L'ABC della previdenza: gli infermieri professionali

A quali prestazioni pensionistiche e servizi assistenziali hanno diritto gli infermieri professionali che esercitano la libera professione? L'ABC della previdenza per gli iscritti a ENPAPI 

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

L'Ente Previdenziale di riferimento per gli Infermieri Professionali è l'Ente Nazionale di previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), che si alimenta con tre tipi di contribuzione.


Contributo soggettivo

Viene stabilito in misura pari al 16% del reddito professionale netto prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat dell’indice generale dei prezzi al consumo (pari a 119.650 euro per il 2024). Comunque dovuto per il 2024 un importo minimo di 1.600 euro. 

Oltre al contributo soggettivo obbligatorio del 16%, è concessa la facoltà di avvalersi di una maggiore aliquota contributiva variabile prescelta dal 16% al 23% del reddito professionale netto.

Sono esonerati dal versamento del contributo minimo i professionisti altresì titolari di rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno. Per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente, con contratti di lavoro a tempo parziale e prestazioni rese con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, il contributo minimo è ridotto nella misura del 50%. È inoltre prevista la riduzione del contributo minimo (50%), per gli iscritti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età all’atto della prima iscrizione all’Ente e per i titolari di partita IVA, nei primi 4 anni di iscrizione o, ancora, in caso di sospensione dell’attività professionale per almeno 6 mesi continuativi nel corso dell’anno solare.

 

Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

Il contributo è pari al 4% (2%, più maggiorazione di un ulteriore 2%) di tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività infermieristica libero-professionale (anche se esenti da IVA), con un minimo di 150,00 euro. La maggiorazione (ulteriore 2%), a partire dal 2012, viene utilizzata per l’incremento annuale del montante contributivo individuale.

Restano escluse, su indicazione dei Ministeri vigilanti, le pubbliche amministrazioni, nei cui confronti la misura del contributo integrativo riscossa dall’iscritto resta fissata al 2% (non viene pertanto richiesta la maggiorazione del 2% destinata ai montanti).

 

Contributo di maternità

Il contributo di maternità è dovuto da tutti gli iscritti all’ente ed è destinato alla copertura delle indennità di maternità erogate a favore delle libere professioniste iscritte nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151. L’importo del contributo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e per il 2024 risulta pari a 81,20 euro.
 

 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si ottiene con le seguenti 2 alternative:

  1. età di 65 anni sia per gli uomini sia per le donne con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
     
  2. età di 57 anni con almeno 40 anni di contribuzione.

 

Pensione di inabilità

Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi effettivi dei quali almeno 3 versati nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda. Viene richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%) e la cessazione dell’attività libero professionale (cancellazione dal Collegio) nonché che l’evento invalidante si sia verificato e la domanda sia stata presentata nel periodo di esercizio dell’attività libero professionale ovvero precedentemente alla domanda di esonero.

 

Assegno di invalidità

Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi effettivi, dei quali almeno 3 versati nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda. Viene richiesto il riconoscimento dello stato di invalidità che riduce a meno di 1/3 la capacità all’esercizio della professione per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione. L’assegno d’invalidità non può essere concesso (o se concesso è revocato): qualora venga meno la riduzione della capacità lavorativa oppure nel caso in cui il danno sia stato risarcito e il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5%, dell’importo annuo spettante. L’assegno d’invalidità è proporzionalmente ridotto qualora il risarcimento sia inferiore.

Viene ridotto proporzionalmente all’entità dei redditi conseguiti per attività lavorativa. In altri termini, all’invalido che continua a svolgere attività lavorativa e realizza una somma superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, l’assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito supera 5 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo INPS la riduzione sale al 50%.
 

Pensione di invalidità ridotta

Pensione di invalidità ridotta infermieri

 

 

Pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte. Qualora non sussistano i requisiti contributivi ed assicurativi per l’erogazione della pensione ai superstiti, ai medesimi compete la restituzione dei contributi soggettivi versati.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge (anche se legalmente separato purché senza addebito di responsabilità; nel caso il coniuge separato abbia tal addebito avrà diritto alla pensione solo ove risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto) e i figli (minorenni, maggiorenni iscritti a corsi di studio superiori o universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli: 100%; un genitore: 15%; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all’intero ammontare della pensione spettante o che sarebbe spettata al defunto.

Se il superstite possiede redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: del 25%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d’importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; del 40%, in presenza di redditi (escluso quello della casa di abitazione) d’importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; del 50%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d’importo annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. Il minimo INPS per il 2023 è pari a 563,73 euro mensili. 

Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti

Pensione ai superstiti infermieri 2021

Il minimo INPS per il 2024 è pari a 598,61 euro mensili


DECORRENZA E MISURA DELLA PENSIONE

La pensione di vecchiaia decorre primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La medesima modalità avviene per la pensione di inabilità e l’assegno di invalidità. La pensione ai superstiti è fissata al primo giorno del mese successivo alla data del decesso del dante causa.

 

Misura della pensione

L'importo della pensione è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.
 

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2024Coefficienti di conversione del montante contributivo validi per il 2024

 

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall'1 gennaio 2023               

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall'1 gennaio 2023

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate in età inferiore. Il montante si ottiene applicando alla retribuzione imponibile annua un'aliquota di computo pari a quella contributiva di versamento. Tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'anno in corso), applicando un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. 


Il montante contributivo individuale è costituito da:

  • il complesso dei contributi soggettivi versati applicando al reddito professionale netto annuo un'aliquota di computo (16% o più in caso di versamenti superiori);
     
  • dalla maggiorazione del 2% richiesta a titolo di contributo integrativo.


Il montante contributivo individuale viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

 

Cumulo gratuito 

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;

- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo, per effetto della cosiddetta finestra mobile;

- per inabilità;

- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla circolare 140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata "per formazione progressiva", con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all’1 febbraio 2013 (successiva all’1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

 


WELFARE

La Cassa ha costituito un fondo appositamente destinato all’erogazione delle prestazioni assistenziali. Il Fondo è alimentato con la metà della somma incassata con il  contributo integrativo (2%).

Il Regolamento produce bandi che offrono agli iscritti da almeno due anni numerose opportunità, quali: 

  • erogazione di sussidi, in casi meritevoli di soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico, causato da: sospensione o riduzione forzata dell’attività professionale, per almeno 3 mesi, a causa di malattia o infortunio; decesso dell’iscritto o del pensionato, da cui derivino gravi difficoltà finanziarie al coniuge ed ai figli minori, ovvero ai figli inabili al lavoro, se a carico del de cuius al momento della morte; malattia o infortunio dell’iscritto o pensionato, ovvero di appartenenti al nucleo familiare del medesimo e a suo carico, per far fronte alle quali siano affrontate spese non coperte dal SSN o da altri enti; inabilità temporanea al lavoro, prolungata per almeno tre mesi. Il CdA determina caso per caso la misura del sussidio riconosciuto ai richiedenti in relazione alle esigenze dell’interessato ed alle disponibilità economiche dell’Ente. L’importo è compreso tra un minimo di 2.500 e un massimo di 12.000 euro;
     
  • intervento straordinario in caso di calamità naturali;
     
  • contributo per spese funebri (fino a un massimo di 4mila euro, elevati a 8mila euro in caso di commorienza);
     
  • un trattamento economico speciale (1.000 euro lordi mensili) ai superstiti dell’iscritto e ai titolari di pensione d’inabilità. (Saranno esclusi dal rinnovo del trattamento assistenziale i beneficiari con modello ISEE del nucleo familiare, riferito all’ultimo anno fiscale disponibile, superiore ad € 9.360,00);
  • un trattamento economico speciale (1.000 euro) ai superstiti dell’iscritto e ai titolari di pensione d’inabilità (appartenenti a nuclei familiari con  reddito ISEE inferiore a 50.000 euro);
     
  • borse di studio incluso l’accesso a Master di I livello in infermieristica;
     
  • contributo a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta, per avvio ed esercizio dell’attività libero-professionale (soggetti con età inferiore a 50 anni);
     
  • sussidio per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti;
     
  • sussidio per l’impianto di protesi terapeutiche ortopediche, dentarie e oculistiche;
     
  • contributo a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo;
     
  • sussidi per asili nido.

Le prestazioni non sono cumulabili in presenza del verificarsi contestuale degli eventi che vi danno titolo, fatta eccezione per le borse di studio e per il contributo per le spese funebri.

L’ente riconosce inoltre un’indennità giornaliera in favore degli iscritti che, in seguito a infortunio o malattia, devono forzatamente interrompere l’attività professionale per un periodo pari o superiore a 30 giorni. La prestazione può essere erogata per un massimo di 180 giorni in relazione un medesimo evento. L’indennità si calcola, applicando percentuali crescenti all’aumentare dell’iscrizione all’ente, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo relativo all’anno precedente. la data nel quale ha avuto inizio l'evento. Nel caso di contestuale lavoro dipendente a tempo parziale, disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, l’indennità lorda complessivamente calcolata sarà ridotta del 50%. L’indennità viene erogata in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

 

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile consultare il “Regolamento Generale per l’erogazione dell’assistenza” pubblicato sul sito web dell’ente (sezione Statuto e Regolamenti).

 


RIFERIMENTI DELL’ENTE

Ente Nazionale di previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica
Via Alessandro Farnese 3
00192 Roma

www.enpapi.it

 
 

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