L'ABC della previdenza: architetti e ingegneri

Iscrizione, contribuzione, prestazioni e assistenza: guida pratica alla previdenza obbligatoria per ingegneri e architetti liberi professionisti

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

L’ente previdenziale di riferimento per ingegneri e architetti liberi professionisti è la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa), che si alimenta con due tipi di contribuzione.


Contributo soggettivo

Corrisponde al 14,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, con un massimale di 131.100 euro e con un contributo minimo di 2.695 euro per il 2024. Dall’1 gennaio 2021 il contributo soggettivo minimo è dovuto per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa, con l’eccezione dei pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità grave erogato dall’Associazione, che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza).

Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi relativamente ai mesi solari di iscrizione, mentre la quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare. La frazionabilità si applica al reddito dichiarato per l’anno di iscrizione all’albo, se la decorrenza dell’iscrizione non coincide con l’inizio dell’anno solare. Su richiesta dell’iscritto si utilizza ai fini contributivi solo il reddito prodotto nel periodo successivo all’iscrizione all’albo, escludendo quello percepito prima, non riferibile ad attività di ingegnere o di architetto. È frazionabile anche il reddito professionale IRPEF se l’iscritto svolge, parallelamente all'attività professionale, un lavoro dipendente o assimilato di durata inferiore all'anno solare. L’iscritto, per questo periodo, si dovrà cancellare da Inarcassa e versare presso la Gestione Separata INPS la contribuzione previdenziale calcolata sul reddito professionale IRPEF. Il frazionamento del reddito sarà in dodicesimi in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione alla Cassa.

Il contributo soggettivo è del tutto deducibile ai fini fiscali secondo quanto disposto dall’art. 10 TUIR.



Contributo soggettivo facoltativo

Per incrementare il proprio montante contributivo, dall’1 gennaio 2013, l’iscritto, anche pensionato, può versare un contributo volontario il cui importo è calcolato con un’aliquota modulare che va dall’1% all’8,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF: sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024, da un minimo annuo e infrazionabile pari a 245 euro fino a un massimo di 12.125,00 euro. 

Il versamento può essere effettuato dopo la presentazione della dichiarazione riferita ai redditi dell’anno precedente, in un'unica soluzione o con versamenti multipli, entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Trattandosi di un contributivo facoltativo potrà essere versato in anni discontinui ed è interamente deducibile ai fini fiscali.

 

Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

Corrisponde al 4% dei corrispettivi assoggettati a IVA nell’anno solare, con un massimale di volume d’affari pari a 185.900,00 euro e un contributo minimo di 815 euro, per il 2024. Il contributo integrativo minimo è dovuto nella misura del 50% anche dagli iscritti pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità o di pensione contributiva.

Dall’1 gennaio 2013 il contributo integrativo viene applicato sui corrispettivi per le prestazioni professionali in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria. Nella comunicazione annuale l’iscritto può dedurre, dal contributo integrativo dovuto, la quota versata, risultante dalle fatture ricevute da ingegneri, architetti o società, solo nel caso in cui non sia il committente finale della prestazione. Dalla stessa data, una parte del contributo integrativo è riconosciuto ai fini previdenziali (“la cosiddetta retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva maturata al 31 dicembre 2012, corrispondente al 50% per gli iscritti che al 31 dicembre 2012 hanno una anzianità presso Inarcassa fino a 10 anni e in caso di pensionamento a 70 anni; al 43,75% per gli iscritti che, al 31 dicembre 2012, hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 10 e i 20 anni; al 37,50% per gli iscritti che al 31 dicembre 2012 vantino una anzianità Inarcassa compresa tra i 20 e i 30 anni e al 25% nel caso di più di 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente. La “retrocessione” non è prevista oltre alla soglia del massimale di 185.900 euro annui.

Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione e la quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare. La frazionabilità si applica sul volume di affari nei casi in cui l’iscritto, abbia percepito compensi nella frazione di anno precedente l'iscrizione all'Albo. Dato che il contributo integrativo è applicabile solo sui corrispettivi fatturati nel periodo successivo, su richiesta documentata, il volume di affari IVA dichiarato è ricalcolato in base ai corrispettivi che rientrano nell’attività professionale.

Il contributo integrativo non è assoggettabile all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale. È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2024 è pari a 815 euro. 

A partire dall’1 gennaio 2021, il contributo integrativo minimo è dovuto per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità grave erogato dall’Associazione che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza).



Contributo di maternità/paternità

Dal 2018 nel contributo di maternità è compresa la quota per la copertura economica della nuova indennità di paternità entrata in vigore dall’1 gennaio 2018. Il contributo deve essere versato, insieme ai minimi soggettivo e integrativo, in due rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno. Per il 2024 ammonta a 60 euro (30 euro da corrispondere con la prima rata dei minimi e 30 con la seconda rata). Il contributo è frazionabile in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione ed è interamente deducibile ai fini fiscali.
 

La contribuzione 2024Contribuzione 2024 Inarcassa

 

 


TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio, il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.


Pensione di vecchiaia unificata "ordinaria" 

Spetta (nel 2024) all'età di 66 anni e 6 mesi (sia per gli uomini che per le donne), con almeno 35 anni e 6 mesi di iscrizione e contribuzione. A decorrere dall’1 gennaio 2014 l’età pensionabile ordinaria è elevata di 3 mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i 66 anni, come da tabella che segue, e il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a 35 anni.

   Pensione di vecchiaia architetti ingegneri 2024

           

 

Pensione di vecchiaia unificata "anticipata"

A far data dall’1 gennaio 2013 la pensione di anzianità è stata soppressa e sostituita dal trattamento di vecchiaia anticipata, dall’età di 63 anni, a condizione che sia raggiunta l’anzianità contributiva minima prevista al momento del compimento del requisito anagrafico, come da tabella di cui sopra (35 anni dal 2023). Dal primo gennaio 2024 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia unificata anticipata è pari a 63 anni e 6 mesi di età e 35 anni di contribuzione. 

Chi opta per la predetta  prestazione subisce una penalizzazione. La quota “retributiva” di pensione - riferita agli anni anteriori al 2013 - è decurtata in base ad una percentuale decrescente in funzione dell’età di pensionamento.

 

Pensione di vecchiaia unificata “posticipata”

Viene corrisposta agli iscritti con almeno 70 anni e 6 mesi di età, a prescindere dal requisito contributivo minimo. L’importo della prestazione – anche in relazione alla quota di pensione ante Riforma – è calcolato esclusivamente secondo il metodo contributivo. Il pro-rata retributivo è tuttavia preservato, all’atto del pensionamento posticipato, a coloro che abbiano maturato il requisito contributivo minimo di cui alla Tabella vigente per la pensione di vecchiaia Unificata (35 anni nel 2024) e a coloro che soddisfino le seguenti condizioni di vantare (congiuntamente) almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012 e un’anzianità contributiva complessiva di almeno 30 anni.


Continuazione dell’attività professionale (supplemento)

I titolari di pensione di vecchiaia unificata possono continuare l'esercizio della libera professione, con l'obbligo di contribuzione. In questo modo si acquista il diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari ogni ulteriori 5 anni di iscrizione e contribuzione.  


Pensione di inabilità

Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 2 anni di iscrizione e contribuzione anche non continuativi (si prescinde dall’anzianità contributiva in caso di infortunio). L’iscritto non deve essere titolare di un trattamento previdenziale legato all’inabilità erogato da altro ente previdenziale. La pensione di inabilità non spetta a chi all’atto della domanda abbia raggiunto l’età pensionabile ordinaria e maturato i requisiti della pensione di vecchiaia unificata.

È richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità permanente e totale (100%), sopravvenuta all’iscrizione, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Il diritto a pensione di inabilità sussiste anche se le infermità o difetti fisici o mentali inabilitanti preesistono al rapporto assicurativo, purché sia dimostrato un successivo aggravamento o siano dimostrate sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la perdita totale della capacità professionale.

Gli anni ai quali va commisurata la pensione di inabilità sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo di 35, salvo che l’iscritto disponga di redditi imponibili o esenti da imposte, diversi da quelli professionali, in misura complessivamente superiore a 32.300 euro per il 2024, dato dalla media dei redditi relativi al triennio precedente la domanda. L’anzianità contributiva aggiuntiva è riconosciuta per un periodo non superiore a quello che intercorre tra l’età alla domanda di pensione e l’età pensionabile ordinaria. 

Alle pensioni liquidate con il sistema esclusivamente contributivo vengono accreditati 10 anni di contribuzione figurativa, fino a massimo 35 anni complessivi, nella misura corrispondente alla media dei contributi dovuti, utili a pensione, nel triennio precedente la domanda di pensione.


Pensione di invalidità

Spetta a qualsiasi età con un minimo di 3 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi (si prescinde dall’anzianità contributiva in caso di infortunio). È richiesto il riconoscimento della perdita continuativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione, di almeno i 2/3 della capacità lavorativa.

L’iscritto non deve essere titolare di un trattamento di invalidità o inabilità erogato da altro ente previdenziale. La pensione di invalidità non spetta a coloro che all’atto della domanda abbiano raggiunto l’età pensionabile ordinaria e maturato i requisiti della pensione di vecchiaia unificata.

Il diritto a pensione sussiste quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all’esercizio della professione.

La misura della pensione è pari al 70% di quella prevista per l'inabilità. La pensione di invalidità può essere integrata al minimo, tenuto conto del requisito ISEE del nucleo familiare dell’iscritto.

La pensione di invalidità è sospesa, dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il superamento del limite reddituale, se il reddito professionale del pensionato è superiore a due volte l’ammontare della pensione di invalidità erogata. La prima verifica reddituale viene effettuata con riferimento al reddito del primo anno successivo alla decorrenza della pensione. La corresponsione è ripristinata dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si dimostri il rispetto del suddetto limite.


Pensione ai superstiti

Può consistere nella pensione di reversibilità, che spetta in caso di decesso di un pensionato titolare di prestazione pensionistica erogata dalla Cassa, oppure nella pensione indiretta, che spetta in caso di decesso di un assicurato con almeno 10 anni di contribuzione.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari sono il coniuge, finché mantiene lo stato vedovile, e i figli, legittimi o equiparati, minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni e universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto. 

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: 60% al coniuge, 20% a ciascun figlio se anche il coniuge ha diritto a pensione, in caso di 2 o più figli viene ripartito il 40% in parti uguali. La quota totale non può eccedere il 100% della pensione diretta.

In mancanza del coniuge o alla sua morte, la pensione spetta ai figli con le seguenti quote: 60% in caso di un solo figlio, 80% ripartito in parti uguali in caso di 2 figli, 100% ripartito in parti uguali in caso di 3 o più figli. In presenza di figli con grave disabilità, la pensione viene erogata nella misura del 100% di quella spettante all’iscritto e la maggiorazione della quota di pensione rispetto alla ordinaria viene attribuita solo ai figli disabili.

A partire dal 2013, l’importo della pensione di reversibilità è ridotta nel caso in cui concorrano contestualmente tutte e tre le seguenti condizioni: 

  • il professionista deceduto abbia contratto matrimonio in età superiore ai 70 anni; 
     
  • la differenza di età tra i coniugi sia superiore ai 20 anni; 
     
  • il matrimonio è durato meno di 10 anni.
     

La riduzione della pensione è pari al 10% per ogni anno di durata del matrimonio mancante rispetto al numero di 10. Detta riduzione non si applica se dal matrimonio è nato almeno un figlio (minore, studente o inabile) avente diritto a pensione.

 

DECORRENZA E MISURA DELLE PENSIONE

La pensione di vecchiaia unificata decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. Le pensioni di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa. 


L'anzianità contributiva

È data dal totale di tutti i contributi versati nell'arco dell'intera carriera professionale. Ai fini del calcolo della pensione l'anzianità contributiva va suddivisa in 2 quote:

- quota A, costituita dagli anni di contribuzione maturati fino al 31 dicembre 2012 (metodo pro-rata retributivo). Per gli iscritti con un reddito pensionabile inferiore al valore della pensione minima (nel 2024 pari a 12.740 euro) è prevista l'applicazione del metodo di calcolo contributivo se più favorevole;

- quota B, costituita dai contributi versati dall’1 gennaio 2013 in poi (criterio di calcolo contributivo).


Quota “A”

La quota relativa ai periodi maturati fino al 2012, è composta da:

- quota retributiva, calcolata con le regole in vigore prima della riforma 2012, con alcune specifiche. La media reddituale pensionabile si basa sui migliori 22 redditi degli ultimi 27 dichiarati rivalutati (il reddito relativo all’anno fiscale 2012 è l’ultimo reddito utile per il calcolo della quota retributiva di pensione). Se il numero dei redditi è inferiore, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità maturata fino ad un massimo di quattro. La quota retributiva è ridotta in caso di pensionamento anticipato, in modo da rendere equivalente, in termini attuariali, l’anticipo del pensionamento rispetto all’età ordinaria.

- quota contributiva, calcolata con le regole in vigore prima della riforma del 2012, per chi non ha accesso ai requisiti necessari al trattamento retributivo.


La quota retributiva di pensione si ottiene moltiplicando l’anzianità contributiva per la media reddituale e per i coefficienti di rendimento, decrescenti per scaglioni di reddito. Per ciascuna annualità i redditi sono presi in considerazione nella misura massima del tetto pensionabile riportato nella tabella seguente:

Tetto pensionabile Inarcassa 2024


L'aliquota di rendimento della quota retributiva di pensione (art. 17.2 Regolamento Inarcassa)

L'importo annuo della pensione è calcolato applicando al reddito pensionabile un'aliquota di rendimento, per ogni anno di contribuzione:

  • 2,00% fino a 47.050,00 di reddito pensionabile;
     
  • 1,71% per il reddito compreso tra 47.050,00 e 70.850,00 euro di reddito pensionabile; 
     
  • 1,43% per il reddito compreso tra  70.850 e 82.550 euro di reddito pensionabile;
     
  • 1,14% per il reddito compreso tra 82.550 euro e 94.150 euro di reddito pensionabile. 



Quota “B”

L'importo è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo alla età di pensionamento.


             Coefficiente di conversione del montante contributivo

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2024

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate in età inferiore a 57 anni. Il montante è dato dalla sommatoria dei versamenti relativi al contributo soggettivo, contributo soggettivo facoltativo ed una quota del contributo integrativo, versato dall’1 gennaio 2013, variabile (dal 25 al 50%) a seconda dell’anzianità contributiva maturata e utile per la quota di calcolo “retributiva”. Sono anche conteggiati i contributi figurativi riconosciuti per le agevolazioni contributive. 

Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari alla variazione media quinquennale del monte redditi professionali degli iscritti ad Inarcassa, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, con un valore minimo pari all’1,5%. Il tasso annuo di capitalizzazione è incrementato di una quota percentuale della media quinquennale del rendimento del patrimonio di Inarcassa nella misura decisa, con cadenza biennale. 

La pensione annua lorda (P) sarà la seguente: P = Q1a + Q1b + Q2        

Dove:

  • Q1a = quota di pensione retributiva ante 2013 
  • Q1b = quota di pensione contributiva ante 2013 
  • Q2 = quota contributiva post 2012

L'importo della pensione è soggetto a rivalutazione annuale secondo la variazione dell'indice ISTAT a partire dall’1 gennaio di ogni anno successivo a quello di decorrenza della pensione.

Ai fini del calcolo della pensione, le anzianità da riscatto e ricongiunzione confluiscono nella quota retributiva se riferite a periodi ante 2013 o nella quota contributiva se riferite a periodi post 2012. Per periodi a cavallo tra le due normative gli effetti sul calcolo della pensione sono distintamente ripartiti.

 

Cumulo gratuito 

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della legge 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO – compresele Casse libero-professionali per iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni. 

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici: 

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;

- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);

- per inabilità;

- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. In particolare, la quota della pensione in cumulo a carico di Inarcassa è determinata:

- con il sistema di calcolo pro-rata se il professionista ha maturato presso Inarcassa una anzianità contributiva maggiore o uguale a quello della tabella I del Regolamento Generale di Previdenza (35 anni nel 2024);

- con il sistema di calcolo contributivo per anzianità inferiori a quelle previste dalla Tabella I (35 anni nel 2024).


A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (di vecchiaia o di vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda. Come chiarito dalla circolare INPS 140/2017, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata "per formazione progressiva", con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all’1 febbraio 2013 (successiva all’1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

 

WELFARE

Viene introdotto a partire dal 2018 l'assegno di paternità in favore dei padri liberi professionisti, erogabile per il periodo in cui la madre non abbia diritto ad analoga indennità. L’indennità spetta ai padri iscritti ad Inarcassa per la nascita del figlio o per l'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (è escluso l'aborto) e copre i 3 mesi successivi all'evento, indipendentemente dalla condizione professionale della madre (lavoratrice o non lavoratrice), per il periodo in cui questa non ne abbia diritto. L’indennità di paternità è pari ai tre dodicesimi del 60% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini Irpef nel secondo anno anteriore a quello dell'evento (in caso di nascita nel 2024, l'indennità sarà quindi calcolata sul reddito 2022).

Il valore minimo dell'indennità è fissato nella misura corrispondente a tre mensilità di retribuzione, calcolata al 60% del salario minimo giornaliero stabilito per legge. Il valore massimo corrisponde a cinque volte il valore minimo. Gli importi sono determinati annualmente insieme a quelli relativi alla maternità e, per il 2024, sono pari a euro 2.662,00 per l'indennità minima e euro 13.310 per l'indennità massima.

Il Regolamento prevede inoltre numerose provvidenze a favore degli iscritti e titolari di pensione. 

 

Interventi a sostegno di stati di disagio economico contingente e momentaneo

Conseguono spese urgenti e non differibili e con rilevante incidenza sul bilancio familiare:

  • eventi straordinari, casi fortuiti o di forza maggiore;
     
  • malattia o infortuni del richiedente o dei familiari a carico, ivi comprese le complicanze della gravidanza;
     
  • prolungata sospensione o riduzione forzata dell’attività professionale a causa di malattia o infortunio;
     
  • decesso dell’iscritto o del pensionato; 
     
  • stato di grave disabilità di figli conviventi;
     
  • stato di disabilità di figli conviventi.
     

Ai fini dell’erogazione dei sussidi, il reddito imponibile del nucleo familiare, conseguito nell’anno precedente la domanda, non deve essere superiore a 4 volte la pensione minima erogata dall’ente per lo stesso anno (per le domande presentate nel 2024, il limite del reddito familiare riferito al 2023 è pari a 50.964 euro), aumentato di un quarto (3.185,25 per ogni familiare a carico). Tale limite non si applica nel caso di assistenza per figli disabili. Il sussidio consiste in un assegno mensile il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed erogato in 12 mensilità.

Inoltre, Inarcassa  ha stipulato una polizza sanitaria attraverso la quale l’ente ha assicurato, gratuitamente, gli iscritti per i «Grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi». Sempre a partire dal 2017 i piani sanitari si sono arricchiti, senza alcun costo aggiuntivo, di nuove garanzie: immunonutrizione e monitoraggio domiciliare remoto del paziente.

La Cassa riconosce anche una indennità giornaliera per inabilità temporanea, riconosciuta in caso di incapacità temporanea assoluta a svolgere la propria attività professionale per infortunio o malattia superiore ai 40 giorni. Il periodo massimo indennizzabile è di 9 mesi. L’indennità è determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei 2 anni solari precedenti l’evento, rivalutato secondo l’andamento dell’indice ISTAT rapportato in giorni ed è pari: al 60% fino al 60esimo giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità; all’80% dal 61esimo giorno per il restante periodo di inabilità. L’indennità per inabilità temporanea non può essere inferiore a 10 volte il contributo soggettivo minimo dell’anno in cui si verifica l’evento su base giornaliera, considerato l’anno di 365 giorni. L’indennità giornaliera minima è pari a 74,00 euro, mentre quella massima è di 294 euro.

Agli iscritti con almeno 3 anni consecutivi di iscrizione e contribuzione, anche riuniti in associazione o in società di professionisti e agli ordini professionali e i sindacati di categoria degli ingegneri e architetti liberi professionisti, per la propria sede, Inarcassa consente l'accesso all'erogazione di mutui ipotecari fondiari edilizia tassi agevolatiper l'acquisto e/o la costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate ad abitazioni non di lusso estudio professionale. I mutui possono avere durata quinquennale, decennale, quindicennale o ventennale e possono essere richiesti a tasso fisso o variabile, per importi tra 20.000,00 e 300.000,00 euro per gli iscritti e tra 50.000,00 e 500.000,00 euro per Ordini e Sindacati.

La Cassa mette inoltre a disposizione dei prestiti d’onore per i giovani fino a 15.000 euro, in particolare per tutti gli iscritti a Inarcassa con meno di 35 anni di età rientranti nelle condizioni per la contribuzione ridotta anche se riuniti in studi associati, o iscritti ad Inarcassa e soci di società di Ingegneria, nonché alle professioniste madri di figli in età prescolare o scolare fino all'età dell'obbligo (16 anni di età non ancora compiuti alla data della domanda frequentanti un’istituzione scolastica).

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile consultare la sezione “Assistenza” sul sito web dell’ente, www.inarcassa.it

 


RIFERIMENTI DELL’ENTE

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti
Via Salaria 229
00199 Roma
www.inarcassa.it 

 

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