L'ABC della previdenza: gli psicologi

Quali sono tutele previdenziali e assistenziali in favore degli psicologi che esercitano la propria attività come liberi professionisti? Contributi obbligatori, trattamenti pensionistici e misure di welfare: l'ABC della previdenza per gli iscritti ENPAP

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

L’Ente Previdenziale di riferimento per gli psicologi liberi professionisti è l’ENPAP, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi. La Cassa si alimenta con due tipi di contribuzione.


Contributo soggettivo

È stabilito in misura percentuale pari al 10% del reddito professionale netto prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat dell’indice generale dei prezzi al consumo (pari per il 2023 a 113.520 euro). È comunque dovuto un importo minimo di 780,00 euro che, solo in presenza di casi particolari, può essere ridotto: 

- al 50% per quei professionisti che nel corso dell’anno abbiano svolto attività di lavoro dipendente (anche part-time) contemporaneamente all’attività libero professionale, sono ultra cinquatasettenni pensionati di altro ente di previdenza obbligatoria, sono titolari di pensione erogata dall’ENPAP o si siano trovati per almeno 6 mesi nel corso dell’anno in inattività professionale a causa di inabilità per malattia (nel caso di un congedo di maternità rientra in tale status solo quella considerata “a rischio”);

- al 33,3% per quegli iscritti all’ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni e la cui età anagrafica non superi i 35 anni (le due condizioni devono coesistere);

- al 20% per quegli iscritti che nel corso dell’anno hanno conseguito un reddito netto professionale inferiore a 1.560,00 euro.

All’iscritto è concessa la facoltà di avvalersi anno per anno di una maggiore aliquota contributiva soggettiva variabile tra l'11% e il 30% del reddito professionale netto.

 

Contributo integrativo

Il contributo integrativo è fissato nella misura del 2% del fatturato lordo ed è a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti. È riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale (fattura o ricevuta). È comunque dovuto annualmente un importo minimo di 60,00 euro. Tale contributo è destinato a finanziare le spese di funzionamento dell’ENPAP e per garantire prestazioni assistenziali, come l’assistenza sanitaria integrativa e l’indennità di malattia o infortunio. 

 

Contributo maternità

Consiste in una quota fissa di 130,00 euro. 

 


I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio, il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi. L’importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo. Con il sistema contributivo la prestazione pensionistica non è più legata alla retribuzione (come accadeva con il sistema retributivo) ma è vincolata alla contribuzione previdenziale versata dall’iscritto nell’arco della sua vita lavorativa.

 

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è corrisposta all’iscritto che abbia compiuto almeno 65 anni di età e possa far valere almeno 5 anni di effettiva contribuzione all’Ente.

 

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è corrisposta all’iscritto a prescindere dall’età, purché risultino versate almeno 5 annualità di contribuzione (di cui 3 versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione), sia stato riconosciuto totalmente e permanentemente inabile (100%) all’esercizio dell’attività professionale a causa di una patologia che sarà verificata dall’ENPAP attraverso una commissione medica e sia intervenuta la cessazione effettività dell’attività e la cancellazione dall’Albo professionale.

La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti. Non è cumulabile con la rendita vitalizia INAIL riconosciuta per il medesimo evento invalidante e non compatibile con l’iscrizione all’Albodegli psicologi: il pensionato che abbia avuto visita con esito positivo deve cancellarsi. Il regolamento permette all’ENPAP di rivalersi su chi ha provocato il danno che ha causato l’inabilità; la prestazione è quindi revocabile se il pensionato ha ricevuto il risarcimento del danno che ha provocato l’inabilità da parte di chi lo ha cagionato.

 

Pensione di di invalidità

La pensione di invalidità è corrisposta all’iscritto a prescindere dall’età, purché risultino versate almeno 5 annualità di contribuzione (di cui 3 versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione), sia stato riconosciuto uno stato di inabilità – successivamente all’iscrizione all’Ente - a meno di un terzo della capacità all’esercizio della professione (riduzione di almeno il 66% dell’attività lavorativa). La pensione di invalidità è convertibile nella pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile (65 anni), ma non si può cumulare con la rendita vitalizia INAIL riconosciuta per lo stesso evento invalidante. Inoltre, tale trattamento permette anche all’ente di rivalersi su chi ha cagionato il danno che ha determinato l’invalidità e, infine, è del tutto compatibile con l’attività lavorativa dell’invalido non obbligando alla cancellazione dall’Albo.

 

Pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato (titolare di pensione di vecchiaia, invalidità o inabilità) oppure del professionista ancora in attività a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 5 annualità di contribuzione (di cui 3 versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione) o avesse comunque maturato il diritto alla pensione di vecchiaia. Qualora non vi sia nessuno dei requisiti di cui sopra, l’ENPAP potrà restituire il montante contributivo maturato dall’iscritto deceduto ai suoi familiari superstiti, dal momento del decesso.

Sono considerati aventi diritto il coniuge (anche separato, ma se la separazione è con addebito/per colpa, il coniuge separato avrà diritto alla pensione ai superstiti solo se già titolare di assegno di mantenimento determinato dal Tribunale) e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino ad un massimo di 21 anni e universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto). In mancanza di coniuge e figli spetta ai genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili sempreché al momento del decesso risultino celibi o nubili, permanentemente inabili al lavoro e a carico del defunto. Le percentuali di spettanza rispetto al trattamento accantonato dal de cuius sono le seguenti:

  • al coniuge senza figli: 60% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto;
     
  • a coniuge con 1 figlio: 80% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto;
     
  • al coniuge e 2 figli: 100% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto;
     
  • al figlio unico, in assenza del coniuge: 70% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto;
     
  • ai due figli, in assenza del coniuge: 40% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto, a ciascun figlio;
     
  • ai tre o più figli, in assenza del coniuge: 100% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto, diviso in parti uguali fra i figli;
     
  • al genitore unico, in assenza di coniuge e figli: il 15% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto;
     
  • ai 2 genitori, in assenza di coniuge e figli: a ciascuno il 15% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto;
     
  • ai fratelli e sorelle, in assenza di coniuge, figli e genitori: a ciascuno il 15% di quanto spettava all’iscritto ENPAP deceduto.

 

Supplemento di pensione

Continuando a lavorare dopo il pensionamento, l’iscritto dovrà versare i contributi in misura ridotta del 50%. Dopo due anni di decorrenza della pensione sarà possibile richiedere il primo supplemento. Tra ogni richiesta di supplemento dovrà passare un intervallo pari a 2 anni.

 

DECORRENZA E MISURA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento da cui nasce il diritto per le pensioni di vecchiaia, reversibilità e indirette e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni di invalidità. Nel caso dei trattamenti per superstiti, la decorrenza è fissata a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso.

 

Misura della pensione

L'importo dei trattamenti pensionistici è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2023

Coefficienti di conversione del montante contributivo validi dal 2021

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate in età inferiore a 57 anni.

 

Cumulo gratuito

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO  - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni. 

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;

- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);

- per inabilità;

- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/ vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla Circolare n.140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata ‘per formazione progressiva’, con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all’1 febbraio 2013 (successiva all’1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

 

WELFARE

L’ente sostiene principalmente la genitorialità e la vita familiare, estendendo gli stessi diritti ai conviventi e alle famiglie omosessuali. Di seguito le principali provvidenze.
 

Indennità di maternità

L’indennità di maternità erogata dall’Ente per effetto della Legge n. 289/2003, copre un periodo di venti settimane e corrisponde all’80% del reddito del secondo anno precedente l’evento diviso per 12 e rimoltiplicato per 5. L’indennità spetta anche in caso di interruzione di gravidanza dopo il compimento del sesto mese e nel caso di adozione o affidamento di un minore nonché in caso di aborto spontaneo o terapeutico successivamente al terzo mese di gravidanza.

 

Pacchetto  maternità

È un pacchetto assicurativo compreso automaticamente nell’iscrizione che permette di avere la copertura delle spese mediche e degli esami per la gravidanza, fino a 2.000 euro. Con una piccola quota facoltativa, la copertura si può estendere al partner se iscritto Enpap. Questo comprende:

  • n. 4 ecografie (compresa la morfologica)
  • le analisi clinico chimiche da protocollo
  • uno a scelta fra amniocentesi, villocentesi o test equivalente (ad esempio Harmony test, Prenatal Safe) con sottolimite di euro 500
  • n. 4 visite di controllo ostetrico ginecologiche
  • n. 1 ecocardiografia fetale
  • n. 1 visita di controllo ginecologico post parto
  • n. 2 visite urologiche
  • n. 1 ciclo di prestazioni fisioterapiche riabilitative del pavimento pelvico post parto
  • n. 3 colloqui psicologici post parto effettuati entro e non oltre 9 mesi dalla data dell’evento (con massimale di 250 euro complessivi). In caso di aborto i colloqui sono elevati a 6 e dovranno essere effettuati entro e non oltre 9 mesi dalla data dell’evento con massimale di 500 euro complessivi.

 

Contributo di paternità e genitorialità

 Il contributo per la paternità e la genitorialità assicura agli iscritti che stanno per diventare genitori, anche nel caso di coppie omosessuali, un assegno di 1.000 euro lordi all’ingresso in famiglia di ogni figlio. Il provvedimento è pensato per facilitare la presa in carico congiunta del bambino neo arrivato da parte dei due genitori. Ne può usufruire il padre iscritto Enpap anche se la madre ha usufruito dell’indennità di maternità, e si somma alle tutele del ‘pacchetto maternità’. Nel caso in cui venga presentata domanda per lo stesso figlio da parte di genitori entrambi iscritti all'Ente e aventi diritto, l'indennità verrà erogata nella misura del 50% per ciascuno.

 

Assistenza per disabili 

Offrela possibilità legata a un bando annuale di avere un contributo per l’assistenza domiciliare o in struttura dell’iscritto, dei suoi figli e del genitore disabile. I requisiti specifici sono: la non autosufficienza; la residenza permanentemente in casa di riposo pubblica o privata per anziani, cronici o lungo-degenti; la condizione di inabilità temporanee o permanenti che necessitino di assistenza domiciliare non inferiore a 2 mesi.

 

Assegni di studio

I figli di iscritti deceduti o divenuti inabili allo svolgimento dell’attività possono beneficiare di assegni di studio per frequentare scuole superiori (contributo di 2.500 euro), corsi universitari o di specializzazione, fino ai 25 anni di età (contributo di 5 mila euro). 

 

Integrazione dell’indennità per le convenzionate

Alle iscritte in gravidanza che hanno un rapporto di convenzione con il SSN, viene riconosciuta l’integrazione per le settimane di indennità di maternità che l’Accordo Nazionale 2005 aveva ridotto da 20 a 14. Le 6 settimane sono coperte dall’Enpap, e sarà possibile sanare tutte le situazioni di sperequazione degli ultimi 10 anni con un bando dedicato. 

 

Stato di bisogno

Una forma di assistenza dedicata alle situazioni più difficili, spesso per la malattia grave di uno dei figli. È un contributo una tantum fino a 10mila euro, erogato per sopperire ad un momento di crisi economica grave in conseguenza di un evento di vita avverso. 

 

Indennità di malattia/infortunio

L’ente riconosce sulla base di bandi trimestrali un’indennità giornaliera in favore degli iscritti che, in seguito a infortunio o malattia, non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta la professione, a causa proprio della conseguente "inabilità temporanea". Viene assicurato un sussidio economico, compensativo del mancato guadagno, per un periodo massimo di 180 giorni, nell’intero anno solare, con esclusione degli eventi che abbiano determinato una "inabilità temporanea" di durata inferiore ai 7 giorni continuativi.

Gli importi riconosciuti dall’Ente sono i seguenti: l’entità dell’indennità lorda giornaliera è pari a 1/365° del reddito netto professionale denunciato e comunicato all’Ente nel secondo anno precedente la presentazione della domanda (ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza). L’importo giornaliero così ottenuto è arrotondato ai 5,00 euro superiori e comunque non inferiore a 20,00 euro e non superiore a 100,00 euro, per gli eventi con durata complessiva oltre i 20 giorni. Per gli eventi con una durata totale fino a 20 giorni, il valore giornaliero riconosciuto è ragguagliato all’80% del valore lordo come sopra determinato. In ogni caso non sono indennizzati i periodi di malattia inferiori a 7 giorni e i primi 6 giorni di ogni periodo di malattia (franchigia) e il numero di giornate indennizzate in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 180 giorni totali. Se il richiedente è al contempo coperto per lo stesso evento da altra forma di indennizzo di malattia o infortunio derivante da altra tutela prevista obbligatoriamente, l’indennizzo viene ridotto del 20%.

 

Emergenza COVID-19

L’indennità di malattia è riconosciuta anche agli iscritti cui sia stato prescritto, in accordo con i provvedimenti governativi, un periodo di quarantena, non necessariamente riconducibile a uno stato di contagio, purché debitamente attestato con apposito certificato rilasciato dal medico o da Struttura sanitaria competente.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso l’Area Riservata (“Prestazioni Assistenziali>Infortunio e Malattia”) a conclusione dell’evento ed entro, e non oltre, il decimo giorno dalla conclusione dello stesso (periodo di malattia o infortunio).

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la trasmissione a mezzo Raccomandata della certificazione medica, farà fede la copia allegata alla domanda, corredata da autocertificazione di corrispondenza all’originale, da inviare all’indirizzo welfare@pec.enpap.it.

NB: il certificato originale deve essere conservato e, laddove venisse espressamente richiesto dall’Ente, spedito in originale all’Ente a mezzo Raccomandata.

 

Progetto Microcredito 

Si tratta di un prestito a tasso agevolato fino a 100.000 euro che è erogabile anche all’interno di un progetto di finanziamento per attività svolte dall’iscritto che opera in società, cooperative o enti. Questo prestito è concesso dall’ente in base alla valutazione di un business plan che va presentato contestualmente alla domanda ed è coperto da una garanzia prestata dall’ENPAP.

 

Ulteriori informazioni e notizie sono presenti sul sito web dell’ente (www.enpap.it), sezione “Regolamento delle forme di assistenza” . 

 


RIFERIMENTI DELL’ENTE

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi
Via Andrea Cesalpino, 1
00161 Roma
Numero verde 800 410444
E-mail: contribuzione@enpap.it; welfare@enpap.it; previdenza@enpap.it
Sito Internet: www.enpap.it

Ufficio Relazioni con gli Iscritti
Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 16.30 , è raggiungibile da tutti i numeri nazionali di rete fissa. Per le chiamate da rete mobile o dall’estero contattare il numero 06/9453261. 

 

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