riferimento. Coloro che dopo la liquidazione della pensione di anzianità continuano l’esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, calcolati con metodo contributivo e da erogarsi ogni quadriennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all’atto della cancellazione dall’Albo. 

 

Pensione di inabilità

Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 10 anni di contribuzione (5 in caso di inabilità causata da infortunio). Richiesto inoltre il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%), vale a dire che la capacità dell’iscritto all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale tale da comportare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro; l’iscritto deve contestualmente cancellarsi dall’Albo.

Gli anni ai quali va commisurata la pensione di inabilità sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo di 35, salvo che l’iscritto nel triennio precedente disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 29.200 euro annui  e non inferiore a 3.000 euro (importo rivalutabile).

 

Pensione di invalidità

Spetta a qualsiasi età con un minimo di 10 anni di contribuzione (5 in caso di infortunio). È richiesto il riconoscimento della perdita di almeno i 2/3 della capacità lavorativa. La misura della pensione è pari al 70% di quella prevista per l'inabilità. Non potrà essere inferiore a 2.100 euro (importo rivalutabile) e al trattamento interamente liquidato con metodo contributivo. 

La pensione d’invalidità è ridotta proporzionalmente all’entità dei redditi conseguiti per attività lavorativa: meno 25% per reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (limite pari a 28.733 euro nel 2024); meno 50% se il reddito supera 5 volte l’ammontare annuo del minimo (limite pari a 35.916 euro del 2024).

 

Pensioni ai superstiti

La pensione di reversibilità spetta in caso di decesso di un pensionato; quella indiretta in caso di decesso di un assicurato con almeno 10 anni di contribuzione. I superstiti beneficiari sono il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni e universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto). I titolari della pensione di reversibilità sono:

  • il coniuge, nella misura e con l’aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro;
     
  • in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

La misura della pensione è pari al 60% della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto a un’aggiunta del 20% per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione diretta. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di contributi dell’assicurato defunto, la pensione di reversibilità è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

 

 

MISURA E DECORRENZA DELLA PENSIONE

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti. La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di raggiungimento dei requisiti. Quella di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

 

L'anzianità contributiva

L'anzianità contributiva è data dal totale di tutti i contributi versati nell'arco dell'intera carriera professionale. Ai fini del calcolo della pensione l'anzianità contributiva va suddivisa in 4 quote:

  1. quota A, costituita dagli anni di contribuzione maturati precedentemente al 31 dicembre 1997
     
  2. quota B, costituita dai contributi versati dall'1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2002
     
  3. quota C, costituita dalle contribuzioni versate dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006
     
  4. quota D, costituita dalle contribuzioni versate a partire dall'1 gennaio 2007

 

La base pensionabile

Per la "Quota A": media annua dei 10 più elevati redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF, negli ultimi 15 anni. Per le "Quote B, C e D”: media annua dei 30 più elevati redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF, negli ultimi 35 anni. Per le lavoratrici madri è prevista una agevolazione nel calcolo pensionistico e cioè la riduzione di due annualità per ogni figlio fino al limite di 25 anni sul numero dei più elevati redditi da utilizzare per il calcolo della media reddituale.

I redditi vengono rivalutati sulla base dell’inflazione (indici ISTAT).

 

L'aliquota di rendimento

L'importo annuo della pensione è calcolato applicando al reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, per ogni anno di contribuzione, in modo diverso a seconda che ci si riferisca alla "Quota A", alla "Quota B", oppure alle Quote "C" e "D".

Quota A (normativa in vigore fino al 31 dicembre 1997)

  • 2,00% fino a 55.300,00 euro di reddito pensionabile
     
  • 1,71% da 55.301,00 a 82.800,00 euro
     
  • 1,43% da 82.801,00 a 96.700,00 euro
     
  • 1,14% da 96.701,00 a 110.350,00 euro


Quota B (normativa in vigore dall'1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2002):

  • 2,00% fino a 24.850,00 euro di reddito pensionabile
     
  • 1,75% da 24.851,00 a 55.300,00 euro
     
  • 1,50% da 55.301,00 a 82.800,00 euro
     
  • 1,10% da 82.801,00 a 96.700,00 euro
     
  • 0,70% da 96.701,00 a 110.350,00 euro


Quota C (normativa in vigore dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006)

  • 1,75% fino a 55.300,00 euro di reddito pensionabile
     
  • 1,50% da 55.301,00 a 82.800,00 euro
     
  • 1,10% da 82.801,00 a 96.700,00 euro
     
  • 0,70% da 96.701,00 a 110.350,00 euro            


Quota D (normativa in vigore dall'1 gennaio 2007)

  • 1,75% fino a 13.300,00 euro di reddito pensionabile
     
  • 1,50% da 13.301,00 a 39.900,00 euro
     
  • 1,20% da 39.901,00 a 79.650,00 euro
     
  • 0,90% da 79.651,00 a 106.300,00 euro
     
  • 0,60% da 106.301,00 a 132.850,00 euro
     
  • 0,30% da 132.851,00 a 172.750,00 euro


Dall'1 gennaio 2009 le annualità eccedenti la quarantesima vengono calcolate con il sistema contributivo. Il calcolo pensionistico retributivo è attualmente commisurato alla media dei più elevati 25 redditi professionali degli ultimi 30 dichiarati ai fini IRPEF nell'arco contributivo di riferimento, rivalutati secondo gli indici Istat* (fino al 1997 la media è effettuata sui più elevati 10 redditi professionali  degli ultimi 15 anni). La media ottenuta viene moltiplicata per l'aliquota di rendimento per ogni scaglione di reddito corrispondente (a partire da 1,75%) e quindi per l'anzianità contributiva maturata. Attualmente il calcolo è una sintesi di quattro pro rata introdotti dalle diverse normative succedutesi nel tempo, con  le quali sono stati modificati l'arco dei redditi presi a riferimento per il  calcolo della media reddituale, gli scaglioni di reddito e le aliquote di rendimento. Ai fini del calcolo retributivo vengono presi in considerazione solo i redditi al di sotto del tetto massimo stabilito ogni anno con delibera consiliare. 

Tabella contribuzione geometri, calcolo rata 2024

Il calcolo pensionistico retributivo non può comunque essere comunque inferiore a un determinato importo rivalutato anno per anno.
 

Valore della pensione minima 

Valore della pensione minima 2024

*Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 4/10/2017 con delibera n°130,
approvata da parte dei Ministeri vigilanti in data 24/01/2018

Dall'1 gennaio 2009 il calcolo in pro rata in vigore fino al 31 dicembre 1997 si applica solo per i redditi professionali dichiarati fino al 31.12.2008 (primo calcolo in pro rata). Dal 2013 è prevista la riduzione dal 100% al 75% della percentuale di rivalutazione dei redditi ai fini della media per il calcolo reddituale, che verrà applicata nel rispetto del principio del pro rata.

*Per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 1.2.2015 ai fini della determinazione della media per il calcolo reddituale, saranno considerati i più elevati 30 redditi professionali rivalutati degli ultimi 35 dichiarati ai fini IRPEF. Per le lavoratrici madri è prevista una agevolazione nel calcolo pensionistico e cioè la riduzione di due annualità per ogni figlio fino al limite di 25 anni sul numero dei più elevati redditi da utilizzare per il calcolo della media reddituale.

 

Misura della pensione contributiva

L'importo della pensione è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il  coefficiente  di  trasformazione relativo all'età di pensionamento.
 

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2024Coefficienti di conversione del montante contributivo validi dal 2024

 

Cumulo gratuito

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;

- anticipata con i requisiti contributivi  previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);

- per inabilità;

- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. 

A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla circolare 140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata "per formazione progressiva", con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La quota di pensione anticipata in cumulo è interamente calcolata con il sistema contributivo di cui all’art. 33 reg. prev. della Cassa, quale che sia l’anzianità contributiva maturata presso la Cassa.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all'1 febbraio 2013 (successiva all'1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).
 

 

WELFARE

La Cassa, come la maggioranza degli enti di previdenza dei liberi professionisti, da tempo rivolge la propria funzione verso misure di welfare attivo, che consentano agli iscritti di avere aiuti nel campo professionale, sanitario e familiare. Al finanziamento si provvede, ogni anno, con l’1% delle entrate derivanti dal contributo integrativo, accertate nell’esercizio precedente. Il Regolamento prevede numerose provvidenze a favore degli iscritti e familiari. 
 

Erogazione di sussidi per eventi con particolare incidenza economica sul bilancio familiare

I sussidi spettano per i seguenti eventi:

- decesso dell’iscritto o del pensionato attivo. La misura della provvidenza è  fissata in un importo di  2.000 euro, incrementato di 500 euro, per ogni altro familiare; Per un’adeguata ed immediata tutela ai superstiti ed ai conviventi degli iscritti, non titolari di pensione, prematuramente scomparsi, la Giunta Esecutiva, accertata la sussistenza dello stato di bisogno eroga un’indennità una tantum in misura pari al 70% del montante dei contributi soggettivi effettivamente versati, entro un limite massimo di 8.300 euro;

- grave malattia di familiari a carico dell’iscritto che determini particolare stato di disagio professionale (contributo fisso fino ad un massimo di 5.000 euro);

- malattia e infortunio dell’iscritto, che comporti inabilità assoluta con interruzione o sospensione dell’attività professionale per un periodo superiore a 60 giorni. Non sono accettate richieste elative a eventi traumatici che comportino una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 25% secondo la tabella Inail per i casi di invalidità permanente. 

In caso di gravidanza, l’importo del contributo in favore della professionista verrà quantificato tenendo conto dell’interruzione o sospensione dell’attività professionale fino a sessanta giorni prima del parto. In caso di intervenuto aborto, tale contributo verrà quantificato in ragione del mese di effettiva interruzione della gravidanza.

Per gli eventi malattia/infortunio e stalking, l’intervento della Cassa è determinato in base all’effettiva interruzione dell’attività professionale nella seguente misura: 

  • da 61 giorni a 90 giorni da 1.407 a 2.075 euro;
     
  • da 91 giorni a 180 giorni da 2.076 a 4.150 euro;
     
  • da 181 giorni a 270 giorni da 4.151 a  6.225  euro
     
  • da 271 giorni a 360 giorni da 6.226  a 8.300 euro.

In caso di gravi eventi morbosi o in presenza di situazioni documentate che abbiano determinato particolari condizioni di bisogno la Giunta Esecutiva, dopo aver sentito il parere del consulente medico della Cassa, può erogare un contributo straordinario entro un limite massimo di 10.000 euro.

L’importo è graduato al periodo di effettiva interruzione dell’attività, mentre il periodo di invalidità temporanea (quale, ad esempio, la terapia riabilitativa) viene conteggiato al 50%.

Per un'immediata tutela alle famiglie degli iscritti prematuramente scomparsi, il Regolamento prevede un’indennità una tantum in misura pari al 70% del montante dei contributi soggettivi effettivamente versati dal deceduto, entro un limite massimo di 8.300 euro. L’indennità è concessa soltanto qualora il geometra deceduto risultasse iscritto alla Cassa prima del compimento del 35esimo anno di età e sia mancato senza aver maturato un’anzianità assicurativa pari o superiore a 10 anni,  ma non inferiore a 3 anni.

I sussidi vengono erogati a condizione che il richiedente e i componenti il nucleo familiare non abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito imponibile complessivo superiore a 15 volte il contributo soggettivo minimo a ruolo dell’anno precedente a quello in cui si richiede la provvidenza con incremento di 5.000,00 euro annui per ogni familiare a carico nell’ambito del nucleo.

 

Prestiti

L’ente prevede l’erogazione di prestiti a tassi agevolati (mediante stipula di convenzioni con istituti di credito)  per gli iscritti da almeno 2 anni a titolo, rispettivamente, di sostegno economico per l’avvio della professione per l'avvio dello studio professionale (sino a un massimo di 30.000 euro) e di anticipazione dei costi da sostenere a fronte della committenza di uno o più incarichi professionali (anticipazione non superiore al 70% del totale dell'incarico, fino a un massimo di 30.000 euro. Per il finanziamento è richiesta la regolarità contributiva e volume d'affari, negli ultimi 2 anni, maggiore di  15.000 euro  per anno e un'età anagrafica non superiore a 70 anni; il prestito, sempre fino a 30.000 euro, è concesso anche per motivi personali per un massimo di 60 mesi per geometri iscritti dai 18 ai 65 anni. 

 

Assicurazione sanitaria integrativa

La polizza base di assistenza sanitaria Unisalute che la Cassa offre a titolo gratuito agli iscritti di età inferiore a 70 anni prevede la copertura delle seguenti principali prestazioni: grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi. È previsto altresì il rimborso di talune spese sostenute nel caso di ricoveri (in istituti di cura pubblici o privati) Long Term Care (LTC) operante per gli stati di non autosufficienza (indennizzo di 1600 euro mensili per un massimo di 60 mesi). 

Altre garanzie: alcune prestazioni di alta diagnostica, accertamenti e prevenzione; indennità per grave invalidità da infortunio e da malattia; pacchetto maternità; fisioterapia da infortunio; prestazioni a tariffe agevolate. 

In luogo della richiesta di rimborso delle spese di ricovero per il grande intervento, l’iscritto ha diritto a richiedere alla Compagnia di Assicurazione un’indennità di 155 euro per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo di 180 giorni. In caso di grave invalidità permanente da infortunio, la polizza eroga all’assicurato un indennizzo una tantum di 70.000 euro qualora causi un’invalidità permanente superiore al 66%.

Il piano di copertura facoltativa consente di incrementare la rendita mensile prevista dalla copertura base, scegliendo 3 opzioni i cui premi variano in base all'età dell'assicurato.

 


RIFERIMENTI DELL'ENTE

Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti
Lungotevere Arnaldo da Brescia 4
00196 Roma
www.cipag.it

 

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